Tar 2023-‘Ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione che avrebbe immotivatamente e repentinamente abbassato tali voci rispetto al rapporto informativo’
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 05/07/2023) 09-08-2023, n. 1127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Compagnia di Paola, Comando Legione Carabinieri Calabria, Carabinieri Comando Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DELLA SCHEDA VALUTATIVA DATATA -OMISSIS-, CON NUMERO D'ORDINE -OMISSIS-, RELATIVA AL PERIODO DAL 09/09/2019 AL 08/09/2020, OVE VENIVA GIUDICATO (GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Compagnia di Paola e di Comando Legione Carabinieri Calabria e di Carabinieri Comando Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1- Con atto ritualmente notificato il 14.1.2021 e depositato il 20.1.2021 il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- ha esposto:
- si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 21.9.1994, conseguendo l'attuale grado in data 1/1/2015 e prestando per oltre 14 anni servizio istituzionale presso il -OMISSIS- dal grado di Maresciallo Ordinario a quello di Maresciallo Capo, mentre dal grado di Maresciallo Maggiore presta servizio effettivo alla -OMISSIS-, in qualità di Comandante della Stazione;
- nell'espletamento del proprio servizio ha tra l'altro riportato ottime valutazioni, un encomio solenne e una nota di merito, che troverebbero conferma nella più recente valutazione caratteristica comunicata il 4/6/2020;
- detta valutazione caratteristica contiene però una reformatio in pejus di numerosi giudizi rispetto alla precedente scheda valutativa e al rapporto informativo n.-OMISSIS- di cui sopra, in particolare per n. 8 "voci (o qualità) analitiche":
2- Ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione che avrebbe immotivatamente e repentinamente abbassato tali voci rispetto al rapporto informativo n.-OMISSIS- del 4.6.2020, con l'epigrafato ricorso se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica ed in particolare l'art. 1025 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e l'art. 692 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con le relative "istruzioni", le direttive e successive circolari esplicative, facendo rilevare l'eccesso di potere sotto svariati profili: sviamento; vizio della funzione valutativa; contraddittorietà con riferimento sia al giudizio finale sia ai giudizi ed aggettivazioni delle voci interne al rapporto informativo, illogicità e perplessità; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta; non obbiettività e incoerenza di giudizio; carenza assoluta o apoditticità della motivazione delle valutazioni.
II) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 - bis della L. 7 agosto 1990 n. 241- e succ.mod ed int. per carenza assoluta, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Mancanza di armonia tra le singole voci analitiche e giudizio complessivo finale e tra i precedenti di carriera ed il giudizio complessivo finale.
Il ricorrente contesta il contrasto tra la positività della precedente valutazione e la negatività della valutazione da ultimo conseguita, che avrebbe dovuto essere congruamente per illustrare compiutamente fatti e circostanze a seguito delle quali il graduato conseguiva una valutazione negativa.
Inoltre, rileva che determinate attitudini e qualità - quali cultura generale, capacità professionale, attitudini ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità, nonché qualità morali e caratteriali - non possono costituire oggetto di repentino mutamento se non in presenza di fattori eccezionali del tutto mancanti nel caso in esame.
3- Con atto depositato il 25.1.2021 si sono costituiti il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dello stesso, cui faceva seguito, in data 10.2.2021 la produzione di documenti.
4- Il 5.11.2021 l'Amministrazione resistente depositava memoria e l'8.11.2021 il ricorrente depositava note d'udienza e documenti.
5- Alla camera di consiglio del 10.11.2021, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l'istanza cautelare.
6- In vista della trattazione del merito, in data 25.5.2023 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
7- All'udienza pubblica del 5.7.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione
8- Il ricorso è infondato.
9- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente essendo tra loro interconnesse, e risultano infondate.
10- E' vero che, come afferma il ricorrente, la giurisprudenza amministrativa statuisce che: "in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell'iter logico seguito, di volta in volta, dall'Amministrazione. E ciò, soprattutto quando …. si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la "capacità di risolvere i problemi" e la "motivazione al lavoro" del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 1, 25.2.2015 n.558 del 25.2.2015; T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. 1, 18.4.2019, n. 655).
Non di meno, tale osservazione deve essere inquadrata anzitutto nel contesto più complessivo della valutazione dei militari, relativamente al quale giurisprudenza consolidata osserva che "il rendimento professionale dei militari, registrato nella documentazione caratteristica, può essere soggetto a mutamenti nel tempo o comunque ottenere valutazioni non sempre omogenee, inevitabilmente variando, nel corso della carriera, la funzione e il grado del militare, le sue competenze e caratteristiche, le esigenze dell'Amministrazione, le autorità che intervengono nella formazione del documento" (ex plurimis, T.A.R., Trieste, sez. I, 01/07/2021, n. 200); e che "I giudizi analitici e sintetici contenuti nella documentazione caratteristica dei militari si caratterizzano per un elevatissimo grado di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili da parte del G.A. se non nei limiti ristretti delle manifestazioni sintomatiche dell'eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, con conseguente preclusione del vaglio, nel merito, dell'azione amministrativa" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15.2.2021, n. 421).
Peraltro, non bisogna trascurare che "La valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato; di qui la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa dunque configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita. Un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11/11/2022, n.6982; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28.11.2018, n. 6891).
Ancora, "Il giudizio di avanzamento degli appartenenti alle Forze armate si sostanzia nella valutazione di curricula ricavati dalla documentazione caratteristica di militari; la valutazione deve essere complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato che viene effettuata non in comparazione con gli altri aspiranti, ma in un'ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura ideale di ufficiale meritevole" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 14.2.2022, n.17-OMISSIS-).
Quanto, poi, ai riflessi sul sindacato giurisdizionale si osserva che "Le valutazioni svolte dalla C.S.A. per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Il sindacato giurisdizionale del G.A. è, pertanto, limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo (o alcuni) di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al G.A. invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento per gli ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.6.2021, n.7026) e che "In ordine al giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, strettissimi confini circondano la possibilità da parte del giudice amministrativo di sindacare negativamente il giudizio espresso dall'Amministrazione nella misura in cui viene in gioco una valutazione complessiva degli elementi emersi che non possono essere considerati in modo separato ed atomistico, ferma restando invece la valutazione unitaria di tutti tali elementi, in particolare per i giudizi di avanzamento concernenti, come nella specie, ufficiali generali" (Consiglio di Stato Sez. IV, 7.5.2021, n.3582).
11- Tanto chiarito, alla luce della succitata giurisprudenza -ivi compresa quella richiamata dal ricorrente- il ricorso è da considerare privo di fondamento.
12- Si osserva anzitutto che il ricorrente contesta la scheda valutativa (Modello "B") datata 16.11.2020, con numero d'ordine -OMISSIS-, relativa al periodo dal 9.9.2019 all'8.9.2020, ove veniva giudicato (giudizio complessivo finale) "Il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- è in possesso di requisiti complessivi molto buoni. Sufficientemente schietto e rispettoso delle regole, nel periodo in esame ha continuato ad assolvere l'incarico di Comandante di Stazione distaccata con efficacia e solerzia. Molto comunicativo e naturalmente portato alla collaborazione, sorretto da una preparazione professionale solida ed in continuo aggiornamento, ha profuso impegno e dedizione al servizio, riuscendo ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti. Il rendimento cristallizzato si è attestato su livelli molto buoni", con l'attribuzione della qualifica finale di "SUPERIORE ALLA MEDIA".
In particolare, sarebbero state oggetto di indebita reformatio in peius le seguenti aggettivazioni:
- "Preparazione professionale": da "Vasta e diversificata " a "Solida ed in continuo aggiornamento";
- "Motivazione al lavoro e dedizione": da "Convinto e disinteressato si dedica all'Istituzione senza risparmio" " a "Motivato, cerca di dare sempre il meglio di sé";
- "Affidabilità": da "Assolutamente affidabile" ad "Generalmente affidabile";
- "Iniziativa": da "Agisce al meglio e con tempestività anche in situazioni critiche" in "Efficace e solerte";
- "Decisionalità": da "Sempre sicuro e determinato" a "Decide bene e rapidamente";
- "Riservatezza": da "Assolutamente riservato" a "Molto riservato";
- "Senso della disciplina": da "Spiccato" a "Rispettoso delle regole";
- "Rendimento": da "Ottimo" a "Molto buono".
A tal proposito, il ricorrente precisa di essere stato arruolato il 21.9.1994, e di aver sempre riportato nelle note caratteristiche la qualificazione finale di "eccellente" e che l'ultima scheda, presa a paragone, ossia il rapporto informativo -OMISSIS-, diceva: "Giudizio concordato anche dal revisore, Comandante provinciale carabinieri, Colonnello -OMISSIS-: "Il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- riunisce ottimi requisiti complessivi. Equilibrato, molto comunicativo, assolutamente riservato, ha continuato ad assolvere il delicato incarico di Comandante della -OMISSIS- con dedizione e senso di responsabilità, dando prova di conoscere in modo approfondito il territorio e le relative dinamiche criminali. Sorretto da una vasta preparazione professionale, sentitamente motivato, ha dato prova in ogni circostanza di essere collaboratore serio ed affidabile, assicurando nel breve periodo in considerazione un rendimento complessivo di ECCELLENTE livello".
13- Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata le doglianze, come ora dettagliate, non convincono.
14- In primo luogo -come allegato dall'Amministrazione resistente, comprovato dalla documentazione versata in atti e sostanzialmente confermato dal ricorrente nella memoria ex art. 73 del 25.5.2023- già solo a considerare le ultime schede di valutazione risulta che questi:
- nella scheda valutativa n. -OMISSIS- (periodo 24.10.2016-6.9.2017) aveva avuto qualifica "superiore alla media" con rendimento "molto buono"; in particolare, su n. 22 aggettivazioni n. 5 aggettivazioni risultavano eccellenti, n. 16 superiori alla media, n. 1 nella media;
- nella scheda valutativa n. -OMISSIS- (periodo 9.9.2017-8.9.2018) egli aveva avuto qualifica "superiore alla media" con rendimento "molto buono"; in particolare, su n. 22 aggettivazioni, n. 9 aggettivazioni erano eccellenti e n. 13 superiori alla media;
- nella scheda valutativa n. -OMISSIS- (periodo 9.9.2018-8.9.2019) egli aveva avuto qualifica "superiore alla media" con rendimento "molto buono"; in particolare, su n. 22 aggettivazioni, n. 10 aggettivazioni erano eccellenti e n. 12 superiori alla media.
15- In sostanza, dalle schede valutative n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- traspare un trend sostanzialmente costante con qualifica "superiore alla media" rendimento "molto buono" (con presenza di una distribuzione sostanzialmente conforme di aggettivazioni eccellenti e di aggettivazioni superiori alla media), ossia di esito non caratterizzato da marcata difformità da (anzi, sostanzialmente similare a) quello oggetto dell'odierna impugnazione.
16- Quanto al richiamo, quale termine di paragone dell'asserita "repentinità" del mutamento di valutazione, del rapporto n. -OMISSIS- è da osservare che:
- il rapporto n. -OMISSIS- (periodo 9.9.2019-1.1.2020) era stato redatto inizialmente con attribuzione, su n. 14 aggettivazioni, di n. 10 aggettivazioni eccellenti e n. 4 superiori alla media;
- annullato il 3.11.2020 il rapporto informativo -OMISSIS-, in ossequio alla disposizione del 12.10.2020, veniva quindi redatta la scheda valutativa -OMISSIS-, con esito "superiore alla media" e rendimento "molto buono", e su 22 aggettivazioni, n. 4 erano eccellenti, n. 14 superiori alla media e n. 4 nella media.
In sostanza, per un verso, essendo stato ritirato il rapporto n. -OMISSIS- con nuova scheda valutativa, esso non può essere considerato quale termine di paragone e, per altro verso, confrontando la scheda n. -OMISSIS- con le precedenti schede valutative non emerge non così marcata diversità di valutazione da richiedere più approfondite analisi, rientrando le variazioni nella fisiologia dei mutamenti che ben possono intervenire in riferimento ai diversi ambiti temporali.
Da quanto ora esposto emerge dunque che -nella fattispecie, da una disamina sommaria delle allegazioni dell'amministrazione, sul punto non contestate dal ricorrente- in ordine agli esiti della valutazione nelle schede di valutazione n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (immediatamente antecedenti la scheda di valutazione impugnata) non emerge alcun mutamento significativo e repentino della valutazione tale da richiedere un surplus motivazionale, né si evince una significativa disarmonia tra le singole aggettivazioni oggetto di valutazione ed il risultato finale.
17- Peraltro, come emerge anche dalle allegazioni e dalle difese delle parti e per mera completezza d'analisi, anche l'individuazione dell'originario rapporto n. -OMISSIS-, quale termine di paragone da cui il ricorrente inferisce un repentino e immotivato mutamento di giudizio, è da osservare che:
- in detto rapporto, quanto alle qualità morali e di carattere, salvo quelle non costituenti materia di valutazione, le aggettivazioni contestate non hanno subito un abbassamento, mentre quanto alle qualità intellettuali e culturali veniva mantenuto al grado massimo;
- in ogni caso, la scheda valutativa -OMISSIS-, rispetto al rapporto -OMISSIS-, comprendeva anche la valutazione tra il 2.1.2020 e l'8.9.2020 e, dunque, un periodo più ampio rispetto al (ben più ristretto) periodo contemplato nel rapporto n. -OMISSIS- (comprendente il periodo 9.9.2019-1.1.2020), che pertanto contribuisce a rendere privo di reale pregnanza il richiamo alla stessa quale termine di paragone.
18- Ancora, in ordine al rilievo dei precedenti encomi/note di merito 2006 e 2017, essi non possono valere quale indice di illegittimità della valutazione dell'Amministrazione, atteso che i giudizi di ciascun documento caratteristico riguardano solo l'arco temporale in cui sono redatti e i relativi fatti ivi menzionati di modo che anche gli encomi possono esaurire il proprio rilievo nell'ambito della scheda di valutazione o rapporto informativo corrispondente al periodo nel quale sono stati rilasciati.
19- Solo per completezza, la memoria depositata il 30.5.2023 non aggiunge alcunchè di sostanzialmente nuovo a quanto ora riportato, mentre il rilievo per cui sarebbe stato volontariamente omesso il riferimento in merito alle brillanti attività di Polizia Giudiziaria svolta, anche nel periodo di interesse, dall'intero Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (tra l'altro sotto organico di una unità - cinque militari su sei), di cui il ricorrente ne era il Comandante, di per sé costituisce deduzione generica e comunque, nei termini in cui è formulata, si sviluppa piuttosto come un'indebita sovrapposizione di una propria valutazione personale rispetto a quella dell'Amministrazione e dunque inammissibile in sede di sindacato giudiziale.
Parimenti priva di sostanziale rilievo - oltre che, per certi versi, impingente nel carattere di censura nuova, come tale inammissibile ove proposta tardivamente e con mera memoria soltanto depositata in giudizio - è la deduzione in ordine all'irrilevanza della mancata comunicazione di procedimento giudiziario del ricorrente in quanto esulante dal servizio, stante che, in definitiva, essa si inquadra in un'inappropriata parcellizzazione di singoli elementi valutativi.
Quanto, poi, alle deduzioni del ricorrente in replica al contenuto della "Relazione esplicativa" della Legione Carabinieri Calabria - Compagnia di -OMISSIS- e versata in atti, si osserva che eventuali censure avrebbero dovuto essere formulate a mezzo di rituale e tempestiva impugnazione, in carenza della quale non possono essere considerate.
20- In conclusione, il ricorso va rigettato.
21- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
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