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sabato 23 dicembre 2023

Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Chiarimenti relativi alle domande di esonero presentate entro il 30 aprile 2023.

 


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)


Msg. 21 dicembre 2023, n. 4614 (1)


Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Chiarimenti relativi alle domande di esonero presentate entro il 30 aprile 2023.


(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione.




L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.


Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125: 2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.


Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto [1].


L'elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125: 2022 è disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.


Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 - il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato - sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all'ambito di applicazione dell'esonero contributivo introdotto dalla citata legge n. 162/2021.


In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, rinviando, per i datori di lavoro che conseguono la certificazione oltre tale data, a ulteriori indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa della misura di esonero.


Al paragrafo 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico "PAR_GEN" da utilizzare per le richieste di esonero contributivo, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.


Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l'anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, sono stati successivamente forniti ulteriori chiarimenti - il cui contenuto, parimenti, deve intendersi qui richiamato.


Tanto premesso, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il presente messaggio si rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line "SGRAVIO PAR_GEN_2023" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.


Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.


La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:


1) i dati identificativi del datore di lavoro;


2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;


3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;


4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;


5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;


6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l'identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125: 2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.


Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.


Al riguardo, si precisa che l'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).


Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale - nel sopracitato limite di 50.000 euro annui - saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".


Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, nell'ipotesi di insufficienza di dette risorse, l'esonero - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.


Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".


All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".


La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".


In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, secondo la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.


Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.


Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.


Con riferimento all'esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023,si chiarisce che:


- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;


- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante;


- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.


Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.


Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.


Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e si precisa che l'effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell'ambito della presente campagna potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.


[1] Le regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione da parte degli Organismi di certificazione accreditati sono definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125: 2022, e riguardano la sorveglianza annuale e il rinnovo ogni tre anni.



Il Direttore generale


Vincenzo Caridi 

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