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sabato 23 dicembre 2023

Introduzione di una neutrality charge per la copertura dei costi del servizio di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022.

 


ARERA


Documento 12 dicembre 2023, n. 588/2023/R/gas (1)


Introduzione di una neutrality charge per la copertura dei costi del servizio di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022.


(1) Emanato dall'ARERA.




Premessa


Con il presente documento l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) prospetta l'introduzione in Italia di una Neutrality Charge, da applicare ai punti di interconnessione ed ai punti di uscita della rete di trasporto nazionale, a copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza.


I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 22 gennaio 2024.


Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente


Direzione Mercati Energia


Unità Mercati Gas all'Ingrosso


Corso di Porta Vittoria, 22 - 20122 Milano


tel. 02.655.65.290/608


e-mail: protocollo@pec.arera.it; info@arera.it


sito internet: www.arera.it



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3. Comunicazione e diffusione dei dati


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Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.



5. Diritti dell'interessato


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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.




1. Contesto normativo


1.1 Il Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 ha introdotto alcune modifiche al Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas (Regolamento (UE) 2017/1938) ed al Regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas (Regolamento (CE) n. 715/2009). Tali modifiche hanno l'obiettivo di far fronte alla crisi innescata dal conflitto Russia-Ucraina attraverso la definizione di livelli minimi obbligatori di riempimento degli stoccaggi gas europei.


1.2 A tal fine, il Regolamento (UE) 2022/1032 prevede, tra le altre cose, la possibilità per gli Stati membri di adottare una serie di misure (Articolo 6 ter "Attuazione delle misure di riempimento") ed in particolare:


a) imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;


b) imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;


c) imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);


d) utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;


e) ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1° agosto 2022;


f) fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;


g) imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;


h) adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell'impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;


i) designare un'entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;


j) applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;


k) riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.


1.3 Il medesimo regolamento, all'articolo 6 ter, comma 2, prevede che le suddette misure siano "limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento […] chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.".


1.4 In ottemperanza alle suddette disposizioni, sono state introdotte anche in Italia delle misure per far fronte alle conseguenze del conflitto tra Russia-Ucraina ed alla crescente volatilità dei prezzi del gas. Tra le varie misure, i decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 hanno affidato, rispettivamente, al Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB) ed al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. "servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza". Tali decreti, inoltre, hanno disciplinato le modalità con cui è reso disponibile lo stoccaggio di ultima istanza da parte dell'RdB e del GSE, prevedendo che l'Autorità ne salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario.


1.5 L'Autorità è intervenuta con la deliberazione 274/2022/R/gas per determinare le modalità di approvvigionamento del gas da parte dell'RdB nel quadro del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza nonché ai fini dell'anticipo degli ammontari economici a tal fine necessari da parte della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali. Tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/gas e 442/2022/R/gas.


1.6 Con la deliberazione 169/2023/R/gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno coprire gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, per la parte eccedente i contributi derivanti dalla finanza pubblica, mediante il corrispettivo CRVOS di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG (Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027" - Allegato A della deliberazione 139/2023/R/gas).


1.7 Il comma 43.2 della "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027" (RTTG - Allegato A della deliberazione 139/2023/R/gas) prevede che il valore delle componenti aggiuntive sia "di norma aggiornato con almeno due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore". Tale termine esprime una esigenza tendenziale, che può quindi essere derogata a fronte di altre esigenze operative - come peraltro già avvenuto in passato (si vedano le deliberazioni 635/2021/R/com e 141/2022/R/com che hanno ridotto il preavviso ad un trimestre).




2. Neutrality charge tedesca


2.1 In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1032, anche la Germania ha introdotto una serie di misure per favorire il riempimento dei suoi impianti di stoccaggio. Tuttavia, a differenza degli altri Stati UE, ha deciso di coprire i costi derivanti da alcune delle suddette misure attraverso l'introduzione di una "Neutrality Charge" da applicare non solo ai punti di uscita domestici ma anche ai punti di interconnessione con l'estero.


2.2 In particolare, la Neutrality Charge è utilizzata per coprire i costi sostenuti dal Market Area Manager (THE) derivanti dall'implementazione delle seguenti misure: i) procurement of strategic storage options; ii) servizio di riempimento di ultima istanza.


2.3 La Neutrality Charge è aggiornata periodicamente. Da un valore inziale di 0,59 euro/MWh, per il periodo 1 ottobre 2022 - 30 giugno 2023, si è passati, dall'1 luglio 2023, al valore ancora in vigore di 1,45 euro/MWh. Dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, tale valore sarà di 1,86 euro/MWh.


2.4 L'introduzione della Neutrality Charge ai punti di interconnessione con l'estero è stata giustificata dal regolatore tedesco con l'argomentazione che il gas stoccato in Germania attraverso le misure emergenziali viene poi reso disponibile liberamente sul mercato ed è pertanto esportabile verso altri sistemi esteri, recando un beneficio europeo generale in termini di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.


2.5 Altri Paesi europei stanno valutando la possibilità di adottare una decisione analoga a quella tedesca, prevedendo l'applicazione ai punti transfrontalieri di corrispettivi volti a recuperare i costi per la sicurezza degli approvvigionamenti.




3. Possibile adozione di una neutrality charge in italia


3.1 Come richiamato sopra, finora in Italia la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza è stata assicurata dalle risorse raccolte tramite il corrispettivo CRVos applicato ai soli punti di uscita nazionali dalla rete di trasporto e da alcuni stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023.


3.2 La scelta di non coprire i suddetti costi tramite nuovi corrispettivi presso i punti di interconnessione con l'estero era stata operata dall'Autorità nella convinzione che un aumento dei costi di trasporto transfrontalieri potesse avere effetti distorsivi e non essere conforme allo spirito di solidarietà richiesto a livello europeo nonché alle norme relative al buon funzionamento del mercato interno del gas.


3.3 Inoltre, in generale, l'applicazione di corrispettivi a punti diversi dai punti di uscita nazionali dalla rete di trasporto può comportare il fatto che il cliente finale sostenga costi più elevati rispetto a quelli che verrebbero sostenuti se i corrispettivi fossero applicati direttamente ai punti di uscita nazionali. Infatti, nel caso in cui la fonte marginale di approvvigionamento sia rappresentata da gas a cui si applica il corrispettivo sui punti di interconnessione con l'estero (cioè sui punti in entrata nella rete), il maggior costo derivante da tale corrispettivo si può assumere che si riverberi sul totale dei volumi di gas prelevati nel medesimo giorno, e non solo sui volumi afferenti ai punti di interconnessione con l'estero, con l'effetto che i clienti finali sostengono costi più elevati.


3.4 Tuttavia, la decisione adottata dalla Germania e la prospettiva che una simile scelta possa essere fatta anche da altri Paesi europei, rendono necessario riesaminare la posizione dell'Autorità in merito al recupero dei costi legati alle misure di emergenza finalizzate al riempimento degli stoccaggi. Peraltro, sarebbe auspicabile addivenire quanto prima a una definizione di regole armonizzate a livello europeo per il recupero dei citati costi.


3.5 Pertanto, prendendo spunto da quanto sostenuto dalla Germania, al fine di condividere anche al di fuori del territorio nazionale i costi delle misure implementate in Italia che hanno contribuito ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti a livello europeo, si propone di introdurre anche in Italia una "Neutrality Charge" da applicare (anche) ai punti di interconnessione con l'estero. Ciò consentirebbe di allocare su più punti i costi legati all'implementazione del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza.


3.6 Si ritiene altresì opportuno che la "Neutrality Charge", per uniformità di trattamento, trovi identica applicazione anche ai punti di uscita nazionali, sia in termini di modalità applicative sia in termini di valore. Essa, pertanto, verrebbe identicamente applicata ai volumi prelevati su tutti i punti di uscita della rete di trasporto, siano essi nazionali o punti di interconnessione con l'estero. Per quanto riguarda i punti di uscita nazionali, la "Neutrality Charge" farebbe venir meno l'attuale modalità di raccolta del gettito necessario tramite il corrispettivo CRVos: peraltro, essa (a differenza del corrispettivo CRVos che è valorizzato per il solo semestre invernale) troverebbe applicazione in tutti i mesi dell'anno.


3.7 Sulla base degli elementi al momento disponibili, nell'ipotesi che i costi nazionali netti attualmente noti e relativi all'implementazione del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (cioè al netto dei ricavi conseguiti e stimati con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza)siano coperti in tre anni tramite un corrispettivo identico, applicato sia ai punti di uscita della rete nazionale di trasporto sia ai punti di interconnessione con l'estero, la "Neutrality Charge" verrebbe posta pari a 0,0232 euro/Smc (corrispondente a 2,1908 euro/MWh).


3.8 Tale corrispettivo potrebbe trovare prima applicazione dall'1 aprile 2024 e potrebbe essere aggiornato con cadenza annuale (la prima volta entro dicembre 2024) sulla base di mutamenti del contesto politico/economico e/o di revisioni delle stime di copertura dei costi del servizio di stoccaggio di ultima istanza.


3.9 L'introduzione della Neutrality Charge in Italia non rientra nel perimetro dei corrispettivi tariffari del Regolamento (UE) 2017/460 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (c.d. Codice TAR) che devono essere sottoposti ad una procedura di consultazione prima della loro applicazione (corrispettivi finalizzati alla copertura dei costi di trasporto). Per quanto riguarda la normativa nazionale, la Neutrality Charge si configurerebbe come una componente aggiuntiva della tariffa di trasporto e, pertanto, la sua introduzione - a rigore - non ricade nell'obbligo di consultazione previsto dal sopra richiamato Regolamento.


3.10 Tuttavia, trattandosi di una modifica della struttura dei corrispettivi tariffari, ancorché applicabili solo su determinati punti della rete, si ritiene utile consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni seppur in un tempo limitato compatibile con l'entrata in vigore della Neutrality Charge a partire dall'1 aprile 2024.


3.11 L'entrata in vigore a partire dall'1 aprile 2024 (in anticipo rispetto a quanto "di norma" previsto dal comma 43.2 della RTTG) è motivata dall'esigenza di far fronte quanto prima, con modalità finalizzate a equiparare i punti di uscita nazionali con quelli di interconnessione con l'estero, agli effetti economici connessi all'adozione delle misure volte al superamento dell'emergenza gas derivante dal conflitto Russia-Ucraina.


3.12 Con l'entrata in vigore della Neutrality Charge, il corrispettivo CRVos verrebbe conseguentemente rideterminato, a decorrere dall'1 ottobre 2024, perché non dovrà più tener conto dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza. Pertanto, gli ammontari riscossi, nel periodo ottobre 2023-marzo 2024, con il corrispettivo CRVos in eccesso rispetto alle esigenze di copertura di costi dello stoccaggio diversi dal riempimento degli stoccaggi di ultima istanza saranno considerati nel dimensionamento del corrispettivo stesso.


S1


Si condivide la proposta di introdurre anche in Italia una Neutrality Charge, simile a quella implementata in Germania?


S2


Si condividono le modalità implementative della Neutrality Charge proposte nel presente documento per la consultazione? 

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