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domenica 12 marzo 2023

Tribunale 2023-... una distanza non inferiore a un km dal dispositivo autovelox". ...

 


Tribunale Benevento, Sent., 17-01-2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

I sezione civile -in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice unico, all'udienza del 16 gennaio 2023, a seguito della discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 3369 R.G.A.C.C. dell'anno 2020 promosso avverso la sentenza n.92/2020 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. della L. n. 689 del 1981 in materia di violazioni del codice della strada, vertente

TRA

COMUNE DI CASTELVENERE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Ciarleglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelvenere (BN), come da procura in atti;

-appellante-

E

L.I., rappresentato e difeso dall'avv. x

-appellato-

________________________________________

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

I sezione civile -in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice unico, all'udienza del 16 gennaio 2023, a seguito della discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 3369 R.G.A.C.C. dell'anno 2020 promosso avverso la sentenza n.92/2020 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. della L. n. 689 del 1981 in materia di violazioni del codice della strada, vertente

TRA

COMUNE DI CASTELVENERE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Ciarleglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castelvenere (BN), come da procura in atti;

-appellante-

E

L.I., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guarino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerreto Sannita (BN), come da procura in atti;

-appellato-


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso ritualmente notificato, il Comune di Castelvenere promuoveva appello avverso la sentenza n. 92/2020 con la quale il Giudice di Guardia Sanframondi aveva accolto il ricorso promosso da L.I. avverso il verbale di contestazione n. 1680/2016 (notificato il 30.11.2016 dal Comune di Castelvenere), con cui gli veniva contestata, nella qualità di proprietario del veicolo FORD FOCUS targato (...), la violazione di cui all'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, per infrazione commessa in data 27.09.2016, alle ore 23:21, nel Comune di Castelvenere, sulla SS 372 KM 40+300, direzione Benevento, rilevata con apparecchiatura En VES EVO MVD 1309-5, sul presupposto della inidoneità ed irregolarità della segnalazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada.

Più in dettaglio, il Giudice di prime cure riteneva: "Decisivo ed assorbente ai fini della decisione l'eccezione concernente la illegittimità del segnale del limite di velocità posto a distanza non legale in violazione dell'art. 25 co. 2 L. n. 120 del 2010", il quale prevede l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico, fuori dai centri abitati, ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, e che la P.A. avrebbe dovuto dar prova che" il segnale del limite di velocità era posto ad una distanza non inferiore a un km dal dispositivo autovelox".

L'appellante censurava detta statuizione, di cui chiedeva la riforma, rilevando che la giurisprudenza maggioritaria riconosce efficacia probatoria privilegiata al verbale di contestazione, e che pertanto l'appellato avrebbe dovuto contestarne la veridicità a mezzo querela di falso, non sussistendo poi in capo alla p.a. alcun onere probatorio.

L.I. si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, e conseguentemente la conferma della statuizione di prime cure.

All'udienza di discussione del 16 gennaio 2023 la causa veniva decisa, a seguito della discussione orale.

L'appello è fondato.

Si osserva infatti che sul Comune di Castelvenere non incombeva alcun onere probatorio in ordine alla corretta segnalazione della postazione di controllo della velocità, ed al rispetto della distanza di cui all'art. 25 co. 2 L. n. 120 del 2010, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità" (cfr. sul punto, Cass. ord. n.23566/2017).

Il principio di diritto testè richiamato si attaglia perfettamente alla fattispecie che ci occupa e, pertanto, onerato della prova dell'inadeguatezza della segnaletica era la stessa parte opponente in prime cure che, tuttavia, non appare abbia affatto soddisfatto tale onere a proprio carico, avendo mosso contestazioni generiche sul punto.

Si rappresenta inoltre che il verbale di accertamento dell'infrazione di cui si discorre contiene espresso riferimento alla regolarità e visibilità della segnaletica relativa alla postazione di controllo della velocità, e costituisce atto pubblico fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.

Nello specifico, l'agente accertatore- pubblico ufficiale- afferma "la violazione è stata determinata ai sensi dell'art. 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197 del D.P.R. 16 giugno 1996, n. 610, tenendo conto della riduzione del 5% della velocità (comunque non inferiore ai 5 km/h) a mezzo di apparecchiatura EnVES EVO MVD 1309-5 MATR. RIL. CMP 3286066- ELAB. AGO0274E CERT TAR LAT 105 UOD FR 401 16 del 24/06/2016, collocata in postazione fissa regolarmente segnalata (posizione segnaletica km 39+910) e ben visibile, di cui è stata verificata la perfetta funzionalità da parte del personale di Polizia Municipale che la gestisce direttamente".

La menzione, relativa alla segnaletica della postazione di controllo, contenuta nel verbale, costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, e non è diversamente valutabile nella sua oggettività "potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante querela di falso" (in questi termini, Cass, sez. VI civile, ordinanza 18 giugno 2020 n. 11792).

Secondo la consolidata giurisprudenza, l'efficacia probatoria del verbale, derivante dall'art. 2700 c.c. "concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione. Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale va invece svolta nel procedimento di querela di falso." (cfr. Cass.Civ. Sez.VI, ordinanza n. 1837 del 28 gennaio 2021").

Ha errato dunque il giudice di prime cure nel ritenere che il Comune di Castelvenere non abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non sussistendo in capo a quest'ultimo alcun onere probatorio, che invece spettava all'opponente, ed attesa la natura di atto pubblico del verbale che impone al conducente di contestarne il contenuto attraverso la querela di falso.

Si rileva inoltre, in considerazione della riproposizione, in questa sede, dei motivi di ricorso avverso il verbale di accertamento promosso dal L., che lo stesso contiene il riferimento espresso alla tipologia di apparecchiatura utilizzata, unitamente al modello ed al numero di matricola della stessa, nonché al certificato di taratura e al decreto prefettizio di autorizzazione, oltre all'attestazione della sua funzionalità da parte del personale di Polizia Municipale che la gestisce direttamente. Il verbale individua altresì le motivazioni della mancata contestazione immediata dell'infrazione, richiamando espressamente il decreto prefettizio di autorizzazione.

In ordine alla taratura dell'apparecchiatura utilizzata, si osserva inoltre che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico" (Cass. n. 10212 del 2005). Nella specie, parte opposta/odierna appellata non ha fornito alcuna prova al riguardo, e neppure ha contestato il richiamo al certificato di taratura del 24/06/2016 espressamente richiamato nel verbale impugnato. D'altra parte, in presenza di un "certificato" di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all'adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata. (Cass. sent. n.18354/2018).

Le dichiarazioni rese da agenti della polizia municipale, quali pubblici ufficiali, anche per quanto attiene alla sussistenza del certificato di taratura, sono cristallizzate nel verbale, che costituisce, si ribadisce, atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c. (cfr. sul punto, anche Cass. n. 16064/ 2020).

A ciò si aggiunga che il riferimento contenuto nel verbale che ci occupa alla approvazione dell'apparecchiatura, e non anche alla sua omologazione (cfr. verbale in atti, nel quale l'agente accertatore dichiara che l'accertamento è avvenuto mediante "rilievo con apposite apparecchiature debitamente approvate") non comporta la nullità del verbale, atteso che recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che l'omologazione e l'approvazione sono procedure equivalenti, per cui basta che un apparecchio sia 'approvato', anche se non è omologato, per accertare le infrazioni ( cfr. circolare n. 372 dell'8.10.2020).

La sentenza oggetto di gravame deve dunque essere riformata.

L'appello va pertanto accolto e, in riforma della decisione gravata, va rigettata l'opposizione proposta in prime cure da L.I..

Per quanto attiene alle spese di lite, si rimarca che il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, invece allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).

Le spese del doppio grado di giudizio, perciò, seguono la soccombenza di parte appellata, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 secondo le tabelle aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione fino a 1.100,00 Euro) tenuto conto che l'attività difensiva si è esaurita sotto la vigenza dei nuovi parametri, come da parametri aggiornati, ai valori minimi (riduzione del 50% del valore medio tabellare), tenuto conto che il valore della lite è inferiore ad Euro 1.100,00 e che non si è svolta alcuna attività istruttoria.


P.Q.M.


Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal Comune di Castelvenere nei confronti di L.I., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello promosso dal Comune di Castelvenere avverso la sentenza n.92/2020 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso promosso in prime cure da L.I. e conferma il verbale n.1680/2016 (notificato il 30.11.2016 dal Comune di Castelvenere);

condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore del Comune di Castelvenere liquidate, per il primo grado, in Euro 139,00 per compenso di avvocato ( Euro 34,00 per la fase di studio, Euro 34,00 per la fase introduttiva ed Euro 71,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, cpa e iva; per il secondo grado in Euro 91,50 per esborsi, Euro 231,00 per compenso di avvocato ( di cui Euro 65,50 per la fase di studio, Euro 65,50 per la fase introduttiva ed Euro 100,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Benevento, il 16 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2023.


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