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domenica 12 marzo 2023

Tribunale 2023-... della mancanza di visibilità dell'apparecchiatura autovelox; 3) delle violazioni delle prescrizioni di installazione. ... i

 


Tribunale Vallo della Lucania, Sent., 18-01-2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1761 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. n. 358/2015 resa dal Giudice di Pace di Agropoli, vertente

TRA

OMISSIS. (c.f. (...) ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvx

APPELLANTE

E

COMUNE DI AGROPOLI (p. iva (...)), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laurito Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via F.P. snc;

APPELLATO

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Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1761 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. n. 358/2015 resa dal Giudice di Pace di Agropoli, vertente

TRA

OMISSIS. (c.f. (...) ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guglielmotti Luigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agropoli, alla via San Felice n. 4;

APPELLANTE

E

COMUNE DI AGROPOLI (p. iva (...)), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Laurito Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via F.P. snc;

APPELLATO


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso ex art. 204 bis D.Lgs. n. 285 del 1992, ritualmente depositato, OMISSIS. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. (...), emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli, al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'esecutorietà della sanzione applicata, nullo, illegittimo o addirittura inesistente il verbale di accertamento di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria ed accessoria ad esso relative; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Esponeva in particolare l'opponente che, in data 11.09.2014, il Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli aveva irrogato alla stessa, quale proprietaria del veicolo di tipo Mercedes Classe A tg. (...), la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 178,00 nonché quella accessoria di decurtazione di 3 punti dalla patente di guida per aver percorso la S.P. 430 Var. S.S. 18 km 103,00, direz. Nord, superando di 25km/h la velocità massima consentita (violazione art. 142, co. 8, C.d.S.).

Avverso il verbale de quo la sig.ra M. proponeva ricorso ex art. 204 bis D.Lgs. n. 285 del 1992 innanzi al Giudice di Pace di Agropoli, contestando la legittimità dell'accertamento per: 1) violazione dell'art. 61 L. n. 120 del 2010, in quanto l'ente opposto provvedeva all'accertamento strumentale delle violazioni mediante apparecchiature elettroniche noleggiate dietro pagamento di un canone variabile ed inversamente proporzionale al pagamento delle multe elevate; 2) carenza della taratura richiesta dalla legge; 3) mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico richiesta dalla legge; 4) mancata apposizione della segnaletica prescritta dall'art. 4, co. 1, L. n. 168 del 2001; 5) mancata indicazione dei motivi ostativi ad una contestazione immediata come prescritto dall'art. 201 C.d.s.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco p.t., il quale instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Con sentenza n. 358/2015, depositata il 14.05.2015, il giudice di prime cure rigettava il proposto ricorso e, per l'effetto, confermava le sanzioni amministrative comminate nel verbale opposto, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, OMISSIS., dolendosi in particolare: 1) della omissione parziale di pronuncia-violazione principio tra chiesto e pronunciato in merito alla violazione dell'art. 61 L. n. 120 del 2010; 2) della mancanza di visibilità dell'apparecchiatura autovelox; 3) delle violazioni delle prescrizioni di installazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco p.t., insistendo per il rigetto del proposto appello con condanna delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Con riferimento al primo motivo di appello l'ente convenuto ribadiva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il contratto stipulato con la società fornitrice dei misuratori elettronici prevedeva costi fissi e non variabili (v. determina n. 16 dell'1.4.14); eccepiva poi l'inammissibilità degli ulteriori motivi di appello in quanto mai proposti in primo grado e comunque infondati sia in fatto che in diritto.

In limine litis, appare doveroso e preliminare precisare il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, per il quale il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 5997/2014 e 11792/2020); conseguentemente "sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nelverbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Cass. Civ. n. 3705/2013).

Tanto premesso, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale debba essere rigettato.

Innanzitutto, con il primo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulla censura dell'illegittimità della sanzione applicata per violazione dell'art. 61 L. n. 120 del 2010. In proposito va rilevato che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, ad integrare gli estremi di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (ex multis Cass. n. 20311/2011).

Tanto chiarito, appare comunque doveroso sottolineare due aspetti inerenti a tale asserita violazione: in primo luogo dalla documentazione versata in atti (v. determina n. 16 del 01.04.2014) si evince chiaramente la previsione di canoni fissi mensili dovuti dal Comune di Agropoli al consorzio G. per il noleggio dell'apparecchiatura, sicché nessuna violazione può contestarsi sul punto all'ente appellato; in secondo luogo non può che convenirsi con la difesa dell'appellato nel senso che, anche laddove fosse stata violata la norma, ciò avrebbe comportato quale conseguenza l'invalidità della procedura di affidamento del servizio e del relativo contratto stipulato tra l'ente ed il privato, non anche del singolo provvedimento con cui viene irrogata una sanzione pecuniaria.

Con riguardo agli altri due motivi di appello, va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità eccepita da parte appellata stante la mancata proposizione in primo grado di tali doglianze. Come è noto, invero, l'art. 345 c.p.c. sancisce il divieto di proporre nel giudizio di appello domande nuove: ove tali domande siano proposte, il giudice d'appello dovrà dichiararle, d'ufficio, inammissibili. Occorre pertanto intendersi sul concetto di "domanda nuova". Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, è "nuova" la domanda che presenti una variazione negli elementi identificativi dell'azione proposta in primo grado (diversi soggetti, diverso o più ampio petitum, diversa causa petendi) tanto da introdurre nel processo un nuovo tema d'indagine; più esattamente, si ha una domanda nuova "quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio" (Cass. n. 14023/2017).

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudicante che non sia da qualificare come "nuova" la domanda inerente la "mancanza di visibilità dell'apparecchiatura autovelox" in quanto strettamente connessa a quella di "assenza di idonea segnaletica" lamentata in primo grado dalla M..

Ciononostante, il motivo in esame è da ritenere infondato. Il giudice di prime cure ha correttamente ed ampiamente valutato il materiale probatorio offerto in comunicazione dall'amministrazione convenuta; al riguardo è sufficiente richiamare il verbale di accertamento, nel quale si legge: "apparecchiatura T.E. V.2.0 matr.2053 (…) posizionata in modo ben visibile e segnalata con apposito segnale apposto alle distanze previste (Art. 142, comma 6 bis del C.d.S.)"

La menzione della visibilità e della previa segnalazione dell'autovelox nel verbale di contestazione rappresentano tutt'altro che clausole di mero stile: esse costituiscono, piuttosto, attestazione di dati direttamente rilevati dagli accertatori senza alcun margine di apprezzamento, né diversamente valutabili nella loro oggettività (cfr. Cass. Civ. nn. 5997/2014 e 680/2011). Ne deriva che, per contestare la veridicità di siffatte dichiarazioni, contenute nel verbale, la M. avrebbe dovuto proporre querela di falso.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al motivo di appello inerente la violazione delle prescrizioni di installazione. Pur prescindendo da ogni valutazione dell'effettiva rilevanza della questione ai fini della decisione della presente controversia nonché dell'ammissibilità ex art. 345 c.p.c. del motivo de quo, per dissipare ogni dubbio circa l'infondatezza dello stesso, è sufficiente, anche in questo caso, il richiamo al verbale n. (...) e precisamente al seguente inciso: "apparecchiatura T.E. V.2.0 matr.(...) della quale se ne attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento (…) installata previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada", senza, quindi, che sia neppure doveroso esaminare il provvedimento autorizzatorio della Provincia di Salerno né l'interpretazione autentica dello stesso, pure prodotta in giudizio (v. nota prot. (...) del 16.07.2015).

In definitiva, a fronte del verbale di contestazione in esame nonché delle ulteriori prove, fornite ad abundantiam, dall'amministrazione convenuta, ritiene questo giudicante che il giudice di primo grado abbia correttamente esaminato il ricorso proposto, concludendo per il rigetto dello stesso, sicché, in questa sede, non può che confermarsi la decisione oggetto di impugnazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.


P.Q.M.


Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) Condanna OMISSIS. al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'avvx, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vallo Della Lucania, il 18 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.


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