Corte d’Appello 2023- collegato ad una apparecchiatura del motore alla quale il tachigrafo digitale dava l'indicazione dei tasti pigiati, così fornendo una lettura soltanto indiretta del tachigrafo ed inoltre esso poteva presentare anomalie legate ...
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 21-02-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro - PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti - CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino - CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 542/2022 R.G.L. promossa da:
x
APPELLANTE
CONTRO
x
APPELLATA
Oggetto: impugnazione di licenziamento e differenze retributive
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Asti, A.M.B.M. ha chiamato in giudizio G. s.r.l. esponendo: - di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, quale addetto al trasporto merci, inquadrato nel livello 3 Super del CCNL Trasporti, dapprima in forza di contratti a termine e poi, a partire dal 21.12.2015, in forza di contratto a tempo indeterminato; - di avere sempre lavorato per circa 12-13 ore al giorno, occupandosi non soltanto della guida del mezzo, ma anche delle operazioni di carico e scarico della merce e della pulizia del mezzo, ma che tuttavia l'attività di carico e scarico non figurava nel cronotachigrafo poiché, su direttiva della società, il tempo impiegato in detta attività veniva registrato come "tempo di riposo"; - di essere stato licenziato per giusta causa con lettera del 13.12.2018 ricevuta il 26.12.2018.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta a pagargli Euro 183.011,48 per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e trasferta e ha impugnato il licenziamento chiedendo l'applicazione dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23 del 2015.
La convenuta ha contestato le domande attoree sia nel merito sia, quanto alle rivendicazioni retributive, eccependo la decadenza, non avendo il ricorrente avanzato le proprie richieste entro il termine semestrale previsto dagli accordi integrativi aziendali e dall'art. 11 del CCNL.
Il Tribunale, con sentenza n. 31/2022 pubblicata il 30.9.2022, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente a rimborsare alla convenuta metà delle spese processuali, con compensazione dell'altra metà.
Propone appello A.M.B.M.; resiste l'appellata.
All'udienza del 7.2.2023, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda relativa alle differenze retributive per lavoro straordinario e trasferte sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il ricorrente è decaduto dal diritto di chiedere dette somme non avendo formulato la richiesta nel termine semestrale previsto dall'art. 8 del contratto integrativo aziendale sulla scorta dell'art. 11 comma IX - parte comune - del CCNL Trasporti ("il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivantinel presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti. Tale richiesta dovrà essere fatta per iscritto …"), richiamato in tutti i contratti di lavoro del ricorrente; il ricorrente non ha contestato la legittimità di detta clausola né la decorrenza del termine ivi previsto durante la pendenza del rapporto di lavoro e non vi è prova di sue richieste scritte;
- la domanda è comunque infondata in quanto le prove orali dedotte dal ricorrente sullo straordinario e sulle trasferte sono generiche e, d'altra parte, elementi di prova non possono essere ricavati dalle bobine cronotachigrafiche in quanto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, del disco cronotachigrafo egli avrebbe fatto un uso improprio, registrando il tempo impiegato per le operazioni di carico e scarico della merce come "tempo di riposo", mentre i testimoni hanno escluso l'esistenza di direttive aziendali in merito a detto uso improprio.
Quanto al licenziamento, esso è stato irrogato con riferimento alle seguenti contestazioni disciplinari, come testualmente riportate nella lettera di recesso:
"- Contestazione del 28/9/2018: "il giorno sabato 25/8/2018 da un rientro da un viaggio all'estero (Belgio) Lei nonostante avesse guidato solo 4,47 ore si fermava in prossimità di Lione (F), rifiutando di proseguire il viaggio, giustificandosi dicendo di aver terminato le ore di guida e riprendendo la marcia per sua volontà solo nella giornata di lunedì 27/8/2018. Dalla verifica delle registrazioni digitali della sua carta tachigrafica scaricata in data 10 settembre 2018, risulta invece, contrariamente a quanto da Lei dichiarato in data 25/8/2018 che avevatutto il tempo per rientrare in sede e terminare la Sua attività nella stessa giornata";
- Contestazione del 15/10/2018: "E. nella giornata di giovedì 4/10/2018 aveva ricevuto istruzioni operative tramite messaggio satellitare di recarsi il giorno successivo, il 5/10, a L. dove avrebbe dovuto lasciare il rimorchio (...) e da dove avrebbe proseguito fino al cliente CIT di A. presso il quale avrebbe dovuto agganciare un altro rimorchio. I messaggi riportanti le disposizioni di cui sopra sono stati da lei visti e confermati. Il giorno 5/10 anziché procedere come stabilito, E. non ha sganciato il rimorchio a L., ma lo ha portato presso il cliente CIT dove lo ha lasciato per agganciare l'altro rimorchio creando non poco disappunto del cliente e necessità di riorganizzare il planning già fissato per andare a riprendere il rimorchio che doveva rimanere a L."
- Contestazione del 14/11/2018 (così come rettificata in data 26/11/2018): "con la presente siamo a contestarLe il seguente fatto verificatosi in data 10 ottobre 2018 che costituisce grave inadempienza disciplinare ai sensi delle vigenti leggi e del CCNL di categoria. E. aveva ricevuto disposizione di ritirare della merce presso un trazionista a Barcellona (Spagna), consegnare la suddetta merce presso un cliente di S.B.D.L. nella giornata di martedì 9/10/2018. Giunto in Spagna, per trovare il magazzino del trazionista di Barcellona dove avrebbe dovuto caricare la merce ha impiegato circa 3 ore durante le quali gli operatori dell'ufficio traffico le hanno fornito tutta l'assistenza possibile (coordinate Gps, contatto diretto con il trazionista…) Finalmente è riuscito a trovare il luogo alle ore 17.30 circa, ha caricato la merce ed alle ore 18.00 circa è ripartito. Come da indicazione degli operatori dell'ufficio traffico, caricata la merce presso il magazzino del nostro fornitore M.C. srl, il giorno stesso doveva consegnarla presso un cliente di Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona), ma sorprendentemente, E. telefonava alle ore 18.00 circa dicendo che il suo orario di lavoro era finito e che avrebbe consegnato solo il giorno successivo, quindi spegneva sia il telefono aziendale che quellopersonale e non rispondeva ai numerosi messaggi inviati dall'azienda. Unico messaggio da parte sua è stato il seguente inviato tramite W. al telefono cellulare aziendale del sig. M. A. (operatore dell'ufficio traffico): "B. tutto quello che c'è da fare durante la mia giornata lo faccio con impegno e professionalità… Non ricevo nulla che mi aspetta tutto il mese… Non ho neanche un'ora di straordinario al mese…Non sono uno schiavo! Per lavorare gratis. Mi dispiace" Ovviamente la consegna al cliente di Santa Perpetua è stata fatta solo il giorno successivo M. 11/10/2018 in ritardo rispetto alle indicazioni del cliente che ha manifestato l'intenzione di rivalersi nei confronti dell'azienda per i problemi produttivi causati dalla consegna tardiva della merce. Dalla verifica delle registrazioni digitali della sua carta tachigrafica scaricata in data 29/10/2018, risulta che il giorno 10/10/2018 avrebbe potuto portare a termine il lavoro designato nei tempi richiesti poiché le ore di impegno giornaliero terminavano alle ore 22 circa mentre E. si è reso volontariamente irreperibile quantomeno dalle ore 18.00 del predetto giorno. L'episodio contestato, conferma purtroppo che E. non abbia rispettato le indicazioni e disposizioni ricevute dai suoi diretti superiori agendo in totale spregio alle direttive comunicatele dall'Azienda con conseguente grave difficoltà organizzativa e di coordinamento degli operatori nonché di incertezze nel rispettare gli impegni assunti con la clientela";
- Contestazione 26/11/2018 "il giorno di lunedì 5/11/2018 partito da Bra (CN) verso le ore 18.00 con l'incarico di andare a Genova, agganciare un rimorchio e portarlo a L. (M.) Lei nonostante avesse guidato solo 1,43 ore, si fermava in prossimità di N.L. e riprendeva il viaggio solo nella giornata di martedì 6/11/2018, dal controllo delle registrazioni digitali della carta tachigrafica aveva tutto il tempo per riagganciare il rimorchio a Genova e continuare il viaggio con direzione L. (MI)".
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Tribunale con le seguenti argomentazioni:
- sono infondate le eccezioni del ricorrente di violazione dei termini procedurali previsti dall'art. 101 CCNL ("la contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà richiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma"), essendo state tutte le contestazioni inviate entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti, coincidente con lo scarico, che avviene con cadenza mensile, dei dati contenuti nella carta del conducente, non essendo a tale fine idonea la conoscenza dell'ufficio traffico della società mediante il sistema G. utilizzato durante l'esecuzione del trasporto, ed essendosi inoltre il procedimento disciplinare concluso, mediante invio della lettera di licenziamento, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza delle giustificazioni del lavoratore;
- nel merito, in base alle risultanze documentali, alle dichiarazioni dei testi e alle stesse ammissioni del ricorrente nell'interrogatorio e nell'atto difensivo, gli addebiti contestati sono provati e, valutati complessivamente, essi integrano un'ipotesi di grave insubordinazione e pertanto sussiste la giusta causa di licenziamento.
Con i primi due motivi l'appellante impugna la statuizione di rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento, sostenendo che:
1)
a) il Tribunale non ha considerato le giustificazioni addotte dal lavoratore, comprovate dalle buste di viaggio prodotte da G. s.r.l. su ordine del giudice e di cui questa non ha contestato la conformità ai fatti in esse riportati, che contrastano con le deduzioni aziendali;
b) quanto alla contestazione relativa all'episodio del 25.8.2018, la circostanza per cui il lavoratore avrebbe dovuto fare rientro per il giorno 27.8.2018 non è contestata dall'appellata e pertanto essa costituisce fatto provato ex art. 115 c.p.c., così come la circostanza relativa al viaggio da Lione a Bra di quest'ultimo giorno, svoltosi dalle ore 01.00 alle 7.45 e per una durata di 6.45 ore;
c) detta contestazione disciplinare (lettera del 28.9.2018, consegnata a mano soltanto il 26.11.2018, peraltro a fronte della possibilità di consegnare la contestazione a mano il sabato mattina, quando l'appellante rientrava in azienda) è tardiva poiché i responsabili dell'ufficio traffico potevano rilevare in tempo reale, utilizzando il software Wi-tek, lo spostamento del mezzo, i tempi di guida, di pausa e l'orario di apertura e chiusura
dell'impegno giornaliero, il tutto collegato al tachimetro, come affermato dal teste M.A.;
d) la contestazione disciplinare relativa all'episodio del 5.10.2018 non è provata in quanto i testi non hanno riferito nulla per propria conoscenza diretta e d'altra parte emerge che al lavoratore sono state fornite indicazioni contrastanti in merito al lavoro da svolgere;
e) anche la contestazione disciplinare relativa all'episodio del 14.11.2018 non è provata in quanto i testi non hanno riferito circostanze da loro apprese per conoscenza diretta, mentre dal doc. 5 di controparte risulta che l'appellante ha iniziato l'attività lavorativa alle 5.30 e l'ha terminata alle 18.30;
f) quanto alla contestazione relativa all'episodio del 5.11.2018, nessuna indicazione è stata fornita dai testi indicati dalla controparte in merito ai tempi di percorrenza e di carico e scarico delle merci;
2)
a) il Tribunale, anche alla luce di quanto affermato dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio formale circa le indicazioni contraddittorie inviate dall'ufficio traffico e dai suoi superiori mediante messaggi sul telefono o sul G., ha errato nel non disporre c.t.u. volta ad estrapolare tutti i messaggi contenuti all'interno della memoria del telefono e del G.;
b) il Tribunale ha inoltre errato nel ritenere la legittimità del licenziamento, in quanto ai sensi dell'art. 101 CCNL i comportamenti di insubordinazione sono puniti con la multa e con la sospensione nel caso di recidiva.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, la doglianza relativa all'asserita erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle buste di viaggio è del tutto generica, essendosi l'appellante limitato a dedurre che la controparte non ha contestato la conformità ai fatti in esse riportati, i quali contrasterebbero con le deduzioni aziendali, e che ciò comproverebbe che le attività da lui in esse riportate sono veritiere. L'appellante non ha quindi allegato quali sarebbero le attività indicate nelle buste di viaggio che proverebbero la correttezza del suo comportamento rispetto alle direttive aziendali.
Non è inoltre comunque ravvisabile un atteggiamento di non contestazione, da parte dell'appellata, del contenuto delle schede di viaggio (che, come osservato dal Tribunale, consistono in documenti redatti dallo stesso appellante): le contestazioni disciplinari, con la descrizione specifica delle ore di guida effettuate e di quelle ancora a disposizione, e con la descrizione degli ordini del datore di lavoro in merito ai compiti assegnati all'autista in occasione di ciascun viaggio, come riportate nell'atto difensivo, integrano infatti un'allegazione (oltre che un'offerta di prova) sulle circostanze per cui è causa, di contenuto opposto rispetto a quello sostenuto dall'appellante, il quale deve quindi considerarsi oggetto di contestazione.
Inoltre, per quanto non richiamato espressamente dall'appellante (ma solo implicitamente mediante affermazione che l'appellata non ha contestato la conformità ai fatti riportati nelle buste di viaggio), non è applicabile l'art. 2712 c.c., non trattandosi di riproduzioni meccaniche ma, come osservato, di documenti cartacei compilati dallo stesso appellante.
Con riferimento alla prima contestazione disciplinare, relativa all'episodio del 25.8.2018, non è affatto vero che l'appellata in primo grado abbia assunto un atteggiamento di non contestazione in relazione alla circostanza per cui il lavoratore sarebbe dovuto rientrare il 27.8.2019, in quanto nel capo di prova n. 3 della memoria di costituzione in primo grado era scritto: "Il ricorrente in data 25.08.2018 si è fermato nella città francese di Lione, disattendendo gli ordini impartiti, ed è ripartito il successivo lunedì 27.08.2018", e quindi era dedotto che la data prevista per il rientro non fosse il 27.8.2018.
Quanto alla, ribadita dall'appellante, doglianza relativa alla tardività della contestazione disciplinare relativa a detto episodio (in quanto sollevata con lettera datata 28.9.2018, a lui consegnata a mano il 26.11.2018), in violazione dell'art. 101 CCNL che prevede che la contestazione debba essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato, l'istruttoria orale ha chiarito che - come osservato dal Tribunale - il software utilizzato dalla G. s.r.l. (Wi-tek), pur consentendo di seguire "in diretta" il mezzo durante il viaggio, dava al riguardo un'indicazione di massima e non precisa come quella ottenuta dalle registrazioni tachigrafiche, queste ultime (come affermato da tutti i testi, v. in particolare testi E.V. e R.C.) scaricate una volta al mese, più precisamente nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento.
E’ vero che, come esposto dall'appellante, il teste M.A. ha dichiarato che, come componente dell'ufficio traffico, seguiva in tempo reale la posizione dell'appellante tramite il software Wi-tek, ma egli ha anche aggiunto di non essere certo se esso fosse collegato al tachigrafo o al solo G., e che la videata del Wi-tek consisteva in una mappa con il puntino (cioè il mezzo) in spostamento, in modo simile a quanto avviene mediante la consultazione dell'applicazione google maps.
In modo più dettagliato, il teste E.V., responsabile operativo del reparto trasporti, ha spiegato il funzionamento del sistema Wi-tek, precisando che in esso risultavano le ore di guida e quelle di disponibilità in modo indicativo: detto sistema era collegato ad una apparecchiatura del motore alla quale il tachigrafo digitale dava l'indicazione dei tasti pigiati, così fornendo una lettura soltanto indiretta del tachigrafo ed inoltre esso poteva presentare anomalie legate al satellite (per esempio il sistema non registrava il tempo di guida di passaggio nel tunnel del Frejus).
Poiché il contratto collettivo fa decorrere i 20 giorni per l'invio della contestazione disciplinare dalla "conoscenza" del fatto contestato, non può ritenersi sufficiente (anche a garanzia del lavoratore, affinché la contestazione disciplinare non sia né avventata né imprecisa) un semplice sospetto ma neppure una conoscenza approssimativa, occorrendo invece una conoscenza sufficientemente precisa.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare riguardava il rifiuto di rendere la prestazione di guida nonostante l'appellante avesse ancora tempo di guida a disposizione in conformità alla normativa e alla disciplina contrattuale, e quindi essa richiedeva la conoscenza precisa delle ore di guida svolte e di quelle ancora a disposizione, ricavabile soltanto dallo scarico delle registrazioni cronotachigrafiche.
La stampa dell'attività giornaliera è avvenuta il 10.9.2018 (v. doc. 3 appellata), la contestazione del 29.9.2018 è stata inviata in pari data al lavoratore (pertanto entro il termine di 20 giorni), e la consegna (non essendo la notifica con raccomandata a/r andata a buon fine per irreperibilità dell'appellante, v. doc. 17 appellata) si è perfezionata con la consegna a mani il 26.11.2018.
Quanto al fatto che l'appellata avrebbe potuto consegnare la contestazione disciplinare a mani (senza prima tentare la spedizione mediante raccomandata) in occasione dei passaggi dell'appellante in azienda il sabato mattina, è sufficiente osservare che la contestazione disciplinare è un atto recettizio e che la raccomandata a/r costituisce il sistema tipico per assicurare la conoscenza dell'atto mediante invio all'indirizzo del destinatario, indirizzo che era nel caso di specie noto al datore di lavoro in quanto comunicato dal lavoratore. Pertanto, se è vero che il lavoratore è tenuto a ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo le comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati (v. Cass. 22717/15), ciò evidentemente non esclude l'utilizzo a tal fine della lettera raccomandata a/r.
In merito alla seconda contestazione disciplinare (episodio del 5.10.2018) l'appellante, pur sostenendo che gli fossero state fornite indicazioni contrastanti in merito al lavoro da svolgere, non solleva alcuna specifica contestazione sulla motivazione del Tribunale secondo cui il messaggio da lui prodotto come doc. 6 del 5.10.2018 ore 5.41 ("non muoverti da Tradate sino a nuove istruzioni mie. Grazie (Fabrizio)") non giustifica l'operato dell'appellante che, anziché attendere istruzioni, ha proseguito il viaggio verso il cliente CIT ad A. secondo le indicazioni impartite, senza sganciare però il semirimorchio a L..
Le istruzioni del 4.10.2018 di lasciare il rimorchio XA715DY a Lachiarella, oltre a non essere specificamente contestate, sono dimostrate dalla stampa sub doc. 4 appellata:
Omissis
Ora, a prescindere dall'ordine in cui i vari messaggi sono stati letti dall'appellante, egli - come osservato dal Tribunale - comunque non ha affatto atteso le istruzioni dell'ufficio traffico, ma è arrivato presso il cliente CIT con il rimorchio e lo ha sganciato presso detto cliente.
Quanto alla terza contestazione disciplinare (episodio del 9-10.11.2018) la giustificazione del lavoratore (che non ha mai contestato ma ha anzi ammesso - v. interrogatorio formale - di essersi fermato alle ore 18.00, di aver rifiutato di proseguire il viaggio e di aver spento il telefono), secondo cui a quell'ora aveva terminato il proprio impegno lavorativo della giornata, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza, secondo cui la prospettazione dell'appellante è smentita "dalla documentazione in atti, e precisamente dalla attestazione di attività giornaliera prodotta da parte resistente sub doc. 5, da cui risulta che il ricorrente aveva iniziato la propria attività lavorativa alle ore 5.30 e non alle 3.30. Quanto emerge da tale documento è del resto in linea con quanto riportato in calce al doc. 9 di parte ricorrente, cosicché può affermarsi con certezza che in detta giornata il ricorrente aveva guidato per 6.09 ore (sommatoria simbolo volante), aveva compiuto altri lavori per 2.15 ore (sommatoria simbolo martelli), ed era rimasto disponibile per 0.44 ore (sommatoria simbolo quadrato sbarrato), con la conseguenza che, entro i limite massimo di impegno giornaliero pari a 15 ore (circostanza pacifica) egli ben avrebbe potuto proseguire il viaggio verso Santa Perpetua, considerati i tempi di percorrenza pari a mezzora (cfr. sul punto estratto google maps sub doc. 6 fascicolo resistente)".
Pertanto, a prescindere dall'imputabilità o meno all'appellante del ritardo nel reperire il magazzino dove ritirare la merce, è indubbio che il suo rifiuto di proseguire per Santa Perpetua del Mogoda, a soli circa 30 km di distanza, non è giustificato.
Quanto, infine, all'ultima contestazione disciplinare (episodio del 5.11.2018), l'appellante non muove critiche alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto le circostanze di fatto non contestate dall'appellante ed anzi in parte da lui ammesse e nella parte in cui ha ritenuto provato che le istruzioni a lui impartite fossero di raggiungere Genova nella stessa giornata, ma si limita ad affermare che nessuna indicazione è stata fornita dai testimoni in merito ai tempi di percorrenza e di carico e scarico delle merci.
In realtà l'appellata, già nell'atto difensivo di primo grado, aveva dedotto che la sede di Bra dista circa 152 km dalla sede di Genova-Rebora e che a sua volta Genova-Rebora dista circa 125 km dalla F.G. di L., il tutto per complessivi 277 km, ed aveva documentato la propria affermazione con estratti di google maps (v. docc. 8 e 9 appellata).
Considerato il breve tragitto da compiere è quindi del tutto ingiustificato il rifiuto di proseguire dopo appena 1,43 ore di guida per riprendere il viaggio soltanto il giorno successivo.
A fronte delle descritte, chiare, risultanze istruttorie, a cui, come rilevato, si aggiungono rilevanti ammissioni da parte dello stesso appellante, del tutto superflua e meramente esplorativa è la c.t.u., richiesta dall'appellante, sul telefono A. e sul G.G., istanza peraltro basate esclusivamente sulle affermazioni dell'appellante nel corso dell'interrogatorio formale circa le indicazioni, asseritamente contraddittorie, pervenute dall'ufficio traffico o dai superiori.
I comportamenti dell'appellante nei quattro episodi oggetto di contestazione disciplinare costituiscono reiterate insubordinazioni.
Per l'insubordinazione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il CCNL non prevede sanzioni conservative: l'art. 101 elenca le condotte punite con la multa e con la sospensione e tra di esse non vi è l'insubordinazione.
Com'è noto, la giusta causa di licenziamento è nozione legale e rispetto ad essa non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite (che qui non ricorre) che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (v. Cass. 19023/2019).
L'appellante, rifiutandosi reiteratamente di svolgere l'attività principale della sua mansione (la guida per portare a termine il viaggio assegnato), ha posto in essere - come rilevato dal Tribunale - ripetute insubordinazioni, aggravate dalla recente recidiva (sanzione del 2.8.2018 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni), tali, quindi, da far venir meno nel datore di lavoro la fiducia nel futuro corretto adempimento delle sue obbligazioni.
Dalla legittimità del licenziamento deriva l'infondatezza dei primi due motivi di appello.
Il terzo e il quarto motivo di appello riguardano la domanda relativa alle differenze retributive.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce la nullità della clausola della contrattazione collettiva che prevede il termine semestrale di decadenza, che quindi dovrebbe considerarsi come non apposta; in subordine sostiene che detto termine resti sospeso durante il rapporto di lavoro e che decorra dal momento della sua cessazione, e deduce che esso sia stato rispettato mediante invio della pec del 27.5.2019 del difensore del lavoratore, avv. Lamberti, prodotta come doc. 24.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene che il Tribunale abbia omesso o errato nella valutazione delle prove, non avendo disposto c.t.u. sulle registrazioni cronotachigrafiche (docc. 28 e 31 fasc. primo grado appellante), nonostante che la G. s.r.l. non abbia disconosciuto la loro conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, avendole anzi in parte utilizzate a fondamento delle contestazioni disciplinari.
Inoltre l'appellante si duole della mancata ammissione dei propri capitoli di prova (capi 2, 10 e 11) relativi alle modalità e alle tempistiche dell'attività lavorativa, rilevando come tuttavia l'istruttoria orale (v. testi M., B. e S.) abbia confermato che gli autisti si occupavano anche del carico e dello scarico della merce ed abbia confermato l'esistenza della direttiva aziendale di non far figurare sulle registrazioni del cronotachigrafo il tempo impiegato nel carico/scarico, nella pulizia e nella piccola manutenzione dell'automezzo, mediante inserimento del simbolo del lettino (riposo) anziché del simbolo dei martelletti (lavoro).
Lamenta infine l'appellante che il Tribunale non abbia ordinato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., a G. s.r.l. di produrre in giudizio il LUL relativo al periodo 2013-2018, considerato che anche in caso di forfettizzazione delle ore di lavoro straordinario e delle trasferte il datore di lavoro è comunque tenuto all'obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.
E’ fondata la doglianza relativa alla clausola contrattuale di decadenza.
L'eccezione di nullità della clausola, sebbene (come eccepito dall'appellata) non sollevata nel giudizio di primo grado, dev'essere comunque esaminata, poiché la nullità è rilevabile anche d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di appello e di cassazione (v. Cass. Sez. Un. 26242/14 e successive conformi), ed anche laddove la controversia verta sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato (v. Cass. 19251/18).
La clausola non è nulla in quanto è lo stesso legislatore (art. 2965 c.c.) che consente alle parti di stabilire termini di decadenza, purché il termine così previsto non sia tale da rendere "eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto": il termine di sei mesi previsto dalla clausola in esame è del tutto aderente a quello (parimenti di decadenza) previsto dall'art. 2113 c.c. relativamente alle rinunzie o transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi e anche alla disciplina relativa all'impugnazione del licenziamento (art. 6 L. n. 604 del 1966), e ciò consente senza dubbio di affermare la congruità del termine stante la coincidenza del termine convenzionale con quello legale (v., in tal senso, Cass. 9647/2004, Cass. 11875/2003, Cass, 9202/2003, che richiamano, quale parametro per misurare la congruità del termine di decadenza convenzionale, proprio l'art. 2113 c.c., affermando la nullità soltanto della riduzione del termine semestrale in esso contenuto).
Riguardo alla possibilità che il termine di decadenza convenzionale decorra nel corso del rapporto di lavoro, questa Corte territoriale (richiamando alcuni precedenti di legittimità, cfr. Cass. 3737/1985, Cass. 1612/1983, Cass. 1604/1983) ha in precedenti decisioni (v. sentenze n. 274/2001 e n. 650/2010) ritenuto che il termine semestrale di decadenza decorra anche in costanza di rapporto ove questo sia dotato della stabilità reale assicurata dalla L. n. 300 del 1970, com'è pacifico che fosse il rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio.
Tuttavia, tenuto conto del contesto normativo, mutato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità, sicché, analogamente a quanto ritenuto dalla S.C. nella sentenza 26246/22 in relazione alla prescrizione, il termine di decadenza semestrale decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La comunicazione del 27.5.2019 a mezzo pec dell'avv. Lamberti per conto del lavoratore, contenente la richiesta di pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e trasferte con allegato il conteggio sindacale (docc. 23 e 24 appellante) è intervenuta entro il termine di sei mesi dalla risoluzione del rapporto per il licenziamento comunicato il 26.12.2018, così impedendo la maturazione della decadenza.
La domanda è tuttavia infondata nel merito.
Nel ricorso introduttivo il sig. A. aveva dedotto di avere lavorato in media per 12-13 ore giornaliere e di essere stato addetto a trasporti internazionali con conseguente obbligo del datore di lavoro di corrispondergli l'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL per i 14 giorni lavorativi mensili trascorsi all'estero.
Con allegazione di fatto assolutamente generica, il ricorrente aveva dedotto che le 12-13 ore medie di impegno lavorativo giornaliero comprendevano, oltre alla guida, il carico e lo scarico delle merci, la pulizia del mezzo, il controllo del carico, la sorveglianza dello stesso, e le formalità doganali e di pulizia, per una durata pari ad oltre due ore giornaliere.
Le capitolazioni di prova orale erano altrettanto generiche, essendo indicato un orario lavorativo medio (v. capo 2), le destinazioni all'estero (Francia, Belgio, Germania, Spagna e Italia centrosettentrionale, v. capo 11), la descrizione dell'attività svolta, consistita in 8-9 ore di guida, 4 ore di lavoro per il carico e lo scarico e almeno 1 ora e mezza di attesa del proprio turno per il carico e lo scarico (v. capo 11).
La pretesa relativa al lavoro straordinario è quindi basata non tanto sulle ore di guida (indicate dall'appellante in 8-9 giornaliere), bensì sulle operazioni ulteriori (carico, scarico, pulizia, manutenzione, operazioni di dogana), le quali, secondo le allegazioni dell'appellante, non risulterebbero dalla lettura delle registrazioni cronotachigrafiche a causa della manomissione operata dallo stesso appellante su direttiva del datore di lavoro.
Tuttavia, in primo luogo dette operazioni ulteriori e diverse dall'attività di guida sono state descritte nel ricorso introduttivo in modo estremamente generico, non essendo stato specificato presso quali aziende clienti veniva effettuato il carico e/o lo scarico, con quali mezzi, e quanto tempo si impiegasse per ciascun cliente (potendo evidentemente il tempo variare a seconda della tipologia e della quantità di merce da trasportare) e neppure la frequenza di queste operazioni così come quella delle operazioni di pulizia e di manutenzione del mezzo.
La riprova della genericità delle allegazioni attoree è costituita dalle dichiarazioni dei testi, chiamati a deporre in merito all'asserita direttiva aziendale sulla manomissione delle registrazioni cronotachigrafiche, i quali in relazione alle modalità e ai tempi della prestazione lavorativa hanno riferito genericamente che "talvolta" gli autisti facevano operazioni di carico e scarico e che "in genere" i rimorchi erano già caricati e gli autisti si limitavano a slegare i telonati e aprire le porte, v. teste L.M., che ha indicato alcuni clienti presso i quali gli autisti si occupavano del carico e dello scarico con il transpallet del cliente, come L., C.M. e S., aziende presso le quali non è tuttavia noto, in quanto non allegato, se l'appellante si sia mai recato; v. anche teste B.M. su quanto accadeva presso "alcune aziende" e presso "altre aziende", non indentificate, ad eccezione della L. (presso la quale, come scritto, in mancanza di allegazioni dell'appellante, non è noto se egli si sia mai recato) dove gli autisti della G. s.r.l. si occupavano dello scarico, nel qual caso peraltro il teste, come da lui dichiarato, inseriva sul disco cronotachigrafico il simbolo dei martelletti.
I testi hanno poi dichiarato che gli autisti non si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo (per la manutenzione è presente un meccanico presso la sede oltre all'assistenza durante il viaggio e, per quanto riguarda gli pneumatici, è prevista l'assistenza della M., v. testi B.M. e F.S.), ad eccezione di piccole operazioni, come sostituire una lampadina o la spazzola del tergicristallo, o di piccole pulizie con la idropulitrice (v. testi L.M., E.V.), mentre le pulizie vengono eseguite dai magazzinieri e le formalità doganali non vengono svolte dagli autisti, i quali invece attendono che i transitari, che si interfacciano con l'agenzia delle dogane, finiscano le pratiche (v. teste V., e v. anche teste B., che ha dichiarato che, mentre attendeva che gli addetti dell'ufficio del porto di Genova compilassero i moduli DDT e CMR, inseriva sul disco cronotachigrafo il simbolo di attesa).
D'altra parte, l'istruttoria testimoniale non ha affatto confermato l'esistenza della direttiva aziendale di non far figurare nelle registrazioni cronotachigrafiche il tempo di lavoro (o buona parte di esso).
Infatti, anche i testi indicati dal ricorrente (v. teste L.M. e M.B., il quale, pur dichiarando di avere sentito dire che da parte di qualche collega era stato detto di non inserire troppo spesso il simbolo dei martelletti, a lui nessuno aveva dato una simile direttiva, e v. teste F.S.), pur affermando che mentre durante la guida il simbolo di guida si inseriva automaticamente e che quando il mezzo veniva spento la scheda si posizionava sul simbolo del lettino, hanno tuttavia dichiarato che la G. s.r.l. non ha impartito loro indicazioni sull'uso e sull'inserimento dei simboli diverse da quelle contenute nel manuale a loro consegnato.
In particolare, il teste S., pur avendo manifestato notevole risentimento nei confronti di G. s.r.l. (v. verbale: "io odio G. ... il ricorrente è stato massacrato da G. e sicuramente anche altri autisti sono stati massacrati dopo di lui"), ha dichiarato che nessuno della G. s.r.l. aveva detto agli autisti di non inserire il simbolo dei martelletti durante il carico e lo scarico e di avere infatti utilizzato il simbolo dei martelletti per le operazioni di carico e scarico e quello del quadratino quando ritirava i documenti.
L'esistenza di una direttiva aziendale sulla manomissione delle registrazioni cronotachigrafiche è stata negata anche dal teste E.V., responsabile operativo del reparto trasporti.
Non è quindi possibile considerare le ore registrate dall'appellante sulla scheda cronotachigrafica come ore di riposo (quelle contrassegnate con il simbolo del lettino) o di attesa (quelle contrassegnate con il simbolo del quadratino) come ore di lavoro, non essendovi prova che dette ore (tantomeno nella loro totalità, come pare sostenere l'appellante) siano in realtà ore di lavoro.
Per questa ragione la c.t.u. sui dischi cronotachigrafici, richiesta dall'appellante, non avrebbe alcuna utilità: le ore di guida allegate dall'appellante (8-9) non superano, se non di poco, il lavoro ordinario, e, d'altra parte, nelle buste paga è presente con continuità il compenso per il lavoro straordinario, mentre, per quanto osservato, non vi è prova del compimento di operazioni complementari a quelle di guida, né tantomeno della quantità di simili operazioni.
L'istanza dell'appellante di c.t.u. sul telefono cellulare A. e sul G.G. aziendale al fine di estrapolare i "messaggi scambiati tra il lavoratore ed il referente traffico" (v. appello, pag. 14 e conclusioni), anche in considerazione di quanto osservato in merito alla genericità delle allegazioni dell'appellante sulle modalità e tempistiche dell'attività lavorativa e in merito all'interpretazione dei simboli della scheda cronotachigrafica, dev'essere respinta tenuto conto della sua evidente natura esplorativa. Lo stesso vale per l'istanza di ordine di esibizione dei LUL.
Quanto all'indennità di trasferta, premesso che anch'essa, come il compenso per il lavoro straordinario, compare nelle buste-paga, la già evidenziata genericità di allegazioni in merito ai viaggi effettuati, alle destinazioni e alle imprese clienti presso le quali l'appellante si recava non consente di individuare se esistano (e in relazione a quali trasferte) i presupposti previsti dall'art. 109 CCNL, che prevede importi differenziati a seconda del tempo trascorso in territorio extra-urbano in misura crescente a seconda delle fasce orarie (6-12, 12-18 e 18-24) di tempo trascorso all'estero.
Il quarto motivo di appello dev'essere pertanto respinto.
Con il quinto motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico metà delle spese processuali, compensando la residua metà: sostiene che sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione, anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, considerata la particolarità della fattispecie, di non agevole ricostruzione in particolare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale.
Il motivo è infondato.
La totale soccombenza, in primo grado, dell'appellante è dovuta principalmente alle inidonee allegazioni, sotto il profilo di fatto, relativamente al lavoro straordinario e alle trasferte e alla dimostrata legittimità del licenziamento, anche in questo caso a seguito della valutazione, sotto il profilo di fatto, della fondatezza degli addebiti, sicchè non è ravvisabile nessuna delle condizioni previste per la compensazione dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti) né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni come da pronuncia Corte Cost. 77/2018.
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in Euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa
Così deciso in Torino, il 7 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2023.
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