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giovedì 20 luglio 2023

Corte d’Appello 2023-agenti di polizia locale chiedono: previo accertamento incidentale della nullità parziale e/o inefficacia e/o previa disapplicazione dell'art. 23 CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 22 CCNL 14 settembre 2000

 


Corte d’Appello 2023-agenti di polizia  locale chiedono: previo accertamento incidentale della nullità parziale e/o inefficacia e/o previa disapplicazione dell'art. 23 CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 22 CCNL 14 settembre 2000


Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 03-07-2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Sezione Lavoro

La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni - Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli - Consigliere

Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliere Relatore

all'udienza del 4 maggio 2023 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Lecco (est. Trovò) n. 160/2022 promossa da

Comune di Lecco

rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Pagani ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale, in Lecco, piazza Diaz n. 1,

- APPELLANTE-

contro

x

rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Mattioni e Raffaele Ingrassia, presso il cui studio in Vimodrone, via Sant'Anna n. 39, sono elettivamente domiciliati,

- APPELLATI -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti

________________________________________

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Sezione Lavoro

La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni - Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli - Consigliere

Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliere Relatore

all'udienza del 4 maggio 2023 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Lecco (est. Trovò) n. 160/2022 promossa da

Comune di Lecco

rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Pagani ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale, in Lecco, piazza Diaz n. 1,

- APPELLANTE-

contro

x

rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Mattioni e Raffaele Ingrassia, presso il cui studio in Vimodrone, via Sant'Anna n. 39, sono elettivamente domiciliati,

- APPELLATI -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza pubblicata il 22 novembre 2022, il Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4/2022 R.G. promossa da x. contro il Comune di Lecco, ha accolto le domande dei ricorrenti, dipendenti comunali con qualifica di agenti di polizia locale, i quali agivano chiedendo: previo accertamento incidentale della nullità parziale e/o inefficacia e/o previa disapplicazione dell'art. 23 CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 22 CCNL 14 settembre 2000, per contrarietà all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non statuiscono il pagamento delle indennità in essi previste durante le ferie del lavoratore, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire per ogni giorno di ferie sino all'aprile 2021 l'indennità di turno nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta durante le ferie stabilita ex artt. 22 CCNL 14 settembre 2000 e 23 CCNL 21 maggio 2018; conseguentemente, condannare il Comune di Lecco a pagare le seguenti somme (o le diverse somme ritenute di giustizia): Euro 1.262,64 a favore di R.S.; Euro 1.000,66 a favore di M.G.; Euro 957,79 a favore di M.L.; Euro 1.158,62 a favore di T.M.; Euro 1.027,65 a favore di S.L..

Il giudice di prime cure ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di diritto alle ferie annuali retribuite; in particolare il principio secondo cui ogni azione od omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con la finalità al diritto alle ferie retribuite, ed il principio secondo cui, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.

Ha dato atto che, nel caso concreto, i ricorrenti lamentano che l'indennità di turno - elemento stabile della loro retribuzione quando sono in servizio - non venga computata ai fini della retribuzione nel periodo di ferie.

Ha osservato che, dall'esame delle buste paga e delle timbrature relative ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, si desume che tutti i lavoratori, nel periodo oggetto di controversia (da giugno 2016 ad aprile 2021) hanno sempre svolto attività lavorativa su tre turni, con conseguente costante erogazione della relativa indennità.

In altri termini, la circostanza di aver ordinariamente svolto la propria attività lavorativa su tre turni, aveva determinato per i ricorrenti un'erogazione costante dell'indennità di turno con la maggiorazione prevista per la fascia oraria di svolgimento dell'orario.

Pur rilevando che l'art. 23 CCNL applicabile prevede che l'indennità in parola sia corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno e che l'art. 28 del medesimo CCNL statuisce che dalla retribuzione delle ferie debbano essere escluse le "indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa", il Tribunale ha nondimeno ritenuto che l'indennità di turno configuri elemento integrante ed indefettibile della retribuzione ordinaria dei lavoratori, risultando intrinsecamente legata all'attività quotidiana espletata dall'agente di polizia locale e costantemente corrisposta a tutti i ricorrenti, ed ha perciò dichiarato il diritto di questi ultimi di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della suddetta indennità, con conseguente disapplicazione delle contrarie disposizioni della contrattazione collettiva.

In ordine al quantum, il giudice di prime cure ha recepito i conteggi dettagliati prodotti dai ricorrenti, elaborati sulla base delle buste paga e dei fogli presenza e non contestati dall'amministrazione comunale.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Lecco, affidandosi a tre motivi.

Con il primo motivo denuncia errata interpretazione, da parte della pronuncia impugnata, del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di ferie e correlata retribuzione e sostiene l'inefficacia del principio dissuasivo nel rapporto di pubblico impiego.

Lamenta che il Tribunale non abbia in alcun modo tenuto in considerazione gli strumenti che, nell'ambito del pubblico impiego, tutelano il diritto alle ferie dei dipendenti e che impedirebbero, in tesi, il verificarsi ab origine di un effetto dissuasivo, anche solo potenziale, a godere del periodo di ferie.

Infatti - si deduce - nel pubblico impiego la contrattazione collettiva sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie ed il divieto di monetizzazione delle stesse e prevede un termine massimo di fruizione.

Inoltre, vige l'obbligo datoriale di assegnazione delle ferie in caso di inerzia del lavoratore.

In tale contesto, nell'ottica del gravame, deve ritenersi che il dipendente pubblico goda di un diritto/dovere pieno ed irrinunciabile alla fruizione delle ferie, sicché, ad avviso dell'appellante, la norma della contrattazione collettiva che prescrive il pagamento dell'indennità di turno solo nei periodi di effettivo servizio (art. 23 CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018), può essere considerata conforme all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, perché non introduce alcuna limitazione all'effettività del diritto del lavoratore a prendere le ferie cui ha diritto, non sussistendo il rischio significativo che lo stesso vi rinunci in quanto la fruizione e il godimento non risultano appetibili.

Con il secondo motivo lamenta errata interpretazione, da parte della sentenza di primo grado, del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di ferie e correlata retribuzione - laddove qualifica l'indennità di turno come "elemento integrante ed indefettibile della retribuzione ordinaria dei lavoratori", da corrispondere nelle giornate di ferie onde scongiurare un potenziale effetto dissuasivo - sotto il differente profilo del ruolo della contrattazione collettiva nel sistema italiano di pubblico impiego e della portata dei limiti inderogabili, posti dalla Direttiva 2003/88/CE e dalla giurisprudenza comunitaria, alla disciplina interna del diritto alle ferie e alla facoltà rimessa al giudice nazionale di interpretarla.

Secondo l'appellante, la contrattazione collettiva, che ha istituto e disciplinato la corresponsione dell'indennità di turno ai lavoratori turnisti, ne ha anche stabilito il fine, che è quello di compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

Tale disagio non sussiste nei periodi di non svolgimento del servizio e non può essere correlato allo status del lavoratore.

Nell'ottica del gravame, in altri termini, l'indennità di turno viene riconosciuta non per lo status professionale e nemmeno per la specifica modalità di svolgimento della mansione dal punto di vista intrinseco, bensì solo per effetto di un'esigenza - a monte dell'effettiva prestazione lavorativa e non intrinsecamente connessa con la medesima - di organizzazione del lavoro, tanto che la stessa è corrisposta indipendentemente dalla qualifica/profilo del lavoratore turnista, e quindi sia all'agente di polizia locale, sia al personale amministrativo del comando della polizia locale.

Con il terzo motivo lamenta omesso esame, da parte del giudice di prime cure, del contesto contrattuale e retributivo di riferimento.

Evidenzia che gli effetti generati dall'impugnata sentenza comportano l'erogazione di una cifra pari a circa Euro 15.000,00/20.000,00 all'anno, il cui onere ricadrebbe nell'ambito del "Fondo risorse decentrate" del CCNL Funzioni Locali e, non potendo detto Fondo essere incrementato con risorse aggiuntive, comporterebbe la riduzione dei finanziamenti degli altri istituti previsti dal Fondo, con conseguente riduzione dei compensi previsti per il restante personale dell'ente con un effetto di discriminazione tra i lavoratori e violazione del principio di equità.

Sulla base dei motivi suesposti, l'appellante Comune di Lecco ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 4 maggio 2023, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello proposto dal Comune di Lecco deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

In ordine al primo motivo non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento secondo cui nel rapporto di pubblico impiego non sarebbe neppure astrattamente configurabile un potenziale effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie annuali, in ragione dei principi e degli strumenti di tutela - approntati dalla contrattazione collettiva - che, in tale settore, presidiano il diritto alle ferie dei dipendenti.

I principi richiamati da parte appellante - di irrinunciabilità del diritto alle ferie e di divieto di monetizzazione - sono comuni anche al rapporto di lavoro privato e sono sanciti dall'art. 10 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, di recepimento della Direttiva 2003/88/CE.

Gli strumenti della contrattazione collettiva, indicati come idonei ad assicurare nel pubblico impiego l'attuazione dei suddetti principi, si riducono alla previsione di un termine massimo di fruizione delle ferie, in forza dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali, secondo cui "in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro ilmese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza" (cfr. CCNL allegato sub doc. (...) fascicolo appellati).

La richiamata disposizione contrattuale - invero non dissimile da quella di altri contratti collettivi, anche del settore privato - disciplina il potere datoriale di differire la fruizione delle ferie, limitandolo al solo caso in cui sussistano "indifferibili esigenze di servizio", con l'ulteriore limitazione che il differimento dev'essere contenuto entro il semestre successivo all'anno di maturazione delle ferie.

Essa, dunque, si pone su un piano diverso da quello dell'effetto deterrente alla fruizione del riposo annuale che può essere determinato da un compenso non adeguato e non vale certamente ad escludere il potenziale verificarsi di tale effetto, né vale, quindi, ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto del lavoratore di fruire delle ferie con cadenza annuale.

L'esaminato motivo di appello deve essere, quindi, respinto.

Infondato si ritiene anche il secondo motivo, con cui l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'indennità di turno non dovrebbe essere inclusa nella retribuzione feriale, poiché essa non attiene allo status professionale dell'agente di polizia locale, ma compensa un disagio derivante da un'esigenza di organizzazione del lavoro indipendente dalla qualifica rivestita dal lavoratore turnista.

Al riguardo occorre premettere che la Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, ha affermato (cfr. in particolare sentenza 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10) che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.

Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.

Ne deriva che, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate "allo status personale o professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).

Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali od accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.

Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 22 maggio 2014, Z.L., causa C-539/12; sentenza 13 gennaio 2022, D. c/K., causa C-514/20).

In sintesi, dalla ricordata giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato;

b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.

Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.

Anche la Corte di Cassazione ha reiteratamente statuito che "in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore" (così Cass., 17 maggio 2019 n. 13425; in termini cfr. Cass., 30 novembre 2021 n. 37589; Cass., 23 giugno 2022 n. 20216, nonché Cass., 26 giugno 2023 n. 18160, pubblicata nel periodo compreso tra le pronuncia del dispositivo e la stesura delle motivazioni della presente sentenza).

Alla luce dei principi enunciati è dunque compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (il "nesso intrinseco", secondo la sentenza W. e altri, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.

Nella presente fattispecie, procedendo a detta verifica con riferimento alla voce "indennità di turno", vanno condivise le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla sua inclusione nella base di computo della retribuzione da corrispondere agli odierni appellati nel periodo feriale.

Tale voce, infatti, risponde ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati: per un verso, si tratta di un'indennità

corrisposta in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dagli agenti di polizia locale (i quali assicurano un servizio pubblico essenziale che deve essere garantito con continuità e richiede, pertanto, l'organizzazione del lavoro su turni); per altro verso, essa compensa lo specifico disagio derivante dall'espletamento di detta attività lavorativa.

Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'argomento di parte appellante secondo cui l'indennità di turno non attiene intrinsecamente alle mansioni, bensì ad un elemento estrinseco, rappresentato dall'organizzazione del lavoro e dall'esigenza del Comune di garantire la copertura del servizio.

La componente organizzativa, infatti, non può ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché essa concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione.

Il fatto stesso che il Comune affermi che l'articolazione del lavoro su turni risponde all'esigenza di garantire la copertura del servizio riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli agenti di polizia locale, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa.

L'indennità di cui si controverte, in altri termini, si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni ed è volta a compensare un "incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" (cfr. CGUE, sentenza W. e altri, cit., punto 24): essa va perciò inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le sue ferie annuali, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.

Deve essere, infine, respinto il terzo motivo.

Attraverso tale motivo l'appellante non articola alcuna censura per errata ricostruzione dei fatti o per violazione di legge da parte del giudice di prime cure, ma si limita sostanzialmente a dolersi che la sentenza determini un aggravio di esborsi per il Comune ed una riduzione del "Fondo risorse decentrate" del CCNL Funzioni Locali, destinato a finanziare anche altri istituti retributivi, con un effetto di discriminazione tra lavoratori e violazione del principio di equità.

Tali doglianze non evidenziano alcun errore nella pronuncia appellata, ma rappresentano mere difficoltà del Comune nel darvi ottemperanza, che esulano, all'evidenza, dalla cognizione del giudice del gravame.

Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni ulteriore questione, l'appello avverso la sentenza n. 160/2022 del Tribunale di Lecco deve essere respinto, con integrale conferma della pronuncia gravata.

Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.


P.Q.M.


- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 160/2022 del Tribunale di Lecco;

- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in Euro 2.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Milano, il 4 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2023.


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