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martedì 12 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 20-6-2011 n. 14522/114/113/Gab/Uff.III Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2011. Emanata dal Ministero dell'interno. Circ. 20 giugno 2011, n. 14522/114/113/Gab/Uff.III (1). Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2011.



(1) Emanata dal Ministero dell'interno.



 
Al
Sig. Capo della Polizia
 
Direttore generale della pubblica sicurezza
 
Al
Sig. Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 
Sede
 
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
 
Loro sedi
 
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano
 
Ai
Sigg. Direttori regionali dei Vigili del fuoco
 
Loro sedi

e, p.c.:
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
Aosta







Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 13 maggio 2011, la direttiva recante gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti per la corrente stagione estiva, Atto 13 maggio 2011.
Nel  trasmettere copia del predetto provvedimento, per i conseguenti adempimenti delle SS.LL., si forniscono alcune indicazioni in merito alle atività di precipuo interesse, anche alla luce delle linee di indirizzo formulate in occasione della passata stagione 2010.
I  positivi risultati fatti registrare nel corso degli ultimi anni, grazie  anche alla sinergica azione posta in essere da tutti i livelli di responsabilità coinvolti nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, suggerisce di proseguire nella strategia intrapresa, facendo leva, in particolare, sull'attivazione di strumenti di collaborazione e cooperazione in grado di coinvolgere, in un percorso unitario e condiviso, le componenti istituzionali e quelle altrettanto fondamentali  del volontariato.
In questa prospettiva, la scelta dello strumento pattizio ha svolto, e deve continuare a svolgere,  un ruolo fondamentale, avuto riguardo alla complessità e pluralità di competenze che concorrono a governare la materia rendendo indispensabile  far ricorso a moduli di cooperazione convenzionale nell'ambito dei quali trova piena e concreta realizzazione il principio di leale collaborazione.
La materia degli incendi boschivi, infatti, inquadrata nel più ampio contesto ordinamentale della  protezione civile e del soccorso pubblico, se da un lato chiama in causa le dirette competenze e responsabilità degli Enti territoriali, dall'altro vede riconosciuta agli apparati dello Stato un'altrettanto chiara responsabilità, con specifiche competenze nel settore.
Da questo punto di vista, la legge n. 353/2000,  cosidddetta legge quadro in materia di incendi boschivi, ben riflette la complessità del fenomeno in cui convergono molteplici fattori di criticità dovuti sia alla variabilità del contesto territoriale sia alla  molteplicità delle matrici, illegali o criminali, che impongono l'attivazione correlata, sinergica e simultanea delle funzioni di soccorso pubblico, protezione civile, ordine pubblico e sicurezza per il  raggiungimento degli obiettivi di tutela del patrimonio boschivo e della pubblica incolumità.
In questo articolato sistema di competenze e di funzioni la cennata legge quadro si muove lungo due direttrici fondamentali, affiancando a penetranti strumenti di  contrasto e sanzionatori, altrettanto importanti misure di previsione e  prevenzione.
In particolare la nuova definizione  di incendio boschivo e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato prevista dalla predetta legge, hanno permesso, nel corso di questi  anni, di potenziare gli strumenti investigativi, ulteriormente rafforzati con il D.L. n. 92/2008,  consentendo di acquisire un importante patrimonio informativo sulle caratteristiche del fenomeno in grado di orientare l'attività delle Forze di Polizia e degli Organi istituzionali chiamati a governare le politiche di prevenzione e di contrasto nel settore.
Dall'esame  delle risultanze delle attività investigative emerge, infatti, come tra  i fattori all'origine degli episodi incendiari, oltre a situazioni individuali di disagio psico-sociale (cosiddetta piromania), una notevolissima parte appare riconducibile a fenomeni di illegalità diffusa, di negligenza ed incuria ma anche a forme di criminalità organizzata tipiche del contesto rurale, finalizzate allo sfruttamento dei terreni a scopo pastorale o di speculazione edilizia.
A  fronte di tale quadro appare di fondamentale significato il ruolo che le Prefetture sono chiamate a svolgere, come risulta nelle linee di indirizzo emanate dal Presidente del Consiglio, al fine di promuovere - anche attraverso apposite riunioni del Comitato provinciale per l'ordine  e la sicurezza pubblica allargate alla componente dei Vigili del fuoco ed eventualmente ai responsabili dell'ordine giudiziario e delle altre amministrazioni interessate - l'intensificazione, in base a mirate pianificazioni, delle attività di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia e delle Polizie locali, avvalendosi delle professionalità e competenze dei Corpi precipuamente deputati a svolgere  attività investigativa e di prevenzione nel settore ed anche valutando l'attivazione di presidi temporanei.
In tal senso  particolare valenza potrà avere il coinvolgimento delle componenti del volontariato e delle associazioni di cittadini che operano nel campo della tutela del patrimonio ambientale.
Medesimo impegno dovrà essere rinnovato nell’assumere tutte le opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti pubblici e privati, competenti alla manutenzione delle aree di pertinenza, al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, nonché delle sedi autostradali, stradali e ferroviarie che insistono sul territorio delle rispettive province.
In  particolare, una efficace azione di stimolo dovrà essere svolta nei confronti degli enti locali, per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, per l'elaborazione delle procedure di allertamento, nonché per l'informazione alla popolazione. Analoga azione di impulso andrà riservata al completamento e all'aggiornamento, da parte dei Comuni, del  catasto delle aree percorse dal fuoco con la conseguente applicazione dei vincoli previsti dalla legge.
In tale contesto particolarmente utile potrà essere il ricorso da parte dei Sindaci, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  ad apposite ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari dei terreni e dei conduttori dei fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità, così come espressamente previsto nel Decr. 8 agosto  2008.
Nella  medesima prospettiva volta a favorire il massimo coordinamento delle componenti statali con le componenti regionali e locali interessate, le SS.LL. vorranno supportare, anche attraverso il determinante ruolo dei Direttori regionali dei Vigili del Fuoco, il sistema regionale e provinciale nell'assolvimento dei compiti di specifica competenza, onde garantire una risposta tempestiva ed efficace nel contrasto agli incendi  boschivi, con particolare riguardo alle pianificazioni di protezione civile di rispettiva pertinenza.
Tale pianificazione appare tanto più significativa ove si consideri che, sulla base dell'esperienza emersa negli ultimi anni, appare sempre più crescente il numero e la tipologia degli incendi che interessano, oltre gli ambienti prettamente rurali e boschivi, anche zone fortemente urbanizzate, specie nel periodo estivo, comportando così l'esposizione a  rischio non solo del patrimonio ambientale ma anche della incolumità dei cittadini.
Particolare attenzione, in tale contesto, dovrà essere assicurata all'individuazione di procedure volte a  favorire lo scambio reciproco di dati tra Sale operative, anche attraverso la definizione, in esito ad appositi Tavoli di lavoro o anche  avvalendosi dello strumento delle conferenze permanenti, di moduli operativi di intervento congiunto, calibrati sulle specificità del contesto territoriale, volti alla definizione del corretto flusso delle informazioni, all'immediata attivazione dei soccorsi nonché alla individuazione di un responsabile del coordinamento delle attività, avuto riguardo alle caratteristiche dell'emergenza.
Tutto  ciò premesso, si rinnova l’invito a mantenere un costante raccordo, nell'ambito delle iniziative intraprese, con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di poter  disporre di un quadro unitario e complessivo che consenta, anche a livello dell'organo di vertice politico, una valutazione sull'eventuale necessità di interventi di carattere organizzativo e/o regolamentare.
Il  Sig. Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della difesa civile assicurerà il coordinamento delle azioni al fine di  garantire ogni assistenza e collaborazione per il miglior successo della campagna antincendi boschivi 2011, concordemente con le altre articolazioni dipartimentali di volta in volta interessate ed in raccordo, per i più ampi profili di protezione civile, con le competenti  strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il  Sig. Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  lo stesso Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per gli aspetti di specifica competenza,  vorranno altresì impartire le indicazioni operative necessarie per l'attività delle strutture rispettivamente dipendenti.


Il Ministro
Roberto Marroni



Atto 13 maggio 2011
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54
L. 21 novembre 2000, n. 353

Consiglio di Stato "...riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo, in relazione a "disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso".."



IMPIEGO PUBBLICO - INFORTUNI SUL LAVORO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 3621
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-  Il dr. --, aveva impugnato davanti al TAR per la Lombardia il  decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda (presentata il 28 febbraio 2003) volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo, in relazione a "disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso", nonché il presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta del 12 ottobre 2005.
2.-  Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, dopo aver disposto sulla questione apposita consulenza tecnica d'ufficio, con la appellata sentenza n. 3153 del 6 aprile 2009, ha, in via pregiudiziale, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'amministrazione di tardività della domanda ed ha poi accolto il ricorso dichiarando accertato il diritto del dr. Chiodi al riconoscimento della causa di servizio.
Il TAR ha ritenuto che la documentazione esibita in giudizio e l'approfondimento eseguito nel corso delle operazioni peritali hanno dimostrato che il dottor #################### "ha  un disturbo dell'adattamento con ansia e somatizzazione in risposta a fattori stressanti presenti in ambiente lavorativo, associato a disturbi  psicotici preesistenti" e che "il pregiudizio derivatone incide sulle comuni attività e sulla vita di relazione". In particolare "il danno psichiatrico di cui soffre il ricorrente compare in seguito ad uno o più  eventi o situazioni di stress psicosociali oggettivamente identificabili ed è caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale".
Erroneamente  l'amministrazione aveva quindi ritenuto che l'affezione sofferta dal ricorrente (disturbo depressivo) era inquadrabile nella categoria delle psicosi endogene del soggetto e, quindi, tipicamente costituzionali, con  la conseguente esclusione di qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.
Secondo  il Tar per la Lombardia, deve ritenersi, invece, "assai più razionale e  conforme alla letteratura... la ricostruzione del CTU", con la conseguenza che deve ritenersi "offerta la prova del nesso condizionante  tra le mansioni svolte e l'evento lesivo insorto nel senso che l'attività lavorativa è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica".
Sulla  base di tali premesse il TAR ha peraltro anche ritenuto che doveva "essere riqualificato il petitum", essendo la domanda del dr. Chiodi "al  di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni" chiaramente "volta all'accertamento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio", ed ha quindi accolto il ricorso dichiarando, per l'effetto, "il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio".
3.- L'Avvocatura dello Stato ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In  particolare l'Avvocatura ha insistito sulla eccezione di tardività dell'istanza presentata dall'interessato e, per quanto riguarda il merito della vicenda, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui il parere del Comitato di verifica, che costituisce il presupposto del diniego impugnato, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile davanti al giudice amministrativo solo se manifestamente illogico.
L'Avvocatura ha poi anche sostenuto l'erroneità delle conclusioni alle quali è giunto il TAR in relazione ai poteri esercitati.
4.- L'appello non è fondato.
4.1Al  riguardo, deve essere preliminarmente respinta la doglianza sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardante la tardività della domanda presentata dal dr. Chiodi il 28 febbraio 2003 per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, tenuto conto che, a prescindere da quanto in proposito osservato dal TAR per la  Lombardia, la doglianza dell'Avvocatura non ha carattere processuale ma  riguarda un eventuale vizio del procedimento che non ha costituito oggetto del decreto di diniego impugnato in primo grado.
5.-  Passando al merito della controversia, si deve ricordare che, come affermato anche dalla Avvocatura dello Stato, per principio pacifico i giudizi medicolegali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sulla idoneità psicofisico dei pubblici dipendenti sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte (fra le più recenti: Consiglio di Stato,  sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922).
6.- La fattispecie all'esame di questo Collegio assume peraltro aspetti peculiari perché il TAR, ritenendo sussistessero i presupposti, ha disposto, in relazione alla malattia denunciata dal dr. Chiodi ed alla sua possibile dipendenza da causa di servizio, una apposita C.T.U. che è  stata svolta dal dr. Francesco Morteo, Dirigente medico dell'Inail di Varese e specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Dagli  esiti di tale Consulenza Tecnica, dalla quale oramai non si può più prescindere, è emersa una irragionevolezza degli atti impugnati, che si fonda su argomentazioni tratte dalla scienza medica. Da tale accertata irragionevolezza può conseguire quindi l'annullamento degli atti impugnati davanti al TAR.
7.- Ciò posto non può peraltro condividersi la conclusione alla quale è giunto il TAR di ritenere (anche) accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità riconosciuta al dr. Chiodi.
Si oppongono, infatti, alla conclusione cui è pervenuto il TAR due ordini di considerazioni: una di natura processuale ed una di natura sostanziale.
Sotto il profilo processuale deve  ritenersi erronea la modifica (operata dal TAR) del petitum del ricorso  di primo grado e la conseguente trasformazione della richiesta di annullamento dell'atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale (di diritto soggettivo) fatta valere dalla parte.
Nella  fattispecie, infatti, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l'interessato non poteva ritenersi titolare di un vero e proprio diritto  soggettivo al riconoscimento della causa di servizio (e dell'equo indennizzo), essendo la sua posizione soggettiva di interesse legittimo,  in quanto teso alla corretta conclusione del procedimento avviato con la richiesta da lui avanzata all'amministrazione.
In conseguenza anche l'azione da lui proposta correttamente era qualificata come azione di annullamento.
Erronea  risulta quindi la diversa qualificazione data dal TAR all'azione proposta ed erronee, in conseguenza, sono le conclusioni alle quali è giunta la sentenza appellata.
8.- In proposito  questo Consiglio di Stato ha (anche di recente) affermato che l'atto di  riconoscimento (o di diniego) dell'equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla  riconduzione della menomazione all'integrità fisica alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al beneficio deve ritenersi quindi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Solo a seguito della concessione dell'equo indennizzo le questioni in ordine all'esatta determinazione delle somme dovute rivestono posizioni di diritto soggettivo e possono essere quindi azionate nell'ordinario termine di prescrizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916; 18 agosto 2010, n. 5888).
9.- Il collegio ritiene che le conclusioni alle quali è giunto il TAR per la Lombardia non possono ritenersi condivisibili anche per un altro motivo strettamente connesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001,  l'Amministrazione deve esprimersi sulle istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità su  conforme parere rese dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, previsto dall'art. 10 del medesimo D.P.R., nel quale sono presenti soggetti di diversa estrazione e dotati di diverse competenze tecniche, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia anche ad ordinamento civile il Comitato è inoltre integrato da ufficiali  o funzionari del corpo o
dell'amministrazione di appartenenza.
Ora,  anche a voler ammettere che la valutazione compiuta, nel corso del giudizio di primo grado, dal C.T.U. nominato dal TAR abbia dimostrato non solo l'esistenza della malattia sofferta dal dr. Chiodi ma anche la sua possibile dipendenza da causa di servizio, l'accertamento in concreto di tale dipendenza con il servizio svolto dall'interessato non può tuttavia che essere effettuato dalla apposita Commissione, le cui competenze, come si è detto, anche per la variegata e qualificata estrazione tecnica dei suoi componenti, sono diverse e non possono essere sostituite da una valutazione di natura tecnica (per sua natura parziale e quindi limitata) compiuta da un soggetto estraneo all'amministrazione (il C.T.U.), che tutte quelle competenze non può assommare.
10.- Sulla base di tali considerazioni l'appello deve essere accolto in parte e il dispositivo della sentenza appellata deve essere quindi riformato, disponendosi (solo) l'annullamento del decreto con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell'interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla  concessione dell'equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
11.- L'Amministrazione dovrà quindi rivalutare l'istanza dell'interessato sulla base di un nuovo parere del Comitato di verifica, che dovrà tenere  conto anche delle conclusioni alle quali è giunto il CTU incaricato dal  TAR per la Lombardia.
12.- In conclusione l'appello è accolto nei limiti di cui in motivazione.
13- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie  l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma il  dispositivo della appellata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 3153 del 6 aprile 2009, disponendo l'annullamento del decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell'interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla  concessione dell'equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Impugnazione silenzio rigetto per ottenimento liquidazione della indennità di istituto..."

TAR "...Impugnazione silenzio rigetto per ottenimento liquidazione della indennità di istituto..."
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 3575
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- I signori ---, appartenenti alla Polizia di Stato,  avevano impugnato davanti al TAR per il Lazio il silenziorigetto serbato dall'amministrazione sulla loro richiesta volta ad ottenere la liquidazione della indennità di istituto, nella misura prevista dall'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990, a partire dal mese di luglio 1990, nonché il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate.
2.-  Il TAR per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione I Ter, n.  6107 del 6 luglio 2007 ha accolto il loro ricorso e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in loro favore dell'indennità spettante, per i servizi esterni, ai sensi della suindicata disposizione.
In particolare il T.A.R., visti i requisiti necessari per la liquidazione dell'indennità in questione, ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato le asserzioni sia pure non documentate dei ricorrenti, relative ai servizi svolti e alle tipologie degli stessi, pur disponendo degli elementi fondamentali per poter soddisfare le loro legittime aspettative, ed ha affermato che, in conseguenza, l'Amministrazione doveva riesaminare la situazione dei ricorrenti e poi liquidare i crediti loro spettanti nei limiti della prescrizione.
3.- Il Ministero dell'Interno ha proposto appello, con istanza incidentale di sospensione, avverso la predetta sentenza ritenendola erronea, in particolare, per l'indeterminatezza del ricorso di primo grado, in quanto gli interessati si erano limitati a chiedere il pagamento dell'indennità per l'assegnazione a servizi esterni senza tuttavia specificare i periodi di tale assegnazione, la tipologia dei servizi esterni svolti e gli ordini di servizio impartiti.
4.-  La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 5790 del 6 novembre  2007, ha accolto l'istanza cautelare ministeriale proposta in via incidentale, considerato che " l'appello appare assistito da sufficiente  consistenza anche tenuto conto dei recenti precedenti in termini della Sezione".
5.- Deve essere preliminarmente esaminata la questione, dedotta dal Ministero, circa l'ammissibilità del ricorso di primo grado.
Si  deve al riguardo osservare che il T.A.R. per il Lazio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dagli appellati dopo aver ricostruito  i vari provvedimenti normativi che erano intervenuti sulla questione e dopo aver individuato i requisiti concernenti le modalità di svolgimento  dei servizi necessari per la liquidazione dell'indennità in parola. Il TAR non ha però esaminato se i servizi dichiarati dai ricorrenti avessero caratteristiche tali da giustificare l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi e quindi, in concreto, se agli stessi spettasse (o meno) l'erogazione delle somme richieste.
Rilevata  poi l'indeterminatezza delle posizioni soggettive, il giudice di primo grado, con una vera e propria inversione dell'onere della prova, nell'accogliere il ricorso, ha prescritto all'Amministrazione di provvedere, con una specifica istruttoria, ad individuare quali servizi dessero diritto all'indennità in questione in relazione alle diverse scansioni temporali fissate dalla normativa vigente.
6.- Questo Collegio ritiene di non poter condividere, sotto diversi profili, le conclusioni alle quali è giunto il T.A.R.
Deve  innanzitutto rilevarsi che, come osservato anche in analoga fattispecie  (Sezione IV n. 2241 del 2005), gli odierni appellati hanno proposto in primo grado un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre a  sostegno della loro pretesa di avere svolto servizi esterni, ma senza minimamente specificare, se non mediante riferimenti meramente generici e  polivalenti anziché puntuali e personalizzati, a quale anno risalivano le assegnazioni ai servizi, a quale tipologia di servizi esterni essi siano stati nel tempo addetti, in base a quale ordini e con quale periodicità li avessero svolti.
Si deve ora ricordare che chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve  indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le sue ragioni, demandando al giudice poi di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti e se questi in effetti integrano la fattispecie.
Se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito così l'esame di merito del ricorso collettivo.
La  giurisprudenza ha infatti da tempo evidenziato l'inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle (diverse) condizioni legittimanti e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia (successivamente) al giudice di verificare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità degli interessi dedotti (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Ne  consegue che, anche in un'ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda.
Anche  di recente si è in proposito affermato che, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo, che deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).
Non  avendo gli appellati specificato i servizi da loro prestati per i quali  sarebbe spettata la rivendicata indennità, indicandone (per ciascuno di  loro) le giornate e le modalità di svolgimento, il ricorso proposto davanti al TAR per il Lazio si deve ritenere inammissibile.
7.-  Si deve poi aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interessati, l'indennità in questione non sarebbe spettata per il semplice servizio esterno.
Ed invero, il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla presente controversia può essere così ricostruito.
L'indennità per servizi esterni è stata introdotta dall'art. 12, comma 1, del DPR 5.6.1990 n. 147 che ne ha previsto l'attribuzione al "personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena,  organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio".
Successivamente è intervenuto l'art. 9, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395,  che ha determinato in cifra fissa l'importo dell'indennità, estendendola al personale del Corpo forestale e (con regole particolari)  agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.
In  sede di applicazione delle citate norme l'amministrazione ha interpretato il riferimento ai "servizi esterni organizzati in turni" in  senso oggettivo, attribuendo cioè l'indennità solo al personale addetto  a servizi esterni strutturalmente organizzati in turni sull'arco della intera giornata.
In sostanza, secondo le amministrazioni competenti, l'indennità spettava solo al personale che operava a bordo di volanti o in pronto intervento, a quello che prestava  servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, a quello che espletava pattugliamento stradale o autostradale o sorveglianza di particolari aree, e cioè al solo personale addetto a servizi esterni per loro natura  articolati in turni che si succedono senza soluzione di continuità.
Si  è infatti chiarito che l'indennità risultava finalizzata a compensare il personale impiegato regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
In tale quadro è stato anche  chiarito che, da un lato, il beneficio non competeva qualora il servizio esterno fosse stato svolto in maniera occasionale o sporadica e, dall'altro, che l'espressione "organizzati in turni" ricomprendeva tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non fossero stati articolati in modo da coprire l'intero arco delle 24 ore (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4826 del 2002; Sez. III. par. n. 1252/1997 del 1998).
La giurisprudenza ha poi anche chiarito che il compenso non spettava nel caso di servizio svolto all'esterno dell'ufficio di appartenenza ma presso altri enti o strutture, non venendo in rilievo in tale ipotesi l'esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale.
In materia è poi intervenuto l'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999,  che attribuisce l'indennità anche al personale che esercita attività di  tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Tale  disposizione ha però carattere innovativo e non interpretativo ed è dunque inapplicabile a servizi prestati in periodi antecedenti l'entrata  in vigore del suddetto Decreto.
Analoga previsione innovativa, e perciò inapplicabile ai servizi precedentemente resi, è infine contenuta nel DPR 18.6.2002 n. 164,  che ha esteso dal 1° settembre 2002 l'indennità anche ai servizi esterni di almeno tre ore e quindi di durata inferiore a quella del normale turno lavorativo degli interessati.
8.-  Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, risulta evidente che - in epoca antecedente alle modifiche normative da ultimo richiamate  - l'indennità in questione doveva essere corrisposta in relazione a servizi: a) articolati stabilmente su turni, anche se non sull'intero arco delle ventiquattro ore; b) svolti all'esterno con esposizione a fattori di rischio ambientale e non presso enti o uffici; c) di durata non inferiore al normale turno lavorativo.
Esula  invece dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione  il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3670; 12 febbraio 2007, n. 600).
9.-  Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non solo gli interessati non hanno indicato quali erano i servizi esterni da loro specificamente svolti che giustificavano la richiesta del pagamento dell'indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 ma non hanno nemmeno provato che i servizi per i quali avevano reclamato l'attribuzione della indennità in parola avevano le indicate necessarie caratteristiche.
La richiesta da loro avanzata risultava quindi anche per questo inammissibile.
10.  In conclusione l'appello proposto dal Ministero dell'Interno deve essere accolto, con l'annullamento della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 6107 del 2007, risultando inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
In considerazione della questione trattata si dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l "appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 6107 del 2007.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO

MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO =
'INVITIAMO PRESIDENZA CONSIGLIO A RIVEDERE CON URGENZA
PROVVEDIMENTO'

Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - ''Profondo sconcerto'' e
'disappunto' per ''le incomprensibili e provocanti scelte operate dal
governo che ancora un volta sta pesantemente penalizzando il personale
del comparto sicurezza-difesa senza plausibili ragioni''. Cosi' in una
nota il Cocer dei carabinieri valuta le misure contenute nella manovra
finanziaria del governo.

Riguardo all'ipotesi di estendere l'applicazione della norma in
materia di lotta all'assenteismo anche al personale del comparto, il
Cocer osserva: ''non si riesce a comprendere per quale motivo il
personale delle forze di polizia e delle forze armate viene nuovamente
coinvolto in tale provvedimento atteso che lo stesso presidente del
consiglio nel corso di un incontro con il Cocer, condividendo le
perplessita' espresse dell'organismo, era personalmente intervenuto
facendo escludere il personale del comparto dall'applicazione della
norma''. (segue)

(Sin/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 16:50

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MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO (2) =

(Adnkronos) - Il blocco dei trattamenti economici del personale
e' stato esteso fino al 31.12.2014. A tale proposito, scrive ancora il
Cocer dell'Arma, ''viene inserita una ulteriore misura, che definiamo
scandalosa, in cui non si consente agli aventi dirltto di ottenere gli
arretrati anche in presenza di esito favorevole del ricorso
amministrativo con la piena consapevolezza di agire in maniera
anticostituzionale''. In materia previdenziale, il Cocer sottolinea
''l'ulteriore intervento che limita-non concede la rivalutazione
automatica delle pensioni.

''Invitiamo il presidenza del Consiglio a rivedere con urgenza
il provvedimento di legge e a emendarlo di tutte quelle parti che
colpiscono indiscriminatamente tutto il personale delle forze armate e
delle forze di polizia, personale che in silenzio, con fatti e azioni,
quotidianamente dimostra il proprio attaccamento all'istituzione e
alla patria''.

Il Cocer dei carabinieri ''ha ormai la piena consapevolezza che
i ministri dell'economia e della funzione pubblica non abbiano alcun
tipo di rispetto nei confronti del personale del comparto - conclude
la nota - e ritengono che all'interno di tale comparto vi siano solo
fannulloni e assenteisti''.

(Sin/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 16:55

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MANOVRA: COCER CC, NESSUN RISPETTO PER COMPARTO SICUREZZA
BERLUSCONI RIVEDA URGENTEMENTE PROVVEDIMENTO
(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il Cocer dei carabinieri esprime
''profondo sconcerto e disappunto per le incomprensibili e
provocanti scelte operate dal Governo'' con la manovra ''che,
ancora una volta, sta pesantemente penalizzando il personale del
comparto sicurezza-difesa senza plausibili ragioni''.
In particolare, riguardo all'ipotesi di estendere
l'applicazione della norma sull'assenteismo anche al personale
del comparto, il Cocer afferma in una nota che ''non si riesce a
comprendere per quale motivo il personale delle forze armate e
di polizia venga nuovamente coinvolto in questo provvedimento,
atteso che lo stesso presidente del Consiglio nel corso di un
incontro con il Cocer, condividendone le perplessita', era
personalmente intervenuto facendo escludere il personale del
comparto dall'applicazione della norma''. Altri punti
contestati: l'estensione fino al 31 dicembre 2014 del blocco del
trattamento economico del personale; l'inserimento della misura
(''scandalosa'') che non consente di ottenere gli arretrati
anche in caso di ricorso amministrativo favorevole; l'intervento
in materia previdenziale che ''limita/non concede la
rivalutazione automatica delle pensioni''.
L'organismo di rappresentanza dell'Arma invita dunque il
presidente del Consiglio a ''rivedere con urgenza il
provvedimento e ad emendarlo di tutte quelle parti che
colpiscono indiscriminatamente tutto il personale delle Forze
armate e di polizia. Personale che in silenzio, con fatti e
azioni, quotidianamente dimostra il proprio attaccamento
all'istituzione e alla Patria''. Il Cocer, conclude il
comunicato, ''ha ormai la piena consapevolezza che i ministri
dell'Economia e della Funzione pubblica non abbiano alcun tipo
di rispetto nei confronti del personale del comparto e ritengono
che all'interno di tale comparto vi siano solo fannulloni e
assenteisti''. (ANSA).

SV
12-LUG-11 17:18 NNNN



SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO

SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO =
RICERCA UNIVERSITA' BOLOGNA, ELABORATO ALGORITMO CHE METTE IN
COMUNICAZIONE LE VETTURE

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Evitare gli incidenti grazie ad un
sistema che mette in comunicazione le auto ed avverte del pericolo le
vetture che si avvicinano al luogo del sinistro: promette di ridurre i
tamponamenti del 40% un dispositivo messo a punto all'Universita' di
Bologna che ha l'effetto di far 'parlare' tra loro le auto presenti in
una certa zona.

Il progetto 'Talking cars' e' il frutto di una ricerca portata
avanti dall'universita' di Bologna in collaborazione con l'Ucla
(university of California, Los Angeles), universita' di Trento, St
microelectronics e istituto superiore Mario Boella di Torino. Lo
studio rientra nell'ambito del progetto Damasco, che ha l'obiettivo
generale di proporre attivita' di ricerca concreta all'interno dei
cosiddetti Intelligent transport systems (Its). L'equipe di ingegneri
ha elaborato un algoritmo che permettera', grazie ad un software
collegato ad un dispositivo wi-fi, di mettere in comunicazione piu'
auto tra loro, in modo tale da avvisarle della presenza di un
tamponamento o veicoli fermi in punti pericolosi della carreggiata.

"L'algoritmo e' stato per ora provato unicamente tramite
simulatore ma da fine luglio si passera' alla 'prova su strada'
direttamente sulle highway di Los Angeles", dice all'Adnkronos Marco
Roccetti, uno dei responsabili del progetto che insegna Architettura
di internet all'ateneo bolognese. "Il nostro sistema -continua- e'
l'unico ad essere pensato per lavorare in situazioni reali. Al
contrario degli esperimenti fatti precedentemente, il progetto sfrutta
le diverse automobili come ponte per arrivare il piu' lontano
possibile, 'istruendo' cosi' l'automobile -spiega- sulla strada che si
trovera' di fronte". (segue)

(Bat/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 14:56

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SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO (2) =

(Adnkronos) - Ancora difficile stabilire i tempi di
commercializzazione del software. "Tutto sara' piu' chiaro dopo il
mese di prova - prosegue Roccetti- anche perche' ogni Stato ha la sua
legislazione e i suoi specifici regolamenti in termini di sistemi di
sicurezza. L'hardware sul quale fare girare l'algoritmo e' gia' in
commercio al costo di 40-50 dollari e in alcuni tipi di macchine e'
gia' predisposto e funzionante".

Ma al di la' della sicurezza il grande business che potrebbe
scaturire da questa ricerca e' quello di portare internet in auto a
costi ridotti. Le vetture potrebbero infatti diventare dei veri e
propri centri multimediali: mentre il sistema controlla lo stato della
viabilita', i passeggeri avrebbero la possibilita' di scaricare
musica, aggiornare Facebook o altro in wi-fi e quindi con costi di
utilizzo contenuti. Il progetto 'talking cars' e' stato finanziato
anche da Toyota, che ha alcuni ingegneri e ricercatori nelle strutture
della Ucla.

(Bat/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 15:03

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Salute: a un mese dalle nozze torna a vedere con cheratoprotesi

SALUTE: A UN MESE DALLE NOZZE TORNA A VEDERE CON CHERATOPROTESI =
(AGI) - Roma, 12 lug. - Oggi Rosetta, trentenne di Caserta, e'
pronta per dire 'Si'' al suo Yuri, che per la prima volta ha
visto e 'riconosciuto'. Il glaucoma congenito bilaterale che
l'accompagna dalla nascita e' solo un ricordo. "Grazie alla
cheratoprotesi e al prof. Aldo Fronterre'", afferma Rosetta
dalla sua casa in Toscana, dove a fine agosto si svolgeranno le
nozze. "In passato mi sono sottoposta a numerosi interventi in
Europa e in Russia ma senza successo, finche', cercando su
internet ho saputo del professore e ho fissato un appuntamento
a Milano. Dopo un mese mi sono sottoposta all'operazione e
quando ho visto per la prima volta il mio fidanzato mi sono
emozionata!". La Cheratoprotesi di cui il prof. Aldo Fronterre'
e' il pioniere in Europa, arriva dall'Universita' Harvard e
rappresenta una nuova opzione al trapianto di cornea. In alcuni
casi infatti il trapianto tradizionale e' impossibile o
destinato ad un sicuro fallimento. Cosi' la Harvard Medical
School ha messo a punto una cornea artificiale, che permette di
sostituire quella opaca con una particolare protesi trasparente
in materiale sintetico. La sua peculiarita' e' di non andare
incontro a rigetto od opacamento, risolvendo cosi' i vari gradi
di cecita' del paziente. Oltre duemila persone fino ad oggi
hanno avuto giovamento dall'intervento. "Con questa nuova
tecnica si ha l'opportunita' di riacquistare una buona visione
- spiega Fronterre', specialista in Chirurgia Corneale, gia'
Primario di Chirurgia Oculistica presso la Fondazione
"Salvatore Maugeri" di Pavia - La protesi e' costruita in
polimetilmetacrilato, un materiale sintetico trasparente con
una ottima tollerabilita' ed eccellenti proprieta' ottiche. La
'Boston Keratoprosthesis' consiste nella sostituzione della
cornea del paziente con una protesi in titanio e
polimetilmetacrilato, inserita in un lembo di cornea di
donatore, che funge da supporto, e quindi viene impiantata
nell'occhio del paziente insieme a una lente a contatto". Prima
dell'intervento il paziente e' sottoposto a un'accurata visita
oculistica, per stabilire se e' un buon candidato per questa
chirurgia. L'intervento dura un'ora e quindici minuti in
anestesia locale (si ricorre alla generale per i bambini) e
viene eseguito in day-hospital. Il paziente quindi puo'
ritornare a casa il giorno stesso. (AGI)
Pgi
121100 LUG 11

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Caldo: il cardiologo, più rischi per pazienti con pacemaker e scompenso

CALDO: IL CARDIOLOGO, PIU' RISCHI PER PAZIENTI CON PACEMAKER E SCOMPENSO =

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le temperature
bollenti, se per le persone sane sono difficili da sopportare, per chi
ha qualche problema di salute possono diventare assai rischiose. E' il
caso ad esempio dei pazienti con scompenso cardiaco portatori di
pacemaker: per loro il caldo potrebbe esacerbare la gravita' dello
scompenso. A spiegarlo e' il direttore di Medicina cardiovascolare del
Policlinico Gemelli di Roma, Filippo Crea, che all'Adnkronos Salute
precisa: "Per i portatori di pacemaker con un quadro clinico meno
grave, invece, i rischi legati all'afa sono praticamente nulli".

Per chi lamenta uno scompenso cardiaco grave e' bene quindi
osservare alcune regole. Soprattutto tre. "E' necessario - spiega Crea
- evitare l'esposizione al sole nelle ore piu' calde, bere almeno 2
litri di acqua al giorno e controllare un aumento di peso improvviso.
Una spia - conclude l'esperto - da non sottovalutare. In quel caso e'
necessario rivolgersi subito allo specialista".

(Fed/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 13:06

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Bioetica: Camera approva emendamento DDL su incapacità intendere e volere

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE =
SI LIMITA 'PLATEA' MALATI A CUI SI APPLICANO LE DAT

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Approvato, in Aula
alla Camera, il contestato emendamento all'articolo 6 del Ddl sul
biotestamento presentato dal relatore di maggioranza Di
Virgilio.L'emendamento definisce, limitandola, la 'platea' di malati a
cui si applicano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Si
prevede che la Dat assume rilievo nel momento in cui il soggetto si
trovi nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa
il trattamento sanitario e le sue conseguenze "per accertata assenza
di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto,
non puo' assumere decisioni che lo riguardano".

E' proprio questa definizione dell'incapacita' di intendere e di
volere - in cui non si fa piu' riferimento generico allo stato
vegetativo come nel testo approvato dal Senato - il nodo della
discordia fra la maggioranza che sostiene il Ddl, piu' ampia di quella
di Governo, e i contrari alla norma. "Tale accertamento - continua la
modifica approvata - e' certificato da un collegio medico formato,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un
anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal
medico specialista nella patologia da cui e' affetto il paziente".

E infine, "tali medici, ad eccezione del medico curante, sono
designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove
necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza". "Abbiamo
voluto dare un dato oggettivo per chiarire quando le Dat hanno valore
- spiega Di Virgilio - per evitare ogni soggettivita'. Non si
applicano a cadaveri, la morte cerebrale non c'entra nulla". (segue)

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:19

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Aula della Camera ha approvato
anche un emendamento Castellani-Binetti all'articolo 3, che limita ai
pazienti "in fase terminale" il mantenimento di alimentazione e
idratazione "fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui
le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i
fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali
del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione
anticipata di trattamento".

"Si garantisce tutta l'assistenza dovuta - afferma Paola Binetti
(Udc) - a chi non e' grado di provvedere a se stesso e
contemporaneamente si specifica che niente, invece, va fatto se
corrisponde ad un aggravamento delle condizioni" del paziente in fase
terminale. "Con questa precisazione - interviene Carla Castellani
(Pdl) - si definisce la 'platea'" di malati a cui si applicano le Dat,
"per evitare che possano verificarsi tanti casi Englaro".

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:20

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INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE

INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE =
(AGI) - Roma, 12 lug. - Lunedi' 18 luglio alle 17, presso la
sala Palatucci del Polo Tuscolano, si terra' un convegno sulla
sicurezza delle reti promosso dal Servizio della Polizia
postale e delle comunicazioni.
Il dibattito, moderato da Santi Giuffre', direttore
centrale della Polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e
reparti speciali della Polizia di Stato, vedra' la
partecipazione tra gli altri del procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Roma, Pietro Saviotti, dell'a.d. di Poste
Italiane, Massimo Sarmi, dell'a.d. delle FF.SS., Mauro Moretti,
del vice presidente dell'Abi, Giovanni Pirovano, dell'a.d. di
Enel, Fulvio Conti, del presidente di Terna, Luigi Roth, e
prendera' spunto dall'operazione "Anonymous", condotta in
questi giorni dalla Polizia postale.
A concludere i lavori, in collegamento da Houston, sara' il
capo della polizia, Antonio Manganelli. (AGI)
Bas
121136 LUG 11

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'CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».'

Reati in calo, ma i clan sono ancora pericolosi

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Alessandro De Pascale
CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».
Omicidi, furti e rapine in calo. Risultati positivi nella lotta alle mafie e nell’aggressione ai loro patrimoni. Ma clan ancora molto radicati. A dirlo è il Rapporto 2010 sulla criminalità e la sicurezza in Italia, realizzato dalla fondazione Icsa per il ministero dell’Interno, e presentato ieri durante la celebrazione dei 100 anni di vita del Viminale. Dopo il lungo periodo di crescita del crimine in tutta Europa iniziato negli anni Settanta, scrive il Rapporto, «dal 1992 si cominciano a osservare quelli che, visti a posteriori, possono essere considerati come i primi segnali di cambiamento di tendenza». Nel nostro Paese da quasi vent’anni c’è ad esempio, secondo l’Icsa, una situazione di «eccezionale tranquillità» sul fronte degli omicidi. Nel 2009 in Italia ci sono stati 586 omicidi, uno ogni 100mila abitanti (lo 0,9%), il valore più basso dagli anni Sessanta ad oggi. Nel 1991 erano tre volte e mezzo i valori attuali, con i 2.000 morti ammazzati. «Un cambiamento delle caratteristiche della criminalità violenta» e soprattutto la «trasformazione delle guerra di mafia in conflitti a bassa intensità». Dal 1992 al 2009 gli omicidi compiuti dalla criminalità organizzata si sono infatti sensibilmente ridotti. «Il bilancio è senz’altro positivo: negli ultimi 10 anni le strutture mafiose storiche hanno subito una progressiva erosione e sono stati catturati i principali latitanti»: 172 solo nel 2009. Al punto che i blitz «portati a termine nel 2008 riportano la media più alta arrestati/operazione pari a 12,4, rispetto ai 7,5 del 2006, ai 9,3 del 2007 e anche ai 9,1 del 2009».

Con il primato del numero di persone catturate mantenuto dalla camorra. «Il numero dei latitanti della camorra è maggiore rispetto a quello delle altre organizzazioni», spiega Cafiero De Raho, procuratore antimafia di Napoli, «è quindi naturale che il numero degli arrestati in percentuale è più elevato. Inoltre in Campania possiamo contare sul maggior numero di collaboratori di giustizia che ci consentono di giungere alla cattura dei boss». Nel rapporto si legge anche che dal 2007 crescono i sequestri di beni appartenenti ai clan. Mentre sono in calo i reati contro la proprietà (furti e borseggi), come del resto le rapine. Per queste ultime il crollo è iniziato negli anni Novanta, con le denunce di quelle a trasportatori di valori diventate quasi insignificanti. La quantità di droghe sequestrate, negli ultimi 5 anni, è invece in leggero aumento. Dal 1993 le persone segnalate e la cocaina sequestrata hanno superato i numeri dell’eroina e nel 1997 i chilogrammi di sostanze sequestrate triplicano. I denunciati per traffico di stupefacenti sono quasi 61 l’anno ogni 100mila abitanti, il 3 per cento dei quali per cannabis. Il sindacato di polizia Silp Cgil, però, avverte: «No ai trionfalismi sull’andamento dei reati: il governo farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anziché smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di polizia».


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AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO ++

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Un militare italiano e' morto oggi in
Afghanistan in seguito all'esplosione di un ordigno. Il fatto,
secondo quanto appreso dall'ANSA, e' avvenuto a Bakwa, nella
parte meridionale del settore ovest, tutto a comando italiano.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:24 NNNN

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO (2)

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Secondo le scarne informazioni ancora
a disposizione, l'esplosione ha investito il militare appena
sceso dal mezzo: si tratterebbe di un artificiere che aveva
proprio il compito di bonificare dai micidiali 'Ied', gli
ordigni esplosivi improvvisati, le strade percorse dai convogli.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:49 NNNN
Afghanistan/ Militare italiano morto in un'esplosione
Deflagrazione ha avuto luogo nell'area di Bakwa

Roma, 12 lug. (TMNews) - Un militare italiano è morto questa
mattina nell'esplosione di un ordigno in Afghanistan. E' quanto
riferito a Tmnews da fonti qualificate. L'esplosione ha avuto
luogo nell'area di Bakwa, nella parte meridionale del settore
ovest a comando italiano, ha riferito la fonte.

Coa

120831 lug 11


DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. (11G0147) (GU n. 159 del 11-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )



testo in vigore dal: 9-1-2012


        
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009; Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010; Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice  penale),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  1930,
          n. 251, S.O. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  giugno  1931,
          n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE,   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze 16-12-2008. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi),  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229), e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  16  dicembre
          2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
          353. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  32,  della
          legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «32.  Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da
          emanare nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali,  definisce  le  caratteristiche   tecniche   degli
          strumenti di  autodifesa,  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che  nebulizzano
          un principio attivo naturale a base di oleoresin  capsicum,
          e  che  non  abbiano  l'attitudine  a  recare  offesa  alla
          persona.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla  lettera
          a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009,  n.
          172: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute.». 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 21  giugno  1986,  n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della
          citata legge n. 110 del 1975: 
              «3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva di cui all'art. 6  escluda,  in  relazione  alle
          rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare  offesa
          alla persona.». 
Art. 2 1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



          
                      Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005: 
              «Art. 11 (Divieti  di  commercializzazione).  -  1.  E'
          vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
          prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
          chiaramente visibili e leggibili,  le  indicazioni  di  cui
          agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
          reato,  per  quanto  attiene   alle   responsabilita'   del
          produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
          si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
          euro. La misura della  sanzione  e'  determinata,  in  ogni
          singolo caso, facendo riferimento al prezzo di  listino  di
          ciascun  prodotto  ed  al  numero  delle  unita'  poste  in
          vendita. 
              2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,  gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio   della   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura della provincia in cui vi  e'  la
          residenza o la sede legale del professionista.». 


Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell'interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )








 


        

Salute: CRI, ondata di calore, pericolo per la popolazione




SALUTE. CRI: ONDATA DI CALORE, PERICOLO PER LA POPOLAZIONE
OGGI COLPITI TRE CAPOLUOGHI, DOMANI BOLOGNA E PERUGIA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 11 lug. - "L'esperienza del
2003 ha mostrato come un'ondata di calore non prevista possa
portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione:
in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta
dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava
principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e
malati cronici". Lo rende noto la Croce Rossa Italiana spiegando
che "in risposta a questa nuova vulnerabilita', i Giovani della
Croce Rossa Italiana hanno avviato quest'anno la campagna 'Cresce
il caldo, cresce la prevenzione' nell'ambito del piu' ampio
progetto 'Climate in Action' che mira a diffondere tra la
popolazione e nelle scuole un'educazione al rispetto
dell'ambiente e delle risorse, ma anche buone pratiche per la
prevenzione di effetti dannosi sulla salute delle persone in caso
di ondate di calore".
Si legge ancora che "oggi le citta' di Pescara, Perugia,
Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni
metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della
popolazione (livello 2 di allerta, bollettino della Protezione
Civile), domani saranno Bologna e Perugia ad essere colpite da
un'ondata di calore di livello 3, massimo livello della scala,
per la quale e' necessario adottare misure di prevenzione per la
popolazione a rischio".
Ovviamente "piu' esposte ai pericoli del caldo sono le persone
anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o
respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica
e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiche'
dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e
per l'assunzione di liquidi. Particolare attenzione va rivolta ai
neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la
mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti
al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a
una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone
ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane".
Nell'ambito della campagna 'Cresce il caldo, cresce la
prevenzione', "la Croce Rossa Italiana, gia' attiva sul
territorio con iniziative mirate alla prevenzione, consiglia di
prendere le seguenti precauzioni finalizzate ad evitare effetti
negativi sulla salute delle persone colpite: non uscire tra le 11
e le 18, vestire con abiti leggeri (cotone o lino), in auto usare
le tendine parasole, bere molta acqua anche in assenza dello
stimolo della sete, fare spuntini leggeri a base di frutta e
verdura durante la giornata, evitare alcolici, schermare le
finestre esposte al sole, rimanere ad una temperatura compresa
tra i 24-26°C, usare ventilatori senza dirigerli direttamente
sulla persona, aerare i locali nelle ore meno calde e
rinfrescarsi spesso con una doccia".
Al fine di fornire consigli utili alla popolazione, la Croce
Rossa Italiana ha attivato la seguente pagina dove sara'
possibile trovare maggiori dettagli sulle misure preventive da
mettere in campo in caso di ondata di calore:
http://cri.it/ondatecalore.

(Wel/ Dire)
16:09 11-07-11

Cresce il caldo, cresce la prevenzione

Immagine anziani vittime delle ondate di calore
Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.
L'effetto delle ondate di calore è relativamente immediato, con una latenza di 1-3 giorni tra il verificarsi di un rapido innalzamento della temperatura e il conseguente incremento nel numero di decessi.
L'esperienza del 2003 ha mostrato, come un'ondata di calore non prevista, possa portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione: in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Le previsioni meteorologiche indicano che, a causa dei cambiamenti climatici, negli anni futuri, le temperature estive saranno elevate ed il fenomeno delle ondate di calore diventerà sempre più frequente, con gravi rischi per la salute per tutti, ed in particolare per anziani, neonati e bambini (0-4 anni) e malati cronici.

La prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile!
Alcuni interventi preventivi, infatti,  possono ridurre considerevolmente l'impatto di questi fenomeni.
È necessario, quindi, mettere in atto sia azioni preventive che operative contro tale fenomeno.
Per tale motivo la Croce Rossa Italiana, si sta impegnando in una campagna di prevenzione contro gli effetti delle ondate di calore e le conseguenze che da essi derivano denominata "cresce il caldo cresce la prevenzione".
  1. Come ci si protegge dalle ondate di calore?
  2. Come fare a prevenire un ondata di calore?
  3. L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?
  4. Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?
  5. Quali soni i principali sintomi?
  6. Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?
  7. Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?
Banner vulnerabili ondate di calore

Come ci si protegge dalle ondate di calore?

È importante avere delle abitudini che ci permettono di migliorare la nostra resilienza al caldo: indossare indumenti leggeri (cotone o lino) di colore chiaro,  usare creme solari per proteggere la pelle e regolare i condizionatori ad una temperatura che non si discosti di più di 6-7 gradi rispetto a quella esterna.

Come fare a prevenire un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo fuori casa
La migliore protezione è la prevenzione, per cui si deve evitare di uscire nelle ore più calde, ovvero dalle 11.00 alle 18.00 ed evitare l'esposizione per lunghi periodi al sole.

Inoltre sul sito della Protezione Civile è possibile conoscere in anticipo quando un ondata di calore si verificherà in una data regione.

L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?

Bevi tanto e mangia leggero, consigli per la prevenzione!
I consigli per la prevenzione: bevi tanto e mangia leggero!
Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorgere di effetti sulla salute derivanti da colpi di calore. In generale è meglio consumare pasti leggeri, preferire la pasta e il pesce alla carne ed evitare i cibi elaborati e piccanti; consumare molta frutta e verdura. Evitare, inolte, i pasti abbondanti, preferendo quattro, cinque piccoli pasti durante la giornata.

È importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete.

Si consiglia di bere almeno due litri al giorno, salvo diverso parere del medico, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione, e di limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina (caffè, tè nero etc.)

Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo in casa, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo in casa
Più esposte ai pericoli del caldo sono le persone anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiché dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e per l'assunzione di liquidi.

Particolare attenzione va rivolta ai neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane.

Quali soni i principali sintomi?

Il primo sintomo è rappresentato da un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d'ansia e stati confusionali.
Si può avere perdita di coscienza. La temperatura corporea aumenta rapidamente (in 10-15 minuti) fino anche a 40-41° C, la pressione arteriosa diminuisce repentinamente, la pelle appare secca ed arrossata, perché cessa la sudorazione.

Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?

Nel caso in cui si avvertano i sintomi delle ondate di calore, occorre chiamare il numero 118
  • Nell'attesa distendere la persona in un luogo fresco e ventilato, con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo.
  • Per abbassare la temperatura corporea porre una borsa di ghiaccio sulla testa, avvolgere la persona in un lenzuolo o un asciugamano bagnato in acqua fredda.
  • Reidratare con acqua fresca, zucchero e sale.
  • Non somministrare mai bevande alcoliche.

Il numero 118 è da utilizzarsi per emergenze sanitarie, per consigli o consulenze rivolgersi al proprio medico di base.
Sintomi per consultare un medico, consigli per la prevenzione
Se avvertite i seguenti sintomi consultate un medico

Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?

Croce Rossa Italiana, con la campagna "Cresce il Caldo, Cresce la prevenzione" organizza diverse attività su tutto il territorio Nazionale. Di seguito l'elenco delle iniziative in programma.


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ISPESL: La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all'aperto - Guida per datori di lavoro e lavoratori.

Roma: Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali

''Oggi se si guarda a cio' che succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil, commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Salute: lo studio, voglia di cibi salati come tossicodipendenza

ZCZC
ADN0955 5 CRO 0 ADN CRO NAZ

SALUTE: LO STUDIO, VOGLIA DI CIBI SALATI COME TOSSICODIPENDENZA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
21.00) - Voglie irrefrenabili di patatine fritte, noccioline o
salatini? Secondo un team della Duke University Medical Center Usa e
di colleghi australiani, la 'fame' di cibi salati e' come una droga:
le sostanze stupefacenti, infatti, sfruttano le stesse cellule nervose
e le connessioni cerebrali legate a un potente e antichissimo istinto,
ovvero la voglia di sale.

La ricerca sui roditori mostra come alcuni geni siano regolati
in una parte del cervello che controlla l'equilibrio di sale, acqua,
energia e riproduzione: l'ipotalamo. Gli scienziati hanno scoperto che
i modelli di geni attivati stimolando un comportamento istintivo, come
appunto la voglia di sale, sono gli stessi regolati dalla dipendenza
da cocaina e oppiacei (come l'eroina). "Siamo rimasti sorpresi nel
vedere che, bloccando le reti collegate alla dipendenza, si puo'
interferire con la voglia di sodio", spiega Wolfgang Liedtke,
assistente di Neurobiologia e Medicina alla Duke University e autore
della ricerca. "I nostri risultati hanno implicazioni mediche profonde
e di vasta portata: potrebbero portare a una nuova comprensione della
dipendenza, ma anche delle conseguenze dannose dell'eccesso di sodio,
come l'obesita'". Lo studio e' stato pubblicato online sui
'Proceedings of National Academy of Sciences'.

"Anche se istinti come la voglia di sale sono fondamentalmente
programmi neurali genetici, possono essere sostanzialmente modificati
- spiega Derek Denton, dell'Universita' di Melbourne - In questo
studio abbiamo dimostrato che un istinto classico, la fame di sale,
fornisce l'organizzazione neurale utile alla dipendenza da oppiacei e
cocaina".

(Mal/Ct/Adnkronos)
11-LUG-11 17:57

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Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili.

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n.5 Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 27 del 9 luglio 2011)