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lunedì 14 agosto 2023

Tar 2023-‘a seguito delle risultanze della Commissione medica di verifica di Roma, "il dipendente è risultato idoneo al servizio d'istituto e conseguentemente sarà ricollocato nell'organico del Settore Polizia Locale’

 

Tar 2023-‘a seguito delle risultanze della Commissione medica di verifica di Roma, "il dipendente  è risultato idoneo al servizio d'istituto e conseguentemente sarà ricollocato nell'organico del Settore Polizia Locale’


T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., (ud. 19/07/2023) 01-08-2023, n. 12931 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS; 

contro 

Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio X

nei confronti 

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

-quanto al ricorso introduttivo: 

della delibera G.M. n. -OMISSIS- del 01.07.2014, avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale - triennio 2014/2016" e del piano occupazionale 2014; 

per quanto occorrer possa, degli artt. 33 e -OMISSIS- dello Statuto comunale, modificato con deliberazione commissariale n. 21 del 10 aprile 2013, per l'ipotesi che allo stesso dovesse attribuirsi la valenza ed il significato che la G.M. possa modificare la pianta organica dell'Ente in contrasto con gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente; 

-quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 28 settembre 2016: 

della determinazione n. -OMISSIS- del 14 giugno 2016, con la quale è stato deciso, che, a seguito delle risultanze della Commissione medica di verifica di Roma, "il dipendente -OMISSIS- -OMISSIS- è risultato idoneo al servizio d'istituto e conseguentemente sarà ricollocato nell'organico del Settore Polizia Locale a far data dal 15 giugno 2016"; 

per quanto occorrer possa, della deliberazione della G.M. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "Programma Fabbisogno del Personale - Triennio 2016/2018. Esame ed approvazione", della deliberazione commissariale assunta con i poteri della G.M. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "Approvazione progetto di bilancio preventivo 2016/2018", della deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. -OMISSIS--, avente ad oggetto "Approvazione progetto di bilancio preventivo 2016/2018", e della deliberazione commissariale assunta con i poteri della G.M. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale - triennio 2017/2019. Esame ed approvazione", nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente; 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- impugna gli atti di cui in epigrafe, con i quali l'Ente comunale intimato, nell'approvare il piano del fabbisogno del personale per il periodo dal 2014-al 2016 avrebbe illegittimamente soppresso un posto al quale essa afferma che aveva diritto ad accedere, essendo risultata idonea in una precedente procedura di progressione verticale; diritto che, secondo la sua prospettazione, sarebbe risultato - al momento dell'atto impugnato con il ricorso - ancora sub judice. 

Con gli impugnati provvedimenti - che la ricorrente censura per incompetenza, assenza dei presupposti, violazione delle garanzie procedimentali - l'Ente avrebbe sostanzialmente inteso eludere l'accertamento giudiziario in corso del diritto della ricorrente stessa ad essere assunta nel ruolo e nel profilo di cui alla posizione che si sarebbe resa vacante a seguito e per l'effetto dell'assunzione di altri colleghi e dello scorrimento della graduatoria con valenza triennale. 

Più precisamente, premette che: 

-con ricorso N. -OMISSIS- R.G. impugnava il silenzio - rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241 del 1990 sull'istanza d'accesso del 12 luglio 2012, chiedendo altresì accertarsi il proprio diritto di acquisire i dati, la documentazione e le notizie richieste, anche in relazione a quanto motivato con le determine dirigenziali n. -OMISSIS-; 

- tale richiesta veniva tuttavia dichiarata inammissibile con sentenza 20.12.2012, n. -OMISSIS- del TAR di Latina, gravata innanzi al Consiglio di Stato con appello n. -OMISSIS- R.G., a definizione del quale la Quinta Sezione con sentenza-OMISSIS- accoglieva la domanda di ostensione disponendo che alla ricorrente venisse consegnata "copia del documento contenente la pianta organica comunale, nonché copia degli atti di nomina eventualmente intervenuti". 

Sostiene la ricorrente che la sentenza del giudice d'appello avrebbe riconosciuto e quindi fondato la propria legittimazione a pretendere l'ostensione in quanto avente diritto - in sostanza - all'inquadramento nel posto di che trattasi. 

A seguito dell'ostensione, la ricorrente apprendeva dell'avvenuta adozione della DGC nr. n. -OMISSIS- del 1 luglio 2014 che, nel definire il fabbisogno organico per il triennio successivo, avrebbe illegittimamente soppresso il posto cui la ricorrente aveva chiesto di essere inquadrata. 

Precisa che al momento dell'adozione della delibera erano ancora pendenti i termini per appellare la sentenza del TAR di Latina nr. -OMISSIS- dell'11 novembre 2014 (che, ritenuta la giurisdizione, aveva respinto il ricorso con il quale la ricorrente stessa aveva chiesto di accertare il proprio diritto all'assunzione, siccome inammissibile). 

Avverso la delibera formula diversi articolati motivi di ricorso. 

1) L'impugnata deliberazione di G.M. n. -OMISSIS- del 2014 sarebbe affetta da incompetenza relativa, ex artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000: la G.M. non sarebbe legittimata ad adottare alcun atto in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi se non previa fissazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri generali; con la delibera di G.M. n. -OMISSIS-/2014, la G.M. avrebbe disciplinato ex novo l'ordinamento degli uffici e dei servizi, fissandone sia la disciplina di principio che quella di dettaglio; verrebbero in esame anche gli artt. 91 T.U.EE.LL. e 6 D.Lgs. n. 165 del 2001, unitamente alla L. 12 novembre 2011, n. 183, nonché il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" che confermerebbero tale tesi. 

2) Secondo il principio generale, emergente anche dal D.Lgs. n. 267 del 2000, che qualsiasi proposta di delibera debba avere un proprio autore o proponente, nel caso di specie la ricorrente rileva l'insussistenza di tale presupposto in quanto la delibera impugnata non sarebbe scaturita da alcuna "proposta", non essendo firmato alcun parere preventivo (nè alcun atto in tal senso). 

3) Premesso che è tra le parti pacifico che la ricorrente ha preso parte al corso di selezione interna per progressione verticale per n. 3 posti di Specialista di Vigilanza / Istruttore Direttivo (D1), indetto con bando pubblicato il 23 dicembre 2008, e che la ricorrente, pur essendo risultata idonea, non veniva inquadrata nello stesso posto, viene evidenziato che l'impugnata deliberazione n. -OMISSIS- del 1 luglio 2014 è antecedente rispetto alla pubblicazione della sentenza del TAR Latina 11 novembre 2014, n. -OMISSIS-; alla data di approvazione della deliberazione (1 luglio 2014), stante la pendenza del ricorso N. -OMISSIS- R.G., proposto in materia di silenzio, l'amministrazione comunale non poteva legittimamente procedere alla assunzione della deliberazione; la G.M., invece, con l'impugnato atto n. -OMISSIS- del 2014 deliberava di "dare atto che la dotazione / pianta organica dell'ente per il triennio 2014/2016 è da ritenersi aggiornata al presente piano del fabbisogno come da allegato B"; l'amministrazione comunale, considerati gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. -OMISSIS- e la pendenza innanzi al TAR Latina del ricorso N. -OMISSIS- R.G., non sarebbe stata legittimata ad assumere la deliberazione de qua in quanto sul posto in pianta organica che la G.M. deliberava di sopprimere era, all'epoca, pendente il contenzioso promosso dalla sig.ra -OMISSIS-. 

4) Il quarto motivo di ricorso è incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241 del 1990 e sulla contestuale inapplicabilità dell'art. 21 octies, comma 2, della stessa legge in relazione alla pendenza del contenzioso. 

Evidenzia la ricorrente che a tale partecipazione avrebbe avuto interesse in quanto, per effetto dell'impugnata deliberazione di G.M. n. -OMISSIS-/2014 e dell'allegato "Piano occupazionale 2014 / 2016", il totale degli addetti alla polizia locale veniva infatti ridotto di una unità, con conseguente ed automatica soppressione del posto, a suo tempo messo a concorso e rivendicato dalla stessa ricorrente -OMISSIS-. 

5) Con il quinto motivo di ricorso, lamenta che nessuna situazione di soprannumero o eccedenza di personale risulterebbe ricorrente, di talché sarebbe del tutto vano il richiamo alla legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183); la deliberazione, pur ammettendo la necessità del potenziamento e del miglioramento dell'attività di controllo e di sicurezza del territorio, soprattutto nei mesi estivi, con conseguente necessità di "prevedere l'assunzione di agenti di polizia locale … per l'assunzione di n. unità, inquadrata nella cat. D/D1 ai sensi dell'art. 90 del TUEL", non ha tuttavia proceduto alla nomina in ruolo della ricorrente, pur dichiarata idonea. 

6) In rapporto specifico a quanto riportato nella pagina 4 della deliberazione n. -OMISSIS-/2014 ("Accertato: che al fine di potenziare e migliorare l'attività di controllo e di sicurezza del territorio, soprattutto nei mesi estivi, si intende prevedere l'assunzione di Agenti di Polizia Locale, la cui spesa verrà finanziata attraverso i proventi dell'art. 208 del codice della strada e ammonta a € 15.273,08, somma che va ad integrare la spesa di personale a tempo determinato consolidata di importo pari a € 41.455,55, per l'assunzione di n. unità, inquadrata nella Cat. D/D1, ai sensi dell'art. 90 del TUEL") sarebbe stato omesso di specificare le unità dei dipendenti da assumere; non sarebbe stato adeguatamente spiegato quale rilevanza possa rivestire la circostanza che "in data 16.06.2014 il Comune di San Felice Circeo, prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato l'elenco dei nominativi del personale dichiarato in eccesso per l'effetto dell'art. 259 e 263 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché è emersa l'esigenza di potenziare il settore Urbanistica in luogo del settore informatica". 

Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali espone di essere venuta a conoscenza che, con la determina nr. -OMISSIS- del 14 giugno 2016, era stata disposta la presa d'atto del verbale della Commissione medica di verifica del controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-, disponendo la ricollocazione del -OMISSIS- stesso nell'organico dell'Ente - Settore Polizia Locale a far data dal 15 giugno 2016; che con gli altri atti impugnati (delibera GM nr.-OMISSIS-, delibera commissariale con i poteri di Giunta nr. -OMISSIS-, delibera commissariale con i poteri del Consiglio nr. -OMISSIS- e, da ultimo, delibera commissariale con i poteri della Giunta nr. -OMISSIS-) l'Amministrazione aveva insistito nel mantenimento dell'organico nella consistenza che la ricorrente ritiene lesiva (adeguando ad esso le previsioni di bilancio), così non tenendo in considerazione il contenzioso pendente e gli effetti sul personale e violando quello che la ricorrente ritiene un obbligo dell'Amministrazione di "congelare in parte qua" le determinazioni relative all'organico della Polizia Locale. 

Con il primo motivo aggiunto è stato quindi dedotto che l'amministrazione non poteva legittimamente procedere alla emanazione degli atti impugnati in favore del beneficiario finale degli stessi, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-; tale soggetto, infatti, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale veniva dichiarato permanentemente inidoneo alle funzioni, come risulta dalla determina n. -OMISSIS- (cfr. documento n. 6 all'atto del deposito dei motivi aggiunti). Ciò nonostante, l'amministrazione comunale non ha proceduto all'assegnazione del posto alla ricorrente nonostante la vigenza triennale della graduatoria di concorso. 

Per quanto riguarda l'impugnata determinazione n. -OMISSIS- del 14 giugno 2016, non sarebbe stato consentito il reinserimento del -OMISSIS- -OMISSIS- nel profilo di istruttore direttivo di vigilanza; "reinserimento", che non poteva essere legittimamente disposto in quanto tale soggetto con determina n. -OMISSIS- era stato dichiarato permanentemente inidoneo alle funzioni precedentemente rivestite. 

Con lo stesso motivo è stato dedotto che l'impugnata determina si è rivelata ulteriormente illegittima in quanto nessuna norma consente all'ente locale, dopo che il dipendente (addetto al Settore polizia locale) è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, di disporne la ricollocazione nelle medesime funzioni. 

Ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati con i motivi aggiunti si rinverrebbe nel rilievo della illegittimità della deliberazione commissariale n. -OMISSIS-, nella parte in cui essa ha proceduto all'approvazione del bilancio preventivo dell'ente senza tenere in considerazione gli effetti che un tale atto riverbera in materia di personale. Le norme richiamate a pagina 12 dei motivi aggiunti dimostrano che la competenza all'approvazione del bilancio preventivo è riservata al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 267/2000 (cfr. comma 2, lett. b ed i). 

Costituitosi in giudizio, il Comune di OMISSIS resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti dei quali chiede il rigetto con articolate memorie. 

Con ordinanza nr. 2058 del 7 febbraio 2017 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. proposta dalla ricorrente nei motivi aggiunti, con precipuo riferimento alla "documentazione precisata ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'istanza di accesso del 17 giugno 2016 e ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'istanza di accesso del 22 giugno 2016. 

Appellata l'ordinanza nr. 2058/2017, il Consiglio di Stato la riformava con ordinanza 21.05.2018, n. 3028, rimettendo le parti di fronte al primo giudice per la sua nuova trattazione. 

Con ordinanza nr. -OMISSIS-del 17 ottobre 2018 l'istanza di accesso (concernente "a) l'accertamento dell'idoneità al servizio del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- da parte della Commissione Medica di Verifica di Roma, b) il reinserimento dello stesso nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, precedentemente ricoperto, c) la dichiarazione di inidoneità al servizio del medesimo sig. -OMISSIS-, per la quale egli era stato collocato, per motivi di salute, nel 2011, nei ruoli amministrativi"), veniva respinta, ritenendosi che "l'istanza di accesso, pur ammissibile perché da valutare in modo autonomo rispetto alla causa nella quale è stata proposta - come affermato dal Consiglio di Stato - sia infondata alla luce della comparazione delle situazioni giuridiche della ricorrente e del controinteressato, concernenti, rispettivamente, lo scorrimento di una graduatoria nella quale la ricorrente era stata dichiarata semplicemente idonea, collocandosi al -OMISSIS- posto, e la riservatezza delle informazioni sullo stato di salute - contenenti dati sensibilissimi - del controinteressato che, avendo già ricoperto le mansioni di Istruttore Direttivo di Vigilanza nella Polizia Locale del Comune di OMISSIS ed essendo stato successivamente destinato ai ruoli amministrativi per inidoneità al servizio, in seguito a nuova visita da parte della Commissione Medica di Vigilanza, è stato reintegrato nelle sue originarie mansioni e nel posto che già ricopriva;… nel caso in questione, la situazione soggettiva della ricorrente non debba essere, perciò, individuata nel diritto di difesa tout court, fatto valere in astratto, bensì nella pretesa - così come precisata dalla stessa titolare - da parte di soggetto classificatosi come idoneo ad una procedura di concorso all'eventuale scorrimento della graduatoria e, come tale, debba essere considerata recessiva, oltre che priva di un diretto collegamento con la posizione del controinteressato, rispetto al diritto alla riservatezza dei dati super-sensibili, concernenti lo stato di salute del sig. -OMISSIS-…". 

Con istanza del 27 aprile 2022, la ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse al ricorso, ex art. -OMISSIS-del c.p.a., chiedendone la fissazione in ruolo. 

Le parti hanno scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. 

In particolare, il Comune di OMISSIS eccepisce (A) la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n. -OMISSIS- che ha definitivamente respinto il gravame della ricorrente volto all'accertamento del proprio diritto all'assunzione; B) la tardività del ricorso: il termine di sessanta giorni per impugnare la delibera n. -OMISSIS-/2014 dinanzi al T.A.R. sarebbe decorso dall'ultimo giorno di pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale (la delibera non andava comunicata a nessuno ed era soggetta solo a pubblicazione); la impugnata delibera di giunta è del 01 luglio 2014, la pubblicazione della stessa è stata disposta in data 07 luglio 2014 per 15 giorni cioè fino al 22 luglio 2014; il termine di 60 giorni veniva a scadere il 21 ottobre 2014; il ricorso veniva notificato il 16 gennaio 2015; C) inammissibilità o improcedibilità del ricorso sotto altro profilo per difetto di lesività degli atti impugnati e per difetto di interesse ad agire. 

Il Comune di OMISSIS evidenzia che un caso simile a quello oggetto del presente ricorso è stato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato - Sez. V - con la sentenza n. 5490 del 21 settembre 2020, il quale ha affermato che il piano triennale del personale non ha rilevanza esterna; l'atto da impugnare, se ritenuto lesivo, è, pertanto, l'omessa assunzione e/o l'atto di reclutamento del personale, ma in ordine a tale atto il Consiglio di Stato - Sez. V - con la sentenza n. -OMISSIS- ha già statuito che non sussiste alcun diritto della ricorrente alla assunzione e che non sussiste alcun obbligo alla assunzione della ricorrente da parte del Comune di OMISSIS il quale gode di ampia discrezionalità al riguardo. 

Argomenta poi circa l'infondatezza nel merito dei motivi, deducendo che il ricorso si inserisce più ampio quadro di ricorsi proposti dalla ricorrente, il cui approdo sostanziale è da rinvenirsi nella decisione del Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. -OMISSIS-. 

Con detta sentenza, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar del Lazio - Sez. staccata di Latina - Sez. I - n. -OMISSIS-, ha statuito che la ricorrente non ha diritto all'assunzione. 

La ricorrente, consapevole della decisività della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. -OMISSIS-, ha tentato la via della revocazione della predetta sentenza, ma il relativo gravame è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-, il quale ha confermato, pertanto, la precitata sent. n. -OMISSIS-. 

In replica, la ricorrente ha dedotto che l'atto impugnato non avrebbe alcun nesso con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, essendo peraltro di gran lunga antecedente alla stessa. Il ricorso, invero, ha avuto ad oggetto la testuale impugnazione della deliberazione di G.M. n. -OMISSIS-/2014, per quanto eventualmente occorrente degli artt. 33 e -OMISSIS- dello Statuto comunale ed altro e, per l'ipotesi che allo stesso dovesse attribuirsi valenza e significato atti a modificare la pianta organica dell'ente in contrasto con gli artt. 42 e 48 D.Lgs. n. 267 del 2000, l'art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Quanto alla eccezione di tardività, che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente comprovato, la delibera impugnata (GM nr. -OMISSIS-/2014) incideva direttamente ed immediatamente nella situazione giuridica della ricorrente e quindi avrebbe dovuto esserle notificata, così che non troverebbe applicazione - ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - la pubblicazione all'Albo. La conoscenza effettiva della delibera conseguiva solo all'esito dell'accesso agli atti, avvenuto il 21 novembre 2014. Poiché il 18 gennaio 2015 cadeva di domenica, la notifica del ricorso, avvenuta il 19 successivo, sarebbe tempestiva. 

Insiste negli argomenti di ricorso, depositando giurisprudenza a sostegno. 

Nella pubblica udienza del 19 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Nell'odierno giudizio, la ricorrente agisce per l'annullamento di atti e provvedimenti che, nel modificare la dotazione organica dell'Ente nel quale presta servizio, avrebbero pregiudicato quello che ritiene il proprio diritto all'assunzione, conseguente all'esito di una progressione verticale cui aveva preso parte qualificandosi idonea. 

Le eccezioni preliminari del Comune sono fondate e come tali rendono il ricorso inammissibile per tardività e comunque improcedibile visto l'esito del contenzioso che aveva ad oggetto la pretesa della ricorrente all'assunzione nel ruolo del profilo superiore cui affermava di avere diritto in forza della selezione e dello scorrimento delle relative graduatorie. 

In particolare, assorbente rispetto alla tardività dell'azione, è il rilievo che il Consiglio di Stato - Sez. V, con la sentenza n. -OMISSIS-, confermando la sentenza del Tar del Lazio - Sez. staccata di Latina - Sez. I - n. -OMISSIS-, ha statuito che la ricorrente non ha diritto all'assunzione: in quel processo, la ricorrente aveva agito contro il silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla pretesa di assunzione della medesima ricorrente in progressione verticale per scorrimento della graduatoria per la selezione di n. 3 posti di Cat. (...), Polizia Locale, approvata con determinazione dirigenziale 30 giugno 2009, n. 20, conclusiva del bando di concorso indetto con determinazione dirigenziale 19 dicembre 2008, n. 24. 

Dapprima con la sentenza -OMISSIS- del TAR di Latina, poi con la sentenza di conferma della precedente da parte del Consiglio di Stato (nr.-OMISSIS-), il diritto invocato dalla ricorrente è stato ritenuto insussistente rilevando, tra l'altro (dal testo della motivazione della sentenza d'appello) che "non si è mai verificata la vacanza del posto di cui l'appellante invoca l'assegnazione per effetto della posizione detenuta in graduatoria post concorso di cui la stessa era risultata idonea, nel triennio di validità della stessa; ….in base alla documentazione prodotta l'Amministrazione ha dimostrato che la vacanza della posizione già assegnata, per effetto del trasferimento di uno dei tre vincitori del predetto concorso ad altro settore, non era sussistente, posto che la posizione organica è stata trasferita al nuovo settore amministrativo senza modificazione del rapporto complessivo dei dipendenti comunali, con un atto che ha, quindi, disposto la soppressione del posto originario, che non poteva, quindi, essere ricoperto per scorrimento …in più, nella specie, che come ha statuito questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2005, n. 794) l'idoneo non vincitore in concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà - non un obbligo - di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo senz'altro ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione del posto". 

Quanto all'eccezione di tardività, non è fondata la tesi della ricorrente secondo la quale la delibera di GM nr. -OMISSIS-/2014 avrebbe dovuto esserle notificata. Non si tratta, infatti, di un atto volto a produrre effetti diretti ed immediati nella sfera giuridica di un destinatario specifico e determinato, bensì si tratta di una deliberazione di mera programmazione, rivolta agli uffici per la disciplina del reclutamento del personale nel triennio considerato. Appare evidente l'errore concettuale che affligge la tesi della necessarietà della notifica individuale della delibera sostenuta dalla difesa della ricorrente: quest'ultima ritiene lesiva la deliberazione (per i motivi di merito che si sono esposti e sui quali si tornerà a seguire) e fa discendere da tale lesività (che essa assume in tesi) l'obbligo per l'Amministrazione di notificarle l'atto (che invece non si occupa di regolare la posizione della ricorrente). Non vale dunque a rimettere in termini per la sua impugnazione la ricorrente, la circostanza che ella abbia appreso dalla delibera all'esito dell'accesso. 

Dovrebbe poi essere adeguatamente approfondito il tema della rilevanza esterna del Piano triennale delle risorse umane, che non potrebbe negarsi (vedasi in proposito TAR Roma, II bis nr. 1-OMISSIS--0/2021) quando, come nel caso di specie, si assume che detto Piano implichi effetti lesivi propri. 

In ogni caso, il Collegio può anche prescindere dai rilievi in rito, perché le doglianze formulate nel ricorso introduttivo sono infondate e frutto di un'impostazione di tipo essenzialmente formale e come tale non condivisibile. 

Il primo motivo è infondato perché, ferma restando la potestà del Consiglio di emanare direttive generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta nel regolarne la composizione ed il funzionamento esercita una potestà propria (che significativamente le viene attribuita in maniera esplicita, derogando al criterio generale di competenza residuale che caratterizza le funzioni dell'organo esecutivo dell'Ente), l'esercizio della quale dunque - laddove esistenti - dovrà rispettare le direttive generali del Consiglio; in mancanza, dovrà comunque essere rivolta a garantire il corretto funzionamento degli uffici e non potrà che essere esercitata pleno iure. 

A piena conferma di ciò si consideri che il Regolamento di organizzazione (depositato dalla difesa della ricorrente il 15 giugno 2023, sub 1) all'art. 7 prevede che (comma 4) l'assetto delle strutture e la dotazione organica sono sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della L. n. 449 del 1997 "…senza bisogno di ritornare in Consiglio Comunale per ricevere nuovi criteri generali, purchè l'azione amministrativa mantenga l'orientamento degli indirizzi già predeterminati". 

Da ciò consegue che la doglianza che si limiti ad invocare la "mancanza" di questi ultimi indirizzi per farne derivare l'invalidità di un piano di risorse umane (che contempli la rinuncia alla copertura di un posto precedentemente previsto) è generica (perché la mancanza di indirizzi - stando alla infondata tesi della ricorrente - comporterebbe solo che l'Ente non potrebbe reperire personale, quindi neppure la ricorrente potrebbe conseguire un risultato utile), priva di supporto probatorio (in quanto la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la rinuncia a coprire il posto di suo interesse è in contrasto con indirizzi predeterminati del Consiglio che quindi avrebbero dovuto puntualmente essere allegati) e priva di fondamento nel corretto rapporto tra Consiglio e Giunta. 

Appare, invero, evidente la conseguenza della diversa impostazione sottesa alla tesi della ricorrente: al Consiglio Comunale si attribuirebbe un potere di veto all'esercizio delle funzioni proprie della Giunta, laddove quest'ultima dovesse attendere le decisioni del primo in ordine all'ordinamento degli uffici e dei servizi (fermo restando, si ribadisce, la loro vincolatività una volta deliberate). 

Comunque, ai fini del ricorso, è dirimente quanto prima accennato: nel caso di specie, la mancanza delle direttive generali del Consiglio è dedotta -come prima accennato - in via generale ed astratta, perché la ricorrente si duole dell'asserita soppressione di un posto dell'organico, che integra una decisione puntuale e specifica, senza dimostrare come le eventuali direttive generali del Consiglio avrebbero potuto o dovuto incidere sulla sua aspettativa. 

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, non essendo dipendente la deliberazione di un organo collegiale dall'esistenza di una formale "proposta" come atto distinto dalla prima, quale condizione di legittimità della formazione della volontà collegiale (che si concentra nella votazione sull'oggetto della seduta, che costituisce essa stessa proposta); più precisamente, la "proposta", intesa quale oggetto della deliberazione, può evincersi anche dalla sola premessa narrativa della deliberazione, o dal suo oggetto, identificandosi, quanto al resto, nella concreta descrizione del dispositivo della deliberazione. 

La mancanza di pareri preventivi sulla "proposta" può rilevare quando - per il suo oggetto - essi sono necessari ed, in questo caso, comporta una ragione di illegittimità nella misura in cui può farsene discendere un vizio di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione; nel caso di specie, nessuna di queste condizioni sussiste. 

Palese è dunque la genericità della censura ed il suo carattere solo formale. 

Il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Giunta non avrebbe dovuto deliberare sul posto cui la ricorrente desiderava essere inquadrata essendo pendenti i termini per l'appello avverso la sentenza del TAR Latina nr. -OMISSIS-, è manifestamente infondato posto che nessun effetto sospensivo automatico è riconducibile ad una sentenza di rigetto del giudice amministrativo, né la pendenza dei termini per appellare la sentenza da parte del ricorrente soccombente può rilevare nel senso di costituire ragione di opportunità perché l'Amministrazione sia obbligata ad attenderne l'esito, atteso il principio generale di continuità dell'azione amministrativa e la circostanza che quest'ultima è doverosa nell'interesse generale (sarebbe, al contrario, necessaria una motivazione fortemente rafforzata per giustificare l'indugio nel procedere da parte di una Amministrazione vittoriosa in primo grado). 

Il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della violazione delle proprie garanzie procedimentali, va respinto in conseguenza di quanto già sin qui esposto. 

Del tutto formale è il tenore del quinto e del sesto motivo di ricorso, che - nel richiamarsi a quanto attestato in ordine alle situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ed al richiamo alla legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) o ad altri brani della motivazione della delibera - si sostanziano in una critica priva di rilevanza per l'interesse della ricorrente. 

Tenuto conto dell'infondatezza del ricorso, le censure formulate nei motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente e succintamente, essendo la loro palese infondatezza già evidente nel rigetto dell'atto introduttivo. 

Nessun obbligo è dato riconoscersi in capo all'Ente locale di adeguare il proprio organico ad un contenzioso pendente (in assenza di misure cautelari del giudice), essendo tale scelta frutto solo di un eventuale apprezzamento di opportunità (che andrebbe adeguatamente motivato); nessuna incidenza poteva quindi riconoscersi o apprezzarsi in ordine a tali circostanze rispetto al reinserimento in ruolo del controinteressato, una volta che quest'ultimo era stato riconosciuto idoneo alle relative mansioni; del resto, sul punto i motivi aggiunti sono formulati in maniera del tutto generica, limitandosi la ricorrente a sostenere che "nessuna norma" avrebbe legittimato il reinserimento del controinteressato nel posto di organico che la stessa ricorrente - medio tempore - rivendicava per sé (quindi introducendo la ricorrente una pretesa alla riserva del posto in proprio favore che, a sua volta, non possiede alcuna base normativa o anche solo di opportunità). 

Le previsioni di bilancio, che sono oggetto delle delibere commissariali impugnate con i motivi aggiunti, avendo natura meramente programmatica non sono neppure lesive, posto che - nel caso di eventuale soccombenza - l'Ente avrebbe avuto a disposizione più strumenti di intervento per adeguarle alle sopravvenienze (come apposite variazioni di capitoli o riconoscimento debiti fuori bilancio) senza tenere conto che - laddove in sede giudiziale fosse stato accertato il diritto della ricorrente all'assunzione - non è stato dimostrato che i relativi capitoli sarebbero risultati incapienti. 

Conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti. 

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna la ricorrente alle spese di lite nei confronti del Comune di OMISSIS, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte controinteressata. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore 



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