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lunedì 14 agosto 2023

Tar 2023-‘impugnato il decreto x-, con il quale il Questore di OMISSIS ha revocato la sua licenza di porto di fucile per uso tiro a volo’

 

Tar 2023-‘impugnato il decreto x-, con il quale il Questore di OMISSIS ha revocato la sua licenza di porto di fucile per uso tiro a volo’


T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 23/06/2023) 07-08-2023, n. 762 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno e Questura di OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; 

per l'annullamento 

- del decreto del Questore di OMISSIS Cat. (...) prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante la revoca della licenza di porto di fucile; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSIS-; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con ricorso notificato l'8 ottobre 2018 e depositato il 19 ottobre 2018 il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di OMISSIS ha revocato la sua licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. 

Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi: 

I) Violazione degli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza. Il provvedimento questorile risulterebbe affetto da un macroscopico difetto istruttorio e motivazionale, perché il giudizio prognostico negativo in ordine al buon uso delle armi si baserebbe sulla sola notizia di reato comunicata dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, senza considerare né l'irreprensibile condotta tenuta dall'interessato per oltre vent'anni, né la natura del reato ascrittogli. A quest'ultimo proposito, trattandosi di un delitto contro la fede pubblica, l'Amministrazione avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico seguito per apprezzare come indice di minore affidabilità nell'impiego delle armi il mero possesso di segni distintivi contraffatti. 

II) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà. La revoca della licenza di polizia contrasterebbe con il precedente verbale di ritiro cautelativo delle pistole del signor -OMISSIS-, nel quale i Carabinieri hanno dato atto che l'esponente non ha mai abusato delle armi e dei titoli autorizzativi. 

L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell'impugnativa. 

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. 

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 23 giugno 2023. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logica - è infondato. 

Occorre premettere che, ai sensi degli artt. 11 e 43, comma 2, t.u.l.p.s., la licenza di porto d'armi può essere ricusata o revocata ai soggetti che, tra l'altro, non hanno tenuto una buona condotta o non danno affidamento di non abusare delle armi. 

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di autorizzazioni relative alle armi l'Amministrazione gode di lata discrezionalità nel valutare la sussistenza del requisito dell'affidabilità, potendo apprezzare, quali indici sintomatici rivelatori della possibilità di impiego improprio delle armi, anche episodi privi di rilievo penale. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s., i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 19 aprile 2023, n. 3975; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738; Cons. St., sez. I, parere n. 126 in data 29 gennaio 2021; Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6608; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 maggio 2021, n. 455; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 100; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 novembre 2020, nn. 839 e 844). 

Con particolare riferimento alla licenza di portare armi, l'art. 43, comma 2, t.u.l.p.s. àncora la relativa potestà autorizzatrice alla sussistenza, oltre che dell'affidabilità nell'uso delle stesse, anche della c.d. buona condotta, che presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso. Pertanto, la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende, che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile (in tal senso v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470; Cons. St., sez. III, 1 luglio 2020, n. 4201; Cons. St., sez. III, 8 giugno 2016, n. 2452; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 1043; T.A.R. Liguria, sez. I, 13 maggio 2021, n. 440). 

2. Nel caso in esame, in punto di fatto si rileva che: 

- la notte tra il -OMISSIS-, poco dopo le ore ventiquattro, il tenente colonnello dei Carabinieri -OMISSIS-, a bordo della sua automobile privata unitamente ai familiari, è stato affiancato da un veicolo recante, all'interno dell'abitacolo, un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; l'ufficiale si è immediatamente accostato al margine destro della carreggiata, pensando che si trattasse di un mezzo della polizia che segnalava la propria presenza, per effettuare un sorpasso o per procedere ad un controllo. Sennonché il suddetto autoveicolo si è arrestato bruscamente davanti alla vettura del militare e, quindi, è ripartito istantaneamente ad elevata velocità, senza eseguire alcun controllo (v. relazione di servizio del tenente colonnello -OMISSIS-, sub doc. (...) resistente); 

- insospettitosi per l'anomala condotta, l'ufficiale dei Carabinieri ha subito contattato la centrale operativa di OMISSIS, comunicando la targa del veicolo e chiedendo ragguagli. Appurata l'estraneità del mezzo alle forze dell'ordine, egli ha disposto gli accertamenti del caso e, dopo circa un'ora, i Carabinieri di -OMISSIS- hanno rintracciato l'automobile, a bordo della quale vi erano il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, che la guidava, e la sorella -OMISSIS-; quest'ultima ha consegnato il dispositivo lampeggiante, che aveva riposto in borsa (v. annotazione di P.G. e comunicazione notizia di reato, sub doc. (...) resistente); 

- poche ore dopo i Carabinieri hanno provveduto al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni in possesso dell'esponente (doc. 3 ricorrente); 

- i fratelli -OMISSIS- sono stati sottoposti a indagine penale per concorso nel reato di possesso di segni distintivi contraffatti (artt. 110, 497-bis e 497-ter n. 1 cod. pen.). In seguito, su richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P. del Tribunale di OMISSIS ha disposto l'archiviazione del procedimento, per ricorrenza della causa di non punibilità della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., confiscando il lampeggiante (doc. 5 ricorrente). 

3. Tanto premesso, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, ritiene il Collegio che l'apprezzamento dell'Amministrazione resistente sia immune dai vizi denunciati dal ricorrente. 

3.1. In primo luogo, la prognosi di inaffidabilità dell'interessato non risulta inficiata da carenza istruttoria, né immotivata. 

Infatti, l'Autorità di pubblica sicurezza, lungi dall'avere ritirato il porto d'armi per la sola notitia criminis, ha valutato negativamente il signor -OMISSIS- in ragione del suo comportamento sconsiderato. 

In particolare, il decreto avversato ha evidenziato, in maniera sintetica ma chiara, che l'azione dell'esponente - consistente nel simulare un controllo delle forze dell'ordine con il tipico lampeggiante blu - oltre a violare le norme penali in materia di detenzione di segni distintivi in dotazione ai corpi di polizia, ha messo a rischio l'incolumità degli occupanti della vettura oggetto della burla dissennata, costringendo il guidatore ad una frenata di emergenza in piena notte, che avrebbe potuto sortire gravi conseguenze. 

È, invece, rimasta totalmente indimostrata la versione dei fatti addotta dal deducente per sminuire la gravità del suo gesto, ossia che egli avrebbe solamente inteso testare la funzionalità del congegno emanante luce stroboscopica, allo scopo di regalarlo ai propri nipotini nelle imminenti festività natalizie. 

In proposito, appare già di per sé poco credibile che due persone adulte sperimentino nottetempo il funzionamento di un giocattolo su un'automobile lanciata in corsa ed in fase di sorpasso; né l'arnese poteva essere provato solamente in orario notturno, come argomentato dal ricorrente, perché i dispositivi in questione diffondono luce visibile anche di giorno. Tanto più che, a dire degli stessi fratelli -OMISSIS-, il marchingegno sarebbe stato acquistato ben un mese prima sul portale di e-commerce "Amazon"; inoltre, i due soggetti, pur vivendo insieme a -OMISSIS-, lo hanno utilizzato mentre erano in giro per OMISSIS. 

In ogni caso, la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, nelle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dell'accadimento, ha ammesso che "non era nostra intenzione far del male a nessuno, ma si è trattato proprio di un gesto stupido" (doc. 2 resistente). Donde l'evidente insussistenza della circostanza invocata dal ricorrente nel tentativo di giustificare il fatto. 

3.2. Contrariamente a quanto dedotto dal signor -OMISSIS-, il Questore non ha pretermesso il vaglio del suo complessivo contegno di vita, ma ha ritenuto che l'azione perpetrata costituisca di per sé indice di inaffidabilità e comporti il venir meno del requisito della buona condotta. 

Invero, la revoca del porto d'armi ben può fondarsi su un singolo episodio, allorquando questo si concretizzi in un comportamento violativo degli obblighi del titolare della licenza, oppure potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica, o che, comunque, denoti carenza di equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo (in tal senso v., ex aliis, Cons. St., sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738, cit.; Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 748). 

Onde nella specie la valutazione dell'Amministrazione dell'Interno non appare censurabile, perché la condotta incosciente del ricorrente, che ha messo a repentaglio inconsapevoli utenti della strada, giustifica senza dubbio la prognosi di possibile abuso dell'arma per via della dimostrata mancanza di senso di responsabilità ed autocontrollo. 

Né vale a scalfire il giudizio dell'Autorità la circostanza che, successivamente al decreto in contestazione, il P.M. abbia richiesto ed ottenuto dal G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale. 

Infatti, l'apprezzamento espletato dall'Amministrazione in materia di armi differisce da quello compiuto dal magistrato in sede penale, in quanto non è volto ad accertare responsabilità né, tantomeno, a punire reati, bensì a prevenire ogni pericolo per l'incolumità dei consociati. Pertanto, le valutazioni svolte dagli organi di pubblica sicurezza in merito all'affidabilità dei soggetti che aspirano a portare armi da fuoco sono autonome rispetto a quelle effettuate dal giudice penale, ben potendo la medesima condotta assumere una rilevanza diversa a seconda che sia esaminata nell'ottica del rischio di abuso di armi o, invece, dell'applicazione di sanzioni penali. Per tale ragione, il giudizio prognostico negativo a fondamento del diniego di porto d'armi viene pacificamente considerato più stringente del giudizio di responsabilità penale o di pericolosità sociale, potendo essere formulato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di sicurezza (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; Cons. St., sez. III, 1 luglio 2019, n. 4511; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 maggio 2023, n. 520; T.A.R. Puglia, Bari, 6 dicembre 2022, n. 1666; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 agosto 2021, n. 2453; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 34). 

3.3. Infine, è assolutamente ininfluente l'inciso, inserito nel verbale di ritiro delle pistole, che il signor -OMISSIS- non abbia mai abusato delle armi e del titolo di polizia. 

Invero, nello specifico settore delle armi, la valutazione comparativa degli interessi coinvolti si connota in modo peculiare, perché assume carattere prevalente quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva. Pertanto, secondo unanime principio pretorio, ai fini della ripulsa o della revoca della licenza di porto non occorre un accertato abuso nell'utilizzo delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non possieda l'affidabilità necessaria per maneggiarle in sicurezza, o la completa capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2614; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814; Cons. St., sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; Cons. St., sez. III, 29 luglio 2013, n. 3979). 

4. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato. 

5. In considerazione della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone citate. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Liliana Felleti, Referendario, Estensore 

Marcello Bolognesi, Referendario 



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