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sabato 23 dicembre 2023

Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).

 

 Decr. 2 novembre 2023 (1).


Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC). (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2023, n. 294.


(2) Emanato dal Ministero della salute.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO


Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;


Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;


Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;


Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;


Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e, in particolare, l'art. 6;


Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e in particolare gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1996, n. 232 e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (3) recante «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»;


Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53», e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dispone che «Gli stabilimenti di cui all'art. 16, comma 3, come descritti all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono:


a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;


b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;


c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;


d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;


e) i posti di controllo;


f) gli stabilimenti con status confinato;


g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;


h) gli stabilimenti di materiale germinale;


i) gli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26»;


Visto l'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in base al quale «Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti»;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p), e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53», e, in particolare, gli articoli 3 e 5;


Visto il decreto del Ministro della salute 31 dicembre 2021 concernente: «Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022;


Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);


Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 settembre 2023 (rep. atti n. 214/CSR);


Decreta:


(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73».



Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e agli animali in essi detenuti.


2. Alle specie animali identificate e registrate ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del Manuale operativo I&R adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, citato in premessa, e detenute negli stabilimenti di cui al presente decreto, si applicano le modalità operative di cui al medesimo decreto ministeriale.


3. Le istruzioni per la gestione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e agli animali in essi detenuti, redatte d'intesa con le regioni e le province autonome, sono adottate con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e pubblicate nel sito internet del Ministero della salute.



Art. 2. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/429, al regolamento (UE) n. 2019/2035, al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, e di cui al Manuale operativo I&R.



Art. 3. Identificazione e registrazione degli animali


1. Il proprietario, il detentore e l'operatore dello stabilimento sono tenuti all'identificazione e alla registrazione degli animali di cui al presente decreto, nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, secondo le tempistiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, e comunque all'ingresso dell'animale nello stabilimento, fatta salva la deroga di cui all'art. 9, comma 4, del presente decreto.


2. Fatti salvi i casi indicati nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, l'identificazione e la relativa registrazione degli animali di cui al presente decreto deve essere effettuata dal medico veterinario.


3. I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel più breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, e salvo diversa previsione da parte delle regioni o delle province autonome, il proprietario o il detentore di animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A e B del regolamento (UE) n. 2016/429, possono inserire personalmente nel SINAC i dati anagrafici di cui al presente comma, accedendo al suddetto sistema mediante sistemi pubblici di autenticazione dell'identità personale.


4. Fatta salva la possibilità delle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere modalità aggiuntive di identificazione, gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 devono essere identificati con transponder (ISO), e registrati nel SINAC dal veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, entro sessanta giorni dalla nascita, e comunque prima della loro eventuale cessione, secondo le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3.


5. Gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte B, del regolamento (UE) n. 2016/429 identificati secondo le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, sono registrati nel SINAC singolarmente o come «insieme di animali» prima della cessione o dell'uscita dallo stabilimento.


6. Gli animali appartenenti alle specie la cui identificazione e registrazione non è disciplinata dal Manuale operativo I&R, detenuti negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, devono essere identificati e registrati singolarmente o come «insieme di animali» in BDN, nella sezione di riferimento, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della cessione, secondo le modalità di identificazione e localizzazione descritte nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3.


7. Gli animali nati ed allevati in cattività appartenenti alle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere identificati individualmente nei tempi di cui alle istruzioni dell'art. 1, comma 3, secondo le modalità previste nell'art. 66 del regolamento (CE) n. 865/2006, e registrati nella sezione BDN di riferimento. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 4, del presente decreto, i volatili diversi dal pollame, detenuti in cattività a seguito di rinvenimento, sequestro o confisca e non marcati devono essere identificati tramite transponder ISO in conformità all'art. 66, comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006.


8. Gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A del regolamento (UE) n. 2016/429, introdotti al seguito del proprietario da uno Stato UE o extra UE, e destinati a permanere nel territorio nazionale oltre trenta giorni sono registrati nel SINAC, con il sistema di identificazione adeguato alla specie di appartenenza. Per gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte B del citato regolamento, detto termine è di novanta giorni. Entro tali termini la registrazione è facoltativa. Su richiesta motivata delle regioni o delle province autonome il Ministero della salute può autorizzare specifiche deroghe.



Art. 4. Fornitori di mezzi di identificazione


1. Le serie numeriche da utilizzare per l'identificazione degli animali di cui al presente decreto e le modalità relative alle garanzie di tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati sono individuate nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3.


2. Il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 134/2022, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 2016/429 trasmette costantemente al CSN l'aggiornamento degli elenchi delle serie numeriche e dei relativi distributori.



Art. 5. Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di animali da compagnia


1. Gli stabilimenti che detengono gli animali di cui all'allegato I, Parte A e B del regolamento (UE) n. 2016/429, inclusi quelli che svolgono attività di commercio al dettaglio di animali da compagnia e quelli che erogano servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, devono essere registrati nel SINAC.


2. L'operatore dello stabilimento deve registrarsi nel SINAC prima di iniziare l'attività e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge.


3. Tenuto conto della distinzione tra allevamento amatoriale e allevamento ordinario di cui al Manuale operativo I&R, basata sul numero di fattrici detenute, gli ulteriori requisiti distintivi sono descritti nelle istruzioni pubblicate ai sensi dell'art. 1, comma 3.


4. Le pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel SINAC in conformità al Manuale operativo I&R, di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023.


5. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti che operano esclusivamente sul territorio nazionale devono essere registrati nel SINAC. Gli animali devono provenire da uno stabilimento registrato o riconosciuto ed essere identificati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.


6. I rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l'attività e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge.


7. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, possono movimentare gli animali sia verso privati sia verso stabilimenti, siti in altri Stati membri, solo se muniti di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.



Art. 6. Movimentazione degli animali


1. Gli animali di cui al presente decreto sono movimentati da o verso un operatore con il documento di accompagnamento generato dalla sezione di riferimento della BDN, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, contenente le informazioni sull'animale, sul luogo di partenza e destinazione, nonché sul motivo e sulle modalità di trasporto. Gli animali da compagnia movimentati da un proprietario/detentore di animali da compagnia ai fini di cessione sono soggetti allo stesso obbligo.


2. La registrazione delle movimentazioni in uscita è effettuata secondo le modalità di cui al Manuale operativo I&R.


3. Nel caso di animali da compagnia, la compilazione del documento di accompagnamento di cui al comma 1 può essere effettuata dal proprietario o dal detentore, salvo diversa previsione da parte delle regioni o delle province autonome.



Art. 7. Tracciabilità e monitoraggio del fenomeno del randagismo


1. Gli animali ricoverati presso le strutture di cui all'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono identificati e registrati a titolo di proprietà in capo al comune territorialmente competente. In caso di cessione temporanea degli animali ad un'associazione di protezione animale per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, della predetta legge, oltre alla proprietà in capo al comune è registrata anche la detenzione in capo alla predetta associazione.



Art. 8. Collezioni faunistiche


1. Le collezioni faunistiche devono essere registrate o riconosciute secondo le disposizioni contenute nel Manuale operativo I&R.


2. Gli animali detenuti all'interno delle collezioni faunistiche devono essere identificati, registrati e movimentati ai sensi degli articoli 3 e 6 del presente decreto. Le movimentazioni devono essere corredate dal documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.


3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002.


4. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, all'interno delle «mostre faunistiche permanenti» è limitata agli stabilimenti in possesso di decreto direttoriale di esclusione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (4).


(4) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73».



Art. 9. Rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti


1. I rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, devono essere registrati nella BDN, sezione «collezioni faunistiche» prima di iniziare l'attività.


2. Gli animali presenti nel rifugio devono essere identificati tramite i sistemi di cui all'art. 3, e registrati nella sezione di riferimento della BDN, entro sette giorni dall'ingresso nel rifugio.


3. La movimentazione di animali da e verso i rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e da e verso gli stabilimenti con orientamento NON DPA di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è disposta dall'autorità competente e in conformità all'art. 3 e all'art. 6 del presente decreto.


4. L'operatore del Centro di recupero per animali selvatici - CRAS e del Centro di recupero per tartarughe marine - CRTM deve identificare e registrare nella sezione di riferimento della BDN l'animale dichiarato dal medico veterinario dello stabilimento, non idoneo per la liberazione in natura. Qualora l'animale sia liberabile entro trenta giorni dall'ingresso nello stabilimento, non deve essere identificato né registrato; la presenza dell'animale è documentata mediante la cartella clinica. Nel caso in cui l'animale necessiti di un periodo di cure superiore ai trenta giorni prima della sua liberazione, l'operatore deve garantire l'identificazione e la registrazione di cui all'art. 3, in occasione di un eventuale contenimento, anche farmacologico, previsto dal piano terapeutico.



Art. 10. Circhi, mostre faunistiche ed esibizioni di animali


1. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le esibizioni di animali devono essere registrati in BDN nella sezione «circo - esibizione di animali» come riportato nel capitolo 13 del Manuale operativo I&R. Tali stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e devono inoltre ottemperare ai requisiti di cui all'art. 4, comma 4, e di cui all'art. 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.


2. Gli animali di cui al presente decreto, qualora utilizzati in un'esibizione esterna allo stabilimento di provenienza, sono registrati nell'apposita sottosezione della BDN «esibizioni di animali» dedicata agli stabilimenti temporanei. Lo stabilimento di provenienza degli animali utilizzati nelle esibizioni coincide con quello in cui essi sono riportati al termine dell'esibizione. Gli animali detenuti in tali stabilimenti sono identificati nei termini e tramite i sistemi di cui all'art. 3 del presente decreto. Nel caso in cui l'esibizione comprenda animali appartenenti alle specie pericolose di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, la registrazione dello stabilimento temporaneo «esibizione di animali» è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo, rilasciata per la specifica esibizione.


3. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, all'interno di circhi e collezioni faunistiche viaggianti è limitata a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo.



Art. 11. Stabilimenti a fini scientifici


1. Lo stabilimento a fini scientifici deve essere registrato nella BDN prima dell'inizio della propria attività. Nel caso in cui sia prevista l'introduzione nello stabilimento di primati non umani, questa è possibile solo dopo il riconoscimento dello status «confinato» nella BDN. L'operatore utilizza un registro di carico/scarico animali implementato nella BDN - sezione Sperimentazione animale.


2. Gli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, reinseriti o reintrodotti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 31 dicembre 2021 sono registrati nella sezione di appartenenza della BDN.


3. Gli animali di cui al comma 2, destinati ad essere reintrodotti in un sistema di allevamento a uso zootecnico, sono movimentati con il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente, che verifica, fra l'altro, il rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci utilizzati nel corso della sperimentazione, tenendo conto del principio di precauzione e prevenzione.



Art. 12. Disposizioni transitorie e finali


1. Le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, sono pubblicate nel sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024.


2. Per gli animali appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e ai Corpi forestali regionali e provinciali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in base a specifici accordi tra il Ministero della salute e le rispettive amministrazioni di appartenenza.


3. Le guardie zoofile volontarie, nell'esercizio della vigilanza così come definita dall'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, hanno accesso all'apposita sezione del SINAC, previa autorizzazione del Ministero della salute, sulla base delle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3.


4. Il presente decreto trova applicazione decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione delle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3.


5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 13. Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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