Giudice di pace Belluno, Sent., 17-01-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
nel procedimento R.G. 1712/2022 ex art. 22 L. n. 689 del 1981 promosso da
(...), residente a (...) (V.), via (...) 6
contro
COMUNE DI ARSIE'
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
nel procedimento R.G. 1712/2022 ex art. 22 L. n. 689 del 1981 promosso da
(...), residente a (...) (V.), via (...) 6
contro
COMUNE DI ARSIE'
Svolgimento del processo
Con ricorso pervenuto in cancelleria in data 2.11.2022,(...) impugnava, chiedendone la sospensione e l'annullamento, il verbale di contestazione del Comune di Arsiè n. AR 16446/2022 in data 23.8.2022, relativo a violazione dell'art. 142 c. 8 c.d.s. commessa dal veicolo targato (...).
Il ricorrente eccepiva la non omologazione dello strumento misuratore della velocità.
Il Comune di Arsiè chiedeva la reiezione del ricorso con la convalida del provvedimento impugnato, con refusione di spese di lite.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
Il verbale impugnato, infatti, fa riferimento al certificato di taratura ma non al decreto di omologazione dell'apparecchio.
Deve ritenersi, pertanto, anche preso atto da quanto riportato dal Comune di Arsiè nella propria memoria costitutiva, che l'apparecchio in questione non sia stato omologato, come richiesto dalla legge, ma, esclusivamente, approvato.
La questione dell'omologazione degli apparecchi di misurazione automatica della velocità, piuttosto controversa, ha visto, recentemente, l'assunzione di posizioni differenti da parte dei giudici di merito.
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non sembrano lasciare spazio a dubbi.
La Corte di Cassazione sez. VI, con la recentissima ordinanza n. 8694 del 17.3.2022, è tornata infatti sull'argomento, precisando testualmente che "in "presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).
La Cassazione, in sostanza, non dice che va fornita prova dell'iniziale omologazione o approvazione, ma menziona, esclusivamente, l'omologazione, peraltro a fronte di un ricorso che, come unico motivo, chiedeva proprio di considerare il provvedimento di approvazione equiparabile a quello di omologazione.
La stessa Cassazione, con ordinanza n. 14597/2021, ha chiarito che "in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento".
E sempre la Suprema Corte, con pronuncia n. 18354 del 12.7.2018, aveva già precisato che "in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata".
La giurisprudenza di merito, in ordine al problema che interessa, non appare, invece, uniforme.
Alcune Amministrazioni che, avendo acquistato ed installato apparecchi privi di omologazione e dotati, invece, di un mero decreto di approvazione, ne sostengono la sufficienza ai fini sanzionatori, hanno fatto recentemente riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Milano, il quale, con sentenza n. 8465 del 21.102021, ha affermato che "affrontando l'argomento relativo ai limiti di velocità, l'art. 345 co. 2 Reg es. cds prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità "devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici".
Il Tribunale di Milano richiama, poi, l' art. 192 Reg. Es. c. 1 e 3 e, circa il comma 4, afferma:
"l'art. 192 co. 4 Reg. Es. prevede che "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto"; ciò a conferma del fatto che anche l'approvazione si riferisce ai prototipi e che non è pertanto dirimente il riferimento di cui all'art. 345 co. 2 Reg. Es. alle "singole apparecchiature" oggetto di approvazione ".
In ordine al fatto che, sia l'omologazione che l'approvazione, sarebbero riferibili entrambi ai prototipi, ossia ai modelli di apparecchio, vale la pena di riportare quanto, argomentato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 655 dell'1.4.2021, che, sul punto, precisa:
"Il motivo di contestazione concernente la mancata prova della omologazione dell'apparecchio di rilevazione della violazione è infondato. Al riguardo basterà rilevare che nel verbale di contestazione è specificamente indicato il decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5913/2014 concernente il dispositivo VELOMATIC 512 D. L'omologazione del Ministero - relativa non al singolo esemplare, ma al modello cui l'apparecchio rilevatore si riferisce (Cass. 25 giugno 2008 n. 17631 e Cass. 5 luglio 2006 n. 15324,) non è soggetta ad alcuna decadenza (Cass. 8 ottobre 2014 n. 21267).
Il Tribunale di Benevento, a differenza di quello di Milano, sembra invece riferire l'approvazione al singolo apparecchio e l'omologazione al modello.
Si fatica, in ogni caso, a condividere la conseguenza che trae il Tribunale di Milano dal proprio ragionamento, laddove afferma:
"pertanto, pur nella diversità dei presupposti per poter procedere all'omologazione o all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature, non risulta che nella fattispecie in esame vi sia la necessità di procedere all'omologazione (ciò fermo restando che l'art. 345 Reg. Es. cds come sopra evidenziato, ritiene sufficiente l'approvazione delle apparecchiature) ".
Ma l'art. 345 Reg. Att. c.d.s., al comma 2, recita testualmente che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici". Quindi, non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l'approvazione, a maggior ragione se si ricorda il tenore testuale dell'art. 142 c. 6 c.d.s., laddove recita che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ".
La stessa Corte di Cassazione, peraltro, con sentenza n. 15042/11, ha, a suo tempo, stabilito il principio di diritto secondo cui il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato. "La necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, cosa come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore ".
Di certo non dirimente appare la pronuncia del Tribunale di Milano, in ordine al punto che interessa, laddove sostiene non essere "inoltre irrilevante, a fini interpretativi, l'esame dell'art. 201 co 1 ter cds seconda parte, che prevede che "Nei casi previsti alle lettere b), fi e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico ".
Secondo il Tribunale di Milano "in tale disposizione dunque si trattano in modo analogo l'omologazione e l'approvazione degli strumenti finalizzati, tra l'altro, all'accertamento della violazione nel caso di cui alla lett. f), che a sua volta si riferisce all'accertamento "effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002. n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni", cioè anche all'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità;
Ma l'art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito e modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, consente, con una disposizione a carattere generale e non limitata agli autovelox, l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo così detto "da remoto" del traffico al fine di rilevare, a distanza, delle violazioni delle norme di comportamento normativamente fissate.
Quindi, non solo di cui all'art. 142 c.d.s. (concernente il superamento dei limiti di velocità), ma anche di cui all'art. 148 c.d.s. (relativo all'inosservanza del divieto di sorpasso) e di cui all'art.176 c.d.s. (riferito a tutta una serie di comportamenti illeciti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali), sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal Prefetto.
Il Ministero dell'Interno, con Circolare in data 2 ottobre 2002, n. (...), ha precisato che la norma in questione "intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte".
E', dunque, una norma di carattere generale che si riferisce ad una pluralità di apparecchi e non solo agli autovelox.
Ecco perché il richiamo, altrettanto generale, dell'art. 201 c. 1 ter c.d.s. all'accertamento che avvenga "mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". In questa dizione va ravvisato il riferimento ad una pluralità di tipologie di apparecchi, sui quali la norma non va a fare distinzioni, limitandosi genericamente ad affermare che può trattarsi di apparecchi omologati o approvati. Ma, perlomeno da ciò, non si può certamente desumere che gli autovelox possano essere semplicemente approvati.
Tant'è che lo stesso Tribunale di Milano, poi, afferma:
"l'art. 142 co. 6 cds dispone che per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità "sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate"; tuttavia, ciò vale "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali".
Né, oggettivamente, si riesce a comprendere la ratio della differenziazione, ovviamente con riferimento al tema in oggetto, effettuata tra strade urbane e non.
Si legge nella sentenza milanese, infatti, "che si tratta pertanto di un ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservanza dei limiti di velocità nelle strade urbane, come nel caso in esame in questa sede; l'utilizzo del termine "anche", che precede l'indicazione di tale ambito di applicazione, è del tutto generico e non è tale da consentire la disapplicazione delle norme precedentemente richiamate e contenute nel Regolamento di Esecuzione, che hanno natura speciale e alle quali l'art. 45 co. 6 cds fa espresso ed esclusivo rinvio; si osserva inoltre che l'art. 142 co. 6 cds, nella sua parte finale, a sua volta rinvia al Regolamento ("...come precisato dal regolamento"), dunque nuovamente all'art. 345 Reg. Es. cds; tale norma, da un lato, al co. 3 prevede che il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità possa essere "anche effettuato, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche ... ", contribuendo in tal modo a chiarire a cosa si riferisca l'art. 142 co. 6 cds; dall'altro, al co. 2 richiama il concetto di approvazione.
In ogni caso, il problema di fondo, nella materia in oggetto, risiede essenzialmente in uno scarso coordinamento tra le norme e, in particolare, dell'art. 142 c. 6 c.d.s. con gli artt. 192 c. 3 e 345 reg. es c.d.s. Quest'ultimo recita:
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi, dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
In relazione al tema che inerisce in questa sede, pertanto, il richiamo della sentenza milanese all'art. 345 reg. es. c.d.s. al fine di sostenere che, dallo stesso, in totale contrasto con la lettera della norma (art. 142 c. 6 c.d.s.), si dovrebbe ricavare che sarebbe sufficiente la semplice approvazione dell'autovelox, pone, quantomeno, dei dubbi.
Infatti, comparando il comma 1 ed il comma 2 del medesimo articolo, si può osservare che, nel primo comma, si fa riferimento, in linea generale, alle "apparecchiature", che pertanto, ex art. 142 c. 6 c.d.s., devono essere debitamente omologate, mentre il secondo comma fa riferimento alle "singole apparecchiature", precisando che le stesse devono essere "approvate".
Dalla lettura dell'art. 345 reg. es. c.d.s. pertanto, si deriverebbe che i modelli devono essere omologati, mentre le singole apparecchiature devono essere approvate.
In sostanza, si può certamente convenire sul fatto che "omologazione e approvazione costituiscono l'esito di procedimenti diversi , ma non in ordine all'idea che sia possibile, indifferentemente, "avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità". Perlomeno sulla base del complesso normativo attuale.
Sostenere, infatti, che "il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici", significa non tenere conto del fatto che il secondo comma dell'art. 345 reg. es. c.d.s. fa espresso riferimento alle "singole apparecchiature" e non ai modelli delle stesse che, sulla base dell'attuale normativa, devono necessariamente essere omologate: ciò, contrariamente a quanto affermato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel parere in data 11.11.2020, secondo cui le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebbero sostanzialmente "equivalenti" e, quindi, che sarebbe sufficiente la sola procedura di approvazione per conferire validità all'efficacia degli stessi.
Tra le disposizioni in materia, infatti, importanza prioritaria assume il già richiamato art. 142 c. 6 c.d.s., secondo il quale "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". Si parla, dunque, esclusivamente di omologazione e sembra che la stessa sia da riferirsi propriamente agli autovelox, posto che, per cronotachigrafi e risultanze dei percorsi autostradali, si fa una esplicita, diversa, menzione. E si rimanda al regolamento.
La distinzione tra approvazione ed omologazione è ravvisabile, inoltre, nell'art. 192 reg. att. c.d.s., c. 1 : "ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405".
Dunque, si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni.
Va altresì richiamato il secondo comma dell'art. 192 reg. att. c.d.s., il quale prevede che "L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.".
In tale contesto non si fa riferimento anche all' approvazione, ma si parla, esclusivamente, di omologazione e, soprattutto, di omologazione di prototipi, laddove l'art. 345 c. 2 c.d.s. parla di approvazione di singole apparecchiature.
Se, poi, le prescrizioni tecniche cui fare riferimento ai fini dell'omologazione non sono state stabilite dal regolamento e quindi, in sostanza, non ci sono, non si può certo, solo per tale ragione, legittimamente sostenere che sia da considerarsi sufficiente una semplice approvazione (che, stanti i richiami sopra effettuati, dovrebbe valere per le singole apparecchiature) conferendo alla stessa valore generale.
Vertendosi, infatti, in materia di apparecchiature per le quali è richiesta una elevata precisione, qualora manchino prescrizioni tecniche di riferimento per procedere all'omologazione dei prototipi delle stesse (richiesta, va ribadito, dalla legge, art. 142 c. 6 c.d.s.) viene meno la fondamentale garanzia per la correttezza e certezza degli accertamenti.
Ritenendo sufficiente una mera approvazione, quindi, si verrebbe di fatto a neutralizzare quello che è da ritenersi l'intento originario del legislatore.
Le prescrizioni tecniche di riferimento, che consentono di omologare gli apparecchi di rilevamento automatico della velocità, devono essere necessariamente presenti, posto che, diversamente, verrebbe lasciato alla volontà e, soprattutto, all'autonomia decisionale di singoli soggetti, esentati dal dover seguire qualsivoglia protocollo tecnico predeterminato dallo Stato, l'approvazione o meno degli apparecchi medesimi.
Prima dell'approvazione delle singole apparecchiature di misurazione elettronica della velocità, pertanto, deve ritenersi necessaria l'omologazione dei modelli delle stesse.
Pertanto, se tali prescrizioni tecniche di riferimento mancano, risultando le stesse essenziali a garanzia dell'affidabilità degli apparecchi, dovranno essere individuate e formalizzate espressamente dall'Amministrazione di riferimento, pena la non legittimità dell'accertamento. Non può la giurisprudenza, infatti, supplire, in via interpretativa, al mancato intervento, in materia, da parte delle autorità competenti.
In ogni caso, appare evidente che lo scarso coordinamento della normativa sopra riportata rende, all'interprete, oggettivamente difficile orientarsi, lasciando così spazio ad orientamenti differenti che, di volta in volta, evidenziano questo o quel singolo aspetto.
Se, infatti, il citato art. 345 si riferisce all'approvazione di "singole apparecchiature", l'art. 192 reg. att. c.d.s., al terzo comma, prevede che "Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2".
Dunque, in modo contraddittorio, da un lato sembra che l'approvazione sia da riferirsi alle singole apparecchiature di ciascun modello (art. 345 c. 2 reg. att. c.d.s.), mentre, da un altro versante (art. 192 c. 3 reg. att. c.d.s.), si parla di approvazione come se si trattasse di un procedimento più semplice, riferibile a quegli apparecchi per i quali il regolamento non abbia stabilito le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.
Ma non appare corretto disapplicare l'art. 142 c. 6 c.d.s. solo perché il Ministero competente non ha stabilito caratteristiche fondamentali e prescrizioni, degli autovelox, posto che le stesse devono ritenersi poste nell'interesse pubblico, ossia a garanzia della correttezza dell'accertamento.
Altresì si ribadisce che, in virtù di quanto sopra evidenziato, risulta quantomeno inopportuno lasciare all'autonoma decisione di singoli soggetti scelte approvative (collegate, peraltro, anche ad interessi imprenditoriali privati) slegate da qualsiasi protocollo tecnico fissato preventivamente dallo Stato.
I restanti commi dell'articolo in questione recitano:
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale.
In sostanza, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio. Fermo restando che, come si dirà oltre, la competenza non risulta essere più oggi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha sostituito il Ministero dei Lavori Pubblici, ma del Ministero dello Sviluppo Economico. La semplice approvazione, invece, risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Stando alla lettura delle norme citate, in assenza di precisazioni riguardanti le singole tipologie di apparecchi (non si discute, infatti, solo di autovelox), il presupposto necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato può essere l'omologazione, oppure la semplice approvazione.
E le due procedure non possono essere confuse solo perché l'art. 192 comma 7 reg. att. c.d.s. prevede che "su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante".
Il maggior rilievo dell'omologazione risiede nel fatto, quindi, che si tratta di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare, rapportandola a precisi parametri di riferimento che, nel caso dell'approvazione, non sono nemmeno ipotizzati, con le conseguenti minori garanzie, per la correttezza degli accertamenti, di cui sopra.
Lo stesso art. 45 c. 6 c.d.s. prevede che "Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione".
Pertanto, a seconda delle ipotesi, si deve procedere ad omologazione oppure ad approvazione e, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142 c. 6 c.d.s., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico ("...per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate... " ).
Poiché, in sostanza, l'omologazione serve a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata dall'autovelox, dovrà necessariamente il Ministero fissare dei parametri tecnici di riferimento, in assenza dei quali la mera approvazione non può essere ritenuta sufficiente.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha statuito che è necessario che i prototipi degli apparecchi utilizzati per la misurazione elettronica della velocità (soggetti alla L. n. 273 del 1991) abbiano ottenuto la "debita omologazione", ex art. 142/6 c.d.s, del modello da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (e non del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).
Il decreto di omologazione, quale atto tecnico spettante al M.I.S.E., deve poi essere pubblicato sulla G.U.
Inoltre, stando all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 15042/11, gli apparecchi dovrebbero poi (successivamente all'omologazione del prototipo), ex art. 345 c. 2 reg. att. c.d.s., essere provvisti anche di certificato di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In ogni caso, sarebbe opportuno che il legislatore facesse definitivamente chiarezza sulla questione, se si riflette sul fatto che, nel 2007, il Ministero dell'Interno, intervenendo relativamente agli apparecchi per il controllo delle intersezioni semaforiche, da un lato sosteneva che "Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti, nell'art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; ".
Salvo poi aggiungere, tuttavia, che "si può variare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee" (Circolare n. 9. Prot. N. (...) del 22.3.2007).
Interpretazione ancora differente da quelle che oggi si contrappongono.
In sintesi, vertendosi in materia di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, si deve ritenere prevalente l'esigenza di garantire che i prototipi degli stessi, prima di essere commercializzati e posti concretamente in uso, siano stati sottoposti a precise verifiche tecniche e ad esami di laboratorio che ne attestino precisione ed affidabilità, a mezzo della comparazione con precisi parametri che, in eventuale assenza di direttive europee, devono essere necessariamente fissati dal Ministero competente, al fine di non lasciare alle decisioni di singoli scelte che possono avere importanti valenze economiche, inerendo interessi commerciali privati riconducibili alle singole aziende produttrici.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Belluno, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22/L. n. 689 del 1981 promosso da
(...)
contro
COMUNE DI ARSIE'
annulla il provvedimento impugnato.
Così deciso in Belluno, il 10 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2023.
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 142
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