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martedì 12 luglio 2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )



testo in vigore dal: 9-1-2012


        
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009; Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010; Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice  penale),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  1930,
          n. 251, S.O. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  giugno  1931,
          n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE,   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze 16-12-2008. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi),  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229), e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  16  dicembre
          2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
          353. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  32,  della
          legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «32.  Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da
          emanare nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali,  definisce  le  caratteristiche   tecniche   degli
          strumenti di  autodifesa,  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che  nebulizzano
          un principio attivo naturale a base di oleoresin  capsicum,
          e  che  non  abbiano  l'attitudine  a  recare  offesa  alla
          persona.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla  lettera
          a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009,  n.
          172: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute.». 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 21  giugno  1986,  n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della
          citata legge n. 110 del 1975: 
              «3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva di cui all'art. 6  escluda,  in  relazione  alle
          rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare  offesa
          alla persona.». 
Art. 2 1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



          
                      Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005: 
              «Art. 11 (Divieti  di  commercializzazione).  -  1.  E'
          vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
          prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
          chiaramente visibili e leggibili,  le  indicazioni  di  cui
          agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
          reato,  per  quanto  attiene   alle   responsabilita'   del
          produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
          si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
          euro. La misura della  sanzione  e'  determinata,  in  ogni
          singolo caso, facendo riferimento al prezzo di  listino  di
          ciascun  prodotto  ed  al  numero  delle  unita'  poste  in
          vendita. 
              2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,  gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio   della   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura della provincia in cui vi  e'  la
          residenza o la sede legale del professionista.». 


Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell'interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

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