D.M. 10 novembre 2023 (1).
Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2023, n. 296.
(2) Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LO SPORT E I GIOVANI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione al sen. Paolo Zangrillo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» nonché di semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art. 1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca, sono definiti i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all'amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma esclude dall'applicazione del presente decreto il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate o sotto la loro egida;
Sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca
Decreta:
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.
Art. 2. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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