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giovedì 20 luglio 2023

Tribunale 2023-superbonus, premesso che i lavori venivano consegnati il 17 giugno 2021 e avrebbero dovuto terminare entro 150 giorni consecutivi

 

Tribunale 2023-superbonus, premesso che i lavori venivano consegnati il 17 giugno 2021 e avrebbero dovuto terminare entro 150 giorni consecutivi

Tribunale Bergamo Sez. IV, Sent., 04-05-2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2158/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2023

da

x

ATTRICE

contro

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to x

CONVENUTO

________________________________________

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2158/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2023

da

C. s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra N.P., rappresentata e difesa dall'Avv.x

ATTRICE

contro

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to x

CONVENUTO


Svolgimento del processo


Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. C. s.r.l. conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il Comune di Bergamo.

Premesso di aver stipulato con il Comune un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria manti di copertura edifici comunali - 2 lotto - relativi edifici abitativi di via S. L. 5 e di via S. 1d (N. PTLP 2020-20)", premesso che i lavori venivano consegnati il 17 giugno 2021 e avrebbero dovuto terminare entro 150 giorni consecutivi, esponeva l'attrice che, vuoi per la pandemia, vuoi per il superbonus dell'edilizia, era stato impossibile reperire i ponteggi necessari; che essa aveva avanzato una richiesta di sospensione dei lavori, oltre che suggerito delle soluzioni alternative ai ponteggi; che, per contro, l'Amministrazione Comunale aveva intimato la risoluzione in danno dell'impresa, inviando altresì la segnalazione all'ANAC.

Ritenuta l'assenza di un proprio colpevole inadempimento, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione in danno pronunciata a suo carico, oltre che della relativa segnalazione all'ANAC, e il risarcimento del danno.

Costituendosi in giudizio il Comune di Bergamo contestava intoto gli assunti avversari.

Osservava il convenuto che l'appaltatrice si era resa inadempiente sotto plurimi profili (non aveva neppure iniziato i lavori, pur essendo l'opera "cantierabile"; non aveva dato riscontro agli ordini di servizio via via impartiti dalla direzione lavori; non aveva relazionato la stazione appaltante circa le asserite difficoltà sopravvenute; non aveva fornito alcuna documentazione giustificativa di supporto, se non nella presente sede giudiziale; in ogni caso, non aveva saputo organizzarsi in tempo utile), e che pertanto la risoluzione in danno pronunciata a suo carico era del tutto legittima.

Si opponeva, pertanto, all'accoglimento della domanda.

La causa non veniva istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 7 febbraio 2023 passava in decisione.


Motivi della decisione


La domanda è infondata.

Occorre focalizzare l'attenzione sulle seguenti date:

- 5 maggio 2021: stipula del contratto;

- 17 giugno 2021: termine inizio lavori;

- 2 agosto 2021: richiesta di sospensione dei lavori;

- 6 ottobre 2021: interlocuzione C. con il Comune;

- 25 ottobre 2021: risoluzione in danno;

- 14 novembre 2021: termine fine lavori.

E’ del tutto pacifico che, al momento della risoluzione in danno (25 ottobre 2021), l'appaltatore non aveva neppure iniziato i lavori.

Non si discute del fatto che, nel periodo d'interesse, vi era una certa difficoltà (ma non certo impossibilità) nel reperire i ponteggi, e ciò non tanto per la pandemia, dato atto che il lockdown era cessato, quanto piuttosto per l'entrata in vigore del superbonus per l'edilizia.

Tuttavia, ciò non vale ad esimere l'impresa appaltatrice dalla responsabilità per il ritardo, avuto riguardo ai seguenti elementi:

- il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto senza riserve, e a quell'epoca già esistevano le medesime difficoltà nel reperimento dei ponteggi. Infatti, il superbonus è stato introdotto dal D.L. n. 34 del 2020, c.d. decreto rilancio, che ha previsto una detrazione del 110 % delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020;

- l'impresa appaltatrice si è attivata per reperire ponteggi soltanto alla fine di luglio del 2021, come emerge dalle richieste e dai preventivi prodotti (doc. 5 citazione);

- l'impresa appaltatrice non ha mai consegnato il cronoprogramma dei lavori, ed è rimasta silente di fronte ai vari ordini di servizi emanati dalla stazione appaltante (docc. 5 - 6 comparsa);

- la richiesta di sospensione dei lavori (doc. 6 citazione), del tutto generica e non documentata, risale al 2 agosto 2021;

- la successiva interlocuzione del 6 ottobre 2021 (doc. 9 comparsa), un po' più articolata ma sempre non documentata, interviene ad un mese dalla scadenza del termine previsto per la fine dei lavori;

- nessuna prova è stata fornita circa le asserite comunicazioni informali (il cap. 7 della memoria istruttoria, è inammissibile, in quanto generico), peraltro irrilevanti nel contesto di un appalto di opere pubbliche;

- nessuna specificazione è stata fornita circa le asserite soluzioni alternative a quella dei ponteggi, suggerite ma non accolte dall'ente comunale.

Alla luce di tali elementi, complessivamente valutati, il Tribunale ritiene che l'inadempimento denunziato sia grave ed imputabile, in quanto il ritardo maturato era inaccettabile, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione, ed in quanto il ritardo era dovuto all'incapacità dell'impresa, la quale non ha saputo organizzarsi in tempo utile. Costituiva onere dell'attrice, volta che ha accettato i lavori, quello di assicurarsi previamente la disponibilità dei ponteggi, malgrado le difficoltà (ma non certo l'impossibilità) di reperirli: la stessa, viceversa, per quanto ha documentato, si è attivata soltanto tre mesi dopo la stipula del contratto, la cui durata era in tutto di 5 mesi, compreso il periodo feriale.

Meritevole di censura è, altresì, la stessa condotta dell'appaltatore, il quale non ha fornito alcuna giustificazione all'appaltante, se non tardivamente, rivelando in tal modo la sua completa inaffidabilità e legittimando la decisione di procedere alla risoluzione contrattuale (Cass. n. 20874/2021: "In tema di appalto di opere pubbliche, la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 119 delD.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis"), dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello, dopo aver considerato che il ritardo dell'appaltatore non poteva oggettivamente considerarsi sufficiente a legittimare la risoluzione contrattuale, aveva però trascurato di esaminare l'aspetto soggettivo e cioè che i numerosi inviti e richiami erano rimasti senza risposta, sì da far insorgere nella stazione appaltante il fondato dubbio sulla affidabilità dell'appaltatore e sulle sue possibilità di rientro)").

Di qui il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi Euro 9.142,00=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.


P.Q.M.


Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge la domanda;

- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 9.142,00=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo, il 4 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.



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