testo in vigore dal: 9-1-2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009; Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010; Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, S.O. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O. - La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 16-12-2008. - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L 353. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica): «32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009, n. 172: «1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 13) Ministero della salute.». - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 110 del 1975: «3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.».
Art. 2 1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005: «Art. 11 (Divieti di commercializzazione). - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita. 2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista.».
Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell'interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85
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