DISTURBATO DA STRESS, SOSPESO DA POLIZIA LAVORA PER PROCURA
E' STATO
CONSULENTE A PROCESSO DELITTO TABACCAIO DI TORINO
(ANSA) - TORINO, 18 LUG -
Quando prestava servizio nella
polizia fece una causa per mobbing, perdendola
davanti al Tar
del Piemonte, e nel corso del procedimento si accerto'
che
soffriva di disturbi legati allo stress psicologico. Le
sue
vicissitudini non gli impediscono pero' di collaborare con gli
uffici
giudiziari di Torino, in qualita' di consulente
antropometrico, in processi
molto importanti: l'ultimo e' stato
quello per l'omicidio del tabaccaio
Claudio Monetti, terminato
l'8 luglio con tre condanne all'ergastolo.
Il
protagonista della vicenda entro' in polizia nel 1977 e
nel 1980, dopo aver
frequentato un corso, venne assegnato alla
scientifica, dove divento', nel
1992, responsabile del settore
identikit. Al processo per l'omicidio Monetti
ha esaminato, per
conto della procura, le immagini di alcune telecamere
per
contribuire all'identificazione di un personaggio.
La complicata
vicenda legata al mobbing di cui si sente
vittima a partire dal 1999,
scandita da trasferimenti,
demansionamenti e procedimenti disciplinari, e'
ricostruita in
due sentenze (l'una del 2009, l'altra della scorsa
settimana)
del Tar del Piemonte, che pero' gli da' torto. I
giudici
amministrativi hanno verificato che il funzionario fu
dichiarato
inidoneo al servizio per motivi di salute, solo alcune delle
quali riconducibili al
presunto mobbing.
Nel 2003 gli fu diagnosticato un ''disturbo
dell'adattamento
in situazione occupazione anamnesticamente
avversativa'',
''ansia esitante in attacchi di panico con importante
impegno
somatico'', ''deflessione dell'umore''. ''Dal suo
stato
matricolare - aveva ribattuto la polizia - si evince che tanto
la
gastrite eritematosa che il disturbo d'ansia erano insorte in
epoca
antecedente al 1999, rinvenendosi assenze per tali ragioni
fin alla fine
degli anni Settanta. Tra il gennaio 1999 e
l'aprile 2004 il ricorrente
maturava 574 giorni di assenza, di
cui 356 per malattie non afferenti in
alcun modo con le
patologie ascritte al presunto mobbing''.
''La mancata
prestazione del servizio da parte del ricorrente
- si legge ancora negli atti
- non puo' attribuirsi al mancato
riconoscimento della causa di servizio,
bensi' alla pregressa
dichiarazione di inidoneita'''.
(ANSA).
BRL
18-LUG-11 18:24 NNNN
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lunedì 18 luglio 2011
SANITA': CHIODI SOSPENDE TICKET IN ABRUZZO
SANITA': CHIODI SOSPENDE TICKET IN ABRUZZO =
L'Aquila, 18 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Stop ai ticket
anche in Abruzzo. Il presidente della Regione e Commissario ad acta
per la sanita', Gianni Chiodi, ha deciso di sospendere per 15 giorni
l'applicazione della quota fissa di 10 euro a ricetta, introdotta per
la specialistica ambulatoriale dalla Legge Finanziaria.
La decisione e' maturata oggi pomeriggio - fa sapere una nota
della Regione - nel corso della riunione a Pescara del tavolo tecnico
sulla sanita', dopo un'attenta valutazione dei riflessi negativi che
tale aumento porterebbe alle famiglie abruzzesi.
"Considero il ticket richiesto dal Governo eccessivo e
penalizzante - commenta Chiodi - soprattutto per i gruppi sociali piu'
deboli. Per questo ho deciso di congelarne, per il momento,
l'applicazione in attesa di un confronto con il Governo con cui
valutare la possibilita' di soluzioni alternative facendo forza
proprio sui risultati raggiunti dall'Abruzzo, in termini di
risanamento del debito e di equilibrio del bilancio".
(Sav/Col /Adnkronos)
18-LUG-11 18:50
NNNN
L'Aquila, 18 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Stop ai ticket
anche in Abruzzo. Il presidente della Regione e Commissario ad acta
per la sanita', Gianni Chiodi, ha deciso di sospendere per 15 giorni
l'applicazione della quota fissa di 10 euro a ricetta, introdotta per
la specialistica ambulatoriale dalla Legge Finanziaria.
La decisione e' maturata oggi pomeriggio - fa sapere una nota
della Regione - nel corso della riunione a Pescara del tavolo tecnico
sulla sanita', dopo un'attenta valutazione dei riflessi negativi che
tale aumento porterebbe alle famiglie abruzzesi.
"Considero il ticket richiesto dal Governo eccessivo e
penalizzante - commenta Chiodi - soprattutto per i gruppi sociali piu'
deboli. Per questo ho deciso di congelarne, per il momento,
l'applicazione in attesa di un confronto con il Governo con cui
valutare la possibilita' di soluzioni alternative facendo forza
proprio sui risultati raggiunti dall'Abruzzo, in termini di
risanamento del debito e di equilibrio del bilancio".
(Sav/Col /Adnkronos)
18-LUG-11 18:50
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MANOVRA. CGIL: OK REGIONI CONTRO IL TICKET, GOVERNO LI ABOLISCA
MANOVRA. CGIL: OK REGIONI CONTRO IL TICKET, GOVERNO LI
ABOLISCA
(DIRE) Roma, 18 lug. - "E' positiva, e va estesa, la decisione di
alcune regioni di 'congelare' l'applicazione dei superticket da
dieci euro: ora il governo li abolisca". E' quanto afferma il
segretario confederale della Cgil, Vera Lamonica, in merito alla
scelta assunta da diverse regioni di non applicare la misura dei
ticket sanitari introdotta dalla manovra economica.
La dirigente sindacale sottolinea positivamente la decisione
presa in queste ore da alcune regioni "per trovare una soluzione
che non scarichi sui cittadini il peso di una misura iniqua e
punitiva ma - aggiunge Lamonica - non e' giusto, ne' potra'
reggere a lungo, affidare la soluzione alle singole regioni che
sono gia' duramente colpite dai tagli della manovra".
Secondo il segretario confederale Cgil "spetta al governo
intervenire abolendo questa insopportabile tassa sui malati che
oltretutto - conclude Lamonica - danneggia il servizio sanitario
a favore del mercato privato della sanita'".
(Com/Rai/ Dire)
18:17 18-07-11
(DIRE) Roma, 18 lug. - "E' positiva, e va estesa, la decisione di
alcune regioni di 'congelare' l'applicazione dei superticket da
dieci euro: ora il governo li abolisca". E' quanto afferma il
segretario confederale della Cgil, Vera Lamonica, in merito alla
scelta assunta da diverse regioni di non applicare la misura dei
ticket sanitari introdotta dalla manovra economica.
La dirigente sindacale sottolinea positivamente la decisione
presa in queste ore da alcune regioni "per trovare una soluzione
che non scarichi sui cittadini il peso di una misura iniqua e
punitiva ma - aggiunge Lamonica - non e' giusto, ne' potra'
reggere a lungo, affidare la soluzione alle singole regioni che
sono gia' duramente colpite dai tagli della manovra".
Secondo il segretario confederale Cgil "spetta al governo
intervenire abolendo questa insopportabile tassa sui malati che
oltretutto - conclude Lamonica - danneggia il servizio sanitario
a favore del mercato privato della sanita'".
(Com/Rai/ Dire)
18:17 18-07-11
Viterbo, granata ritrovata in strada: senza esplosivo
Viterbo, granata ritrovata in strada: senza esplosivo
Polizia: da esercitazione, stata rimossa
Roma, 18 lug. (TMNews) - L'ordigno ritrovato in strada nel centro
di Viterbo una granata da esercitazione priva di carica
esplosiva, quindi innocua, e comunque rimossa: a spiegarlo, il
capo della mobile viterbese Fabio Zampaglione. Stamattina la
granata stat ritrovata in strada da un passante vicino piazza
Crispi e subito scattato il protocollo di sicurezza. Gli agenti
della mobile di Viterbo hanno messo in sicurezza l'area e
richiesto l'intervento - previsto da protocollo - degli
artificieri dell'esercito, che hanno rimosso la granata. "Si
tratta di una granata da esercitazione in plastica e alluminio,
priva di carica esplosiva in dotazione all'esercito negli anni
Ottanta", spiega il capo della mobile, sottolineando che sia
totalmente innocua ma come da prassi comunque scattato il
protocollo di sicurezza.
Gtu
181409 lug 11
Polizia: da esercitazione, stata rimossa
Roma, 18 lug. (TMNews) - L'ordigno ritrovato in strada nel centro
di Viterbo una granata da esercitazione priva di carica
esplosiva, quindi innocua, e comunque rimossa: a spiegarlo, il
capo della mobile viterbese Fabio Zampaglione. Stamattina la
granata stat ritrovata in strada da un passante vicino piazza
Crispi e subito scattato il protocollo di sicurezza. Gli agenti
della mobile di Viterbo hanno messo in sicurezza l'area e
richiesto l'intervento - previsto da protocollo - degli
artificieri dell'esercito, che hanno rimosso la granata. "Si
tratta di una granata da esercitazione in plastica e alluminio,
priva di carica esplosiva in dotazione all'esercito negli anni
Ottanta", spiega il capo della mobile, sottolineando che sia
totalmente innocua ma come da prassi comunque scattato il
protocollo di sicurezza.
Gtu
181409 lug 11
Aids: per trentenni che si infettano oggi stessa aspettativa di vita
AIDS: PER TRENTENNI CHE SI INFETTANO OGGI STESSA ASPETTATIVA VITA PERSONE
SANE =
GIOVANNI DI PERRI, GESTIONE OTTIMALE TERAPIA E' LA CHIAVE
Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un trentenne che
dovesse infettarsi oggi con l'Hiv puo' contare sulla stessa
aspettativa di vita di una persona sana. La chiave e' una terapia
ottimale, iniziata precocemente e seguita sempre". Lo ha evidenziato
Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di malattia infettive
dell'universita' di Torino, protagonista oggi alla sessione plenaria
della Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011, in corso a Roma.
"Fino a qualche anno fa - dice Di Perri all'Adnkronos Salute -
quando si scopriva che un paziente era sieropositivo, si tendeva a
rimandare l'inizio della cura antiretrovirale piu' in la' possibile,
in funzione della mancanza di sintomi e dei possibili effetti
collaterali generati dai farmaci. Oggi abbiamo finalmente i dati per
affermare che bisogna iniziare il trattamento il piu' precocemente
possibile, altrimenti i risultati sono peggiori e la spesa per i
medicinali aumenta. Tutti i prodotti che abbiamo a disposizione in
questo momento sono ugualmente efficaci se assunti regolarmente. Si
inizia con regimi piu' forti e poi, se si raggiungono determinati
obiettivi, si puo' consentire al paziente di prendere non piu' tre
pillole al giorno, ma due o anche una".
Sul fronte della prevenzione "abbiamo oggi una varieta' di
opzioni - ricorda Di Perri - che vanno dalla forma topica con il gel
vaginale antimicrobico, alla prevenzione orale con gli stessi farmaci
che si usano per la terapia, alle opzioni vaccinali che, nonostante
non siano quello 'scudo eterno' contro la malattia, cosa che la parola
'vaccino' richiama nel nostro immaginario, si stanno dimostrando
promettenti".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:43
AIDS: L'IMMUNOLOGO, CON MIX 'ARMI' ANTI-HIV PREVENZIONE PIU' EFFICACE =
Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il numero di
nuove infezioni sta calando, mentre quello delle persone che vivono
con Hiv e' stabile dal 2001. Per la prevenzione del virus dell'Aids e'
giunto il momento di considerare una combinazione di strategie,
biomediche e non, per rendere i risultati piu' efficaci e tangibili".
Lo ha spiegato Robin Shattock, immunologo dell'Imperial College di
Londra, oggi a Roma alla Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011.
"Fra le strategie non biomediche - ha spiegato l'esperto - ci
sono quelle orientate al cambiamento comportamentale e all'intervento
nei diversi gruppi sociali per ridurre il rischio e la vulnerabilita'
all'Hiv. Metodi applicati per quasi tre decenni, con successi alterni.
Essi includono la diagnosi e il trattamento della infezioni
sessualmente trasmesse, l'educazione sull'Hiv e sulla conoscenza dello
stato di sieropositivita', il marketing sociale sull'utilizzo del
condom, il cambiamento delle norme comportamentali, la prevenzione
della trasmissione del virus in gravidanza e lo scambio di siringhe
infette, la sicurezza delle trasfusioni, il controllo delle infezioni
ospedaliere e la protezione legale delle persone sieropositive".
"Tuttavia - ha proseguito Shattock - un certo numero di nuovi
strumenti biomedici ha dimostrato un successo variabile nelle
sperimentazioni controllate randomizzate, fra cui la circoncisione
maschile (37%), la somministrazione orale quotidiana di farmaci come
profilassi prima dell'esposizione (Prep orale) da uomini Hiv-negativi
che hanno rapporti sessuali con altri uomini (44%), l'utilizzo di un
gel vaginale (39%), un regime 'prime boost' di vaccinazione per l'Hiv
(31%), il tempestivo e precoce utilizzo della terapia antiretrovirale
(T4P) in persone con Hiv, che ha dimostrato una riduzione del 96%
della possibilita' di trasmissione eterosessuale a un partner non
sieropositivo. Gli approcci che devono essere studiati ora includono
una valutazione della circoncisione maschile combinata all'uso di gel
microbicidi nelle partner femminili, il T4P per i partner infetti e la
Prep orale per i partner Hiv-negativi".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:44
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GIOVANNI DI PERRI, GESTIONE OTTIMALE TERAPIA E' LA CHIAVE
Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un trentenne che
dovesse infettarsi oggi con l'Hiv puo' contare sulla stessa
aspettativa di vita di una persona sana. La chiave e' una terapia
ottimale, iniziata precocemente e seguita sempre". Lo ha evidenziato
Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di malattia infettive
dell'universita' di Torino, protagonista oggi alla sessione plenaria
della Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011, in corso a Roma.
"Fino a qualche anno fa - dice Di Perri all'Adnkronos Salute -
quando si scopriva che un paziente era sieropositivo, si tendeva a
rimandare l'inizio della cura antiretrovirale piu' in la' possibile,
in funzione della mancanza di sintomi e dei possibili effetti
collaterali generati dai farmaci. Oggi abbiamo finalmente i dati per
affermare che bisogna iniziare il trattamento il piu' precocemente
possibile, altrimenti i risultati sono peggiori e la spesa per i
medicinali aumenta. Tutti i prodotti che abbiamo a disposizione in
questo momento sono ugualmente efficaci se assunti regolarmente. Si
inizia con regimi piu' forti e poi, se si raggiungono determinati
obiettivi, si puo' consentire al paziente di prendere non piu' tre
pillole al giorno, ma due o anche una".
Sul fronte della prevenzione "abbiamo oggi una varieta' di
opzioni - ricorda Di Perri - che vanno dalla forma topica con il gel
vaginale antimicrobico, alla prevenzione orale con gli stessi farmaci
che si usano per la terapia, alle opzioni vaccinali che, nonostante
non siano quello 'scudo eterno' contro la malattia, cosa che la parola
'vaccino' richiama nel nostro immaginario, si stanno dimostrando
promettenti".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:43
AIDS: L'IMMUNOLOGO, CON MIX 'ARMI' ANTI-HIV PREVENZIONE PIU' EFFICACE =
Roma, 18 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il numero di
nuove infezioni sta calando, mentre quello delle persone che vivono
con Hiv e' stabile dal 2001. Per la prevenzione del virus dell'Aids e'
giunto il momento di considerare una combinazione di strategie,
biomediche e non, per rendere i risultati piu' efficaci e tangibili".
Lo ha spiegato Robin Shattock, immunologo dell'Imperial College di
Londra, oggi a Roma alla Conferenza internazionale sull'Aids Ias 2011.
"Fra le strategie non biomediche - ha spiegato l'esperto - ci
sono quelle orientate al cambiamento comportamentale e all'intervento
nei diversi gruppi sociali per ridurre il rischio e la vulnerabilita'
all'Hiv. Metodi applicati per quasi tre decenni, con successi alterni.
Essi includono la diagnosi e il trattamento della infezioni
sessualmente trasmesse, l'educazione sull'Hiv e sulla conoscenza dello
stato di sieropositivita', il marketing sociale sull'utilizzo del
condom, il cambiamento delle norme comportamentali, la prevenzione
della trasmissione del virus in gravidanza e lo scambio di siringhe
infette, la sicurezza delle trasfusioni, il controllo delle infezioni
ospedaliere e la protezione legale delle persone sieropositive".
"Tuttavia - ha proseguito Shattock - un certo numero di nuovi
strumenti biomedici ha dimostrato un successo variabile nelle
sperimentazioni controllate randomizzate, fra cui la circoncisione
maschile (37%), la somministrazione orale quotidiana di farmaci come
profilassi prima dell'esposizione (Prep orale) da uomini Hiv-negativi
che hanno rapporti sessuali con altri uomini (44%), l'utilizzo di un
gel vaginale (39%), un regime 'prime boost' di vaccinazione per l'Hiv
(31%), il tempestivo e precoce utilizzo della terapia antiretrovirale
(T4P) in persone con Hiv, che ha dimostrato una riduzione del 96%
della possibilita' di trasmissione eterosessuale a un partner non
sieropositivo. Gli approcci che devono essere studiati ora includono
una valutazione della circoncisione maschile combinata all'uso di gel
microbicidi nelle partner femminili, il T4P per i partner infetti e la
Prep orale per i partner Hiv-negativi".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
18-LUG-11 13:44
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"..ha detto una signora che al Cup dell'ospedale Galliera ha appena pagato gli esami del sangue per la madre 48,16 euro -. Questa manovra e' veramente vergognosa, visto che come al solito colpisce i piu' deboli mantenendo inalterati i privilegi dei piu' ricchi''.
MANOVRA:LIGURIA,AL VIA TICKET ANCHE 50 EURO PER TEST SANGUE
(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - L'applicazione del ticket di 10
euro sulla diagnostica non piace proprio ai genovesi che da
stamani rischiano di pagare un esame del sangue anche 50 euro,
stante il ticket gia' esistente che puo' arrivare a 36,12 euro.
Nessuna sorpresa invece per l'imposizione del ticket da 25
euro sui codici bianchi: ''E' un ticket gia' consolidato per noi
- ha detto il direttore sanitario dell'ospedale Galliera, dottor
Roberto Tramalloni - visto che e' entrato in vigore con l'ultima
Finanziaria Prodi''. (ANSA).
CH
18-LUG-11 12:29 NNNNMANOVRA: LIGURIA;AL VIA TICKET,ANCHE 50 EURO PER TEST SANGUE (2)
(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - La quota aggiuntiva di 10 euro
sull'impegnativa del medico per gli esami del sangue, per
esempio, e' il balzello piu' ostico.
''Immagino che i piu' colpiti per questa decisione siano le
fasce piu' deboli - ha detto una signora che al Cup
dell'ospedale Galliera ha appena pagato gli esami del sangue per
la madre 48,16 euro -. Questa manovra e' veramente vergognosa,
visto che come al solito colpisce i piu' deboli mantenendo
inalterati i privilegi dei piu' ricchi''.
Stesso clima all'ospedale San Martino, una struttura
attraversata da 20 km di viali interni attraverso tre ettari di
bosco e che impiega oltre 3.500 dipendenti. E' l'ospedale
metropolitano che richiama il maggior numero di pazienti da
tutta Italia e dall'estero. Ma anche qui i ticket aumentati non
vanno proprio giu'. ''Non ne voglio parlare - ha detto un
paziente che stamani doveva eseguire una tac e che si e'
ritrovato il 10% in piu' di ticket -, poi la chiamano sanita'
pubblica. A questo punto, pagare per pagare, preferisco
andarmene dal privato cosi' non aspetto due mesi per un esame
diagnostico''.
C'e' chi invece pur non risultando nullatenente dichiara di
non poter pagare: ''Aspetto che mi mandino il bollettino a casa
- ha detto un giovane uomo -: sono in affitto e non ho nemmeno
la macchina di proprieta'. Voglio proprio vedere cosa mi vengono
a pignorare''. (ANSA).
CH
18-LUG-11 13:08 NNNN
Corte dei Conti "...Sul punto si sottolinea che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ormai da tempo avuto modo di delineare e precisare i connotati del c.d. "danno da disservizio": tale peculiare figura di danno si registra ogni qualvolta si sia verificato un "disservizio" ("disservizio nella mancata resa della prestazione dovuta", ovvero "disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni", ovvero "disservizio da mancata resa del servizio") e questo sia da ricollegarsi alla condotta commissiva od omissiva, dolosa o gravemente colposa, di un amministratore o dipendente pubblico che ha prodotto effetti distorsivi e negativi sulla gestione di un pubblico servizio...."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE TOSCANA
composta
dai seguenti magistrati:
Francesco PEZZELLA
Presidente
Carlo
GRECO Consigliere
Leonardo VENTURINI
Consigliere relatore
ha
emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.
58585/R del registro di segreteria, ad istanza della Procura
regionale nei confronti del Sig. #################
#################, nato a -
Visti gli atti introduttivi del
giudizio;
Visti gli altri atti e
documenti della causa;
Tenutasi la pubblica udienza il
giorno 24 novembre 2010, con la presenza del PM VPG. Rosaria
Acheropita Mondera per la Procura regionale e l’avv.to Damiani
su delega dell’avv.to Lattanzi per il convenuto.
Visto l’art.132 c.p.c. (così
come modificato dall’art.45, comma 17, legge n.69/09) da
ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto
del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di
questa Sezione nn. 151/10 - 204/10 - 259/10 – 262/10);
SVOLGIMENTO MOTIVAZIONALE
I.
La Procura innanzi a questa Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti ha citato innanzi a questa Sezione il convenuto
sopra indicato a
comparire in giudizio con pretesa di condanna al pagamento a
favore del Ministero dell'Interno, della somma di €11.237,80
(undicimila duecentotrentasette euro e ottanta centesimi), di
cui € 1.237,80 a titolo di danno patrimoniale diretto ed €
10.000,00 per danno all'immagine, patrimonialmente valutabile,
oltre interessi e rivalutazione, o di quella diversa somma che
risultasse in corso di causa, aumentata degli interessi legali a
decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del
patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo
soddisfacimento delle ragioni del creditore e con le spese del
giudizio.
Nell’atto di citazione in
giudizio, si legge che l’attività inquirente della Procura ha
avuto inizio a seguito di nota prot. n. Ill - BO/2.8 - D/761 del
3 marzo 1998,con la quale il Direttore dell'Ufficio Ispettivo
per le Regioni Emilia Romagna e Toscana, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, ha segnalato alla
medesima Procura l'esistenza di un procedimento penale a carico
dell'Ispettore ################# ################# ed altri
dipendenti della Polizia
di Stato (################# #################,
################# ################# e #################
#################), in servizio presso la Questura di
################# #################.
I poliziotti sopra indicati,
sono stati rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli
61 n. 9, 81 cpv, 110, 328 comma 1°, 379 del codice penale per
avere "nella loro qualità di pubblici ufficiali, appartenenti
alla Squadra Mobile della Questura di #################
#################, in concorso tra loro e con più omissioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, indebitamente
rifiutato il sequestro di un numero imprecisabile di carte di
credito di illecita provenienza nonché la denuncia di
################# #################, possessore ed utilizzatore
di esse carte".
Oltre a tali delitti, commessi
in concorso tra loro, i poliziotti summenzionati, sono stati
rinviati anche per altri delitti, e precisamente, l'Ispettore
################# ################# "per aver costretto o,
comunque, indotto ################# ################# a dargli
indebitamente, in tempi diversi, un apparecchio telefonico
cellulare del tipo NEC P 300, una somma di denaro di ammontare
non precisato, nonché l'assegno n. #################, tratto
dalla Banca Toscana dell' importo di £ 3.000.000";
l'Assistente Capo
################# ################# "per avere illecitamente
ceduto a ################# ################# sostanza
stupefacente del tipo hashish per un quantitativo imprecisabile
e per avere costretto o, comunque, indotto #################
################# a dare indebitamente al ################# un
apparecchio telefonico cellulare del tipo SKI LINC: l'Assistente
Capo ################# ################# "per avere costretto o,
comunque, indotto ################# ################# a dargli
indebitamente la somma di £ 3.000.000, in denaro contante"; "per
avere, millantando credito presso funzionari del Servizio
Centrale Operativo della
Polizia di Stato, ricevuto da #################
#################, quale prezzo della propria mediazione al fine
di interessarsi presso quella struttura, relativamente alla
posizione del detenuto ################# #################,
nonché a quella dello stesso #################
#################, la somma di £ 1.000.000, in denaro contante";
e "per avere, in qualità di pubblico ufficiale appartenente alla
Squadra Mobile della Questura di #################
#################, formando un verbale di spontanee
dichiarazioni rese dal detenuto #################
#################, successivamente trasmesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di #################
#################, attestato falsamente, nell'esercizio delle
sue funzioni, di avere ricevuto dal #################
################# dichiarazioni in realtà da costui mai
rese".
Il procedimento penale a carico
dei poliziotti sopra indicati ha avuto il seguente esito:
sentenza n. 488 del 14 novembre
2002 del Tribunale di #################: #################
################# e ################# #################
condannati alla pena di anni tre di reclusione;
################# ################# e #################
################# condannati alla pena due anni e mesi sei di
reclusione;
sentenza n. 1351 del 13 giugno
2008 della Corte d'Appello di Genova: non doversi procedere nei
confronti di ################# #################,
################# #################, #################
################# e ################# ################# per
intervenuta prescrizione; ################# #################
condannato a mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo
9) “per avere, in qualità di pubblico ufficiale appartenente
alla Squadra Mobile della Questura di #################
#################, formando una dichiarazione di servizio
indirizzata al Dirigente della Squadra Mobile e da questi
trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
################# #################, attestato falsamente, nell
'esercizio delle sue funzioni, di essere stato contattato
telefonicamente a mezzo del cellulare personale da
################# #################, persona ricercata,
omettendo di segnalare, peraltro, le dichiarazioni ricevute di
presenza dal predetto ################# #################,
nonché il fatto stesso di aver incontrato il #################
################# durante la di lui latitanza”.
Rileva la Procura, fornendo
prova con la diffusione della vicenda sulla stampa, che il caso
giudiziario in questione ha suscitato molto interesse e scalpore
nell'opinione pubblica.
In conseguenza dei predetti
fatti, il Ministero dell'Interno ha subito vari danni: danno da
violazione del rapporto sinallagmatico, da disservizio ed
all'immagine.
La sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 1351 del 13 giugno 2008, passata in
giudicato in data 31 ottobre 2008, in riforma della sentenza di
1° grado emessa dal Tribunale di #################, ha
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di
################# #################, #################
#################, ################# ################# e
################# ################# per intervenuta
prescrizione, relativamente ai reati agli stessi contestati di
cui agli articoli 317, 328. 379, 648 del codice penale;
ad avviso della Procura (ed in
tal senso si delimita l’ambito della presente controversia),
alla data del presente giudizio, quindi, può fondatamente e
tempestivamente esercitarsi solo l'azione amministrativa nei
confronti dell'Assistente Capo #################
#################, condannato dalla richiamata sentenza della
Corte d'Appello di Genova ad mesi otto di reclusione per il
delitto di cui all'articolo 479 del codice penale (per false
attestazioni relative ai rapporti del suddetto poliziotto con il
Sig. ################# #################, latitante). La
sentenza della Corte d’Appello è passata in giudicato il 30
ottobre 2008. In conclusione la Procura chiede che sia
riconosciuto e rifuso il danno per interruzione del rapporto
sinallagmatico con la PA, danno da disservizio e danno
all’immagine delle Forze dell’Ordine.
Il convenuto si difende
affermando che i reati che determinerebbero la gravità dei fatti
sono caduti in prescrizione, mentre la Procura motiva le sue
richieste soprattutto in relazione a questi crimini, poi
rappresenta il suo “curriculum” professionale, ricco di
benemerenze ed attestati di professionalità.
II.
Alla stregua di quanto sopra, si deve riconoscere fondata
l’azione della Procura.
Innanzitutto è presente il
danno da disservizio essendo provato, dalla documentazione
penale versata in atti, benché la Corte d’Appello abbia dovuto
dichiarare la prescrizione (ma non l’assoluzione, che è un
“prius” nelle pronunce penali, donde il convincimento e le prove
della colpevolezza del ################# e dei suoi colleghi dei
reati ascrittigli e sopra descritti) il comportamento infrattivo
dei doveri di servizio del convenuto.
A dimostrazione di ciò, ovvero
della perpetrazione di fatti criminosi da parte dello
#################, si cita passaggio
della sentenza n. 1351 del 2008
della Corte d'Appello di Genova, dalla quale risulta che "dalle
risultanze processuali è emerso con certezza che tra il
################# (latitante ) e gli imputati (
#################, #################, ################# e
################# ) s'era instaurato un rapporto confidenziale"
e che "tutti gli imputati sapevano dell’utilizzo illecito delle
carte di credito da parte del #################".
Il danno da disservizio è,
ontologicamente, danno patrimoniale. Esso presuppone che sia
provata una distorsione dell'azione pubblica rispetto al fine
cui l'azione stessa deve essere indirizzata.
Sul punto si sottolinea che la
giurisprudenza della Corte dei Conti ha ormai da tempo avuto
modo di delineare e precisare i connotati del c.d. "danno da
disservizio": tale peculiare figura di danno si registra ogni
qualvolta si sia verificato un "disservizio" ("disservizio nella
mancata resa della prestazione dovuta", ovvero "disservizio da
illecito esercizio di pubbliche funzioni", ovvero "disservizio
da mancata resa del servizio") e questo sia da ricollegarsi alla
condotta commissiva od omissiva, dolosa o gravemente colposa, di
un amministratore o dipendente pubblico che ha prodotto effetti
distorsivi e negativi sulla gestione di un pubblico servizio.
In un tale contesto, il
disservizio viene a qualificarsi - in presenza di strutture ed
organizzazioni pubbliche, i cui relativi costi ed investimenti
sono finalizzati e giustificati dalle attese di utilità dei
corrispondenti benefici previsti - come il mancato
raggiungimento delle utilità e dei fini che erano stati previsti
ed ipotizzati come normalmente ed ordinariamente ritraibili
sulla base delle quantità delle risorse economiche investite e,
quindi, nei maggiori oneri, a carico della collettività, a
seguito della mancata utilità ritraibile dalle somme spese, per
effetto della disorganizzazione del servizio (Sez. Giurisd. Reg.
Umbria, Sent. 511/R/2001).
Inoltre, il convenuto, con il
suo comportamento, ha contemporaneamente sospeso il sinallagma
fra la retribuzione percepita e il servizio di ordine pubblico
che doveva prestare alla collettività in relazione al contratto
cui era legato con il Ministero dell’Interno.
A seguito della sentenza di
condanna di primo grado, emessa dal #################, il danno
è stato quantificato, in via equitativa, nella somma di €
1.237,80, di cui € 918,60 dovuto alla violazione del rapporto
sinallagmatico, corrispondente alla retribuzione, indebitamente
percepita dal poliziotto, per le ore utilizzate per compiere,
durante l'attività di servizio, i fatti delittuosi sopra
indicati ( calcolato moltiplicando la retribuzione media
giornaliera, pari ad € 45,93, con le giornate di servizio
utilizzate per compiere i reati, n. 20 ) ed € 319.20 per danno
da disservizio, consistente nell'aggravio dei carichi di lavoro
della Questura di ################# #################,
affrontato attraverso l'espletamento di lavoro straordinario da
parte del personale in servizio, in conseguenza della prolungata
assenza dal servizio dell’interessato, per l'applicazione delle
misure interdittive, disposte nei suoi riguardi, nonché dei
provvedimenti di sospensione cautelare che sono stati adottati
in relazione alla vicenda “ de qua”.
Oltre al predetto danno, in
conseguenza della condotta delittuosa degli interessati,
l'Amministrazione Pubblica ha subito indubbiamente anche un
danno all'immagine della stessa, che la Procura ritiene
quantificabile, equitativamente, in € 40.000,00, dalla
complessiva vicenda con più soggetti sottoposti a giudizio
penale, di cui un quarto viene attribuito dalla Procura alla
condotta delittuosa dell'Assistente Capo #################
#################.
Dal comportamento del Sig.
#################, quindi, è stato causato – secondo l’accusa
della Procura che il Giudicante ritiene corretta - all'Erario
un danno pari a € 11.237,80 di cui € 1.237,80 a titolo di danno
patrimoniale diretto ed € 10.000.00 per danno all'immagine,
patrimonialmente valutabile, oltre interessi e rivalutazione.
Occorre però soffermarsi più
approfonditamente sul danno all’immagine, dopo la novella di cui
all’art. 17, comma 30, D.L. 78/2009 conv. in L. 102/209. La
novella legislativa è stata approfonditamente esaminata nella
sentenza n. 90 del 2011 cui si rinvia per “relationem”,
valutando i dicta della Consulta ( sentenza n. 355 del 2010),
seppur non ritenendo vincolanti questi nell’ambito di una
sentenza interpretativa di rigetto.
Orbene, alla stregua
dell’interpretazione data dalla Sezione si giunge alle seguenti
conclusioni:
quanto ai reati contro la PA,
concussione, omissione di atti di ufficio, non essendovi
sentenza passata in giudicato, non è possibile ravvisare un
danno all’immagine, alla stregua della doverosa applicabilità
dell’art 7 della L. 97 del 2001, come prescritto dal prefato
art. 17 comma 30. Ma il richiamo all’art. 129 delle disposizioni
di attuazione del c.p.p. rendono sanzionabile, se vi sono i
presupposti, il reato di favoreggiamento (379 c.p. reato contro
l’Amministrazione della giustizia) e quello di falsa
attestazione di cui all’art 479 c.p., contro la fede pubblica,
reato su cui, peraltro vi è condanna passata in giudicato che,
quindi – mentre per il precedente reato ci si è basati, nel
convincimento di colpevolezza sugli atti penali – ex art. 651
c.p.p.fa stato circa la commissione del fatto da parte
dell’imputato (qui convenuto) e del suo stato di colpevolezza.
Danno all’immagine poi vi è stato, stante il “clamor fori”
ovvero lo sconcerto creato nell’opinione pubblica, e il rischio
di effetti emulativi o scoraggianti nei confronti del contesto
professionale operativo.
Sulle somme per cui è condanna
va calcolata la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI),
a decorrere dalla data di verificazione dell’evento dannoso che,
nella fattispecie, va individuata nella data (marzo 1998) mese
in cui è terminato il comportamento illecito dello
#################, sottoposto a procedimento penale, fino alla
data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta
pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra
rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino
all’effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione
collegiale, definitivamente decidendo
Condanna
#################
#################, in atti e sopra meglio individuato nei
sensi e per le somme di cui in parte motiva, ammontanti ad euro
11.237,80 (undicimiladuecentotrentasette/80), oltre interessi e
rivalutazione monetaria sempre come in parte motiva.
Con condanna alle spese
liquidate in euro 253,83..=(Euro duecentocinquantatre/83.=)
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del 24 novembre 2010 e del 7 febbraio 2011.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to L. VENTURINI
F.to F. PEZZELLA
Depositata
in Segreteria il 6 LUGLIO 2011
p.IL
DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola Altini
|
Corte dei Conti "...Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta...P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
in composizione
monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.
57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da
################# – nato a -, rappresentato e difeso dall’avv.
-– avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 10855,
datato 24.02.2003, nonché nei confronti del Ministero
dell’Economia e dell’INPDAP.
Udite, nella
pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la
dott.ssa Caira
per l’INPDAP.
Non rappresentati i
dicasteri.
Visti gli atti ed i
documenti della causa;
Visto il D.L.
15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L.
23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge
27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già
appartenente alla
Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità
fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n.
10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui
sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a
tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa
p.p.o. in quanto le medesime non
comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini
dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta.
Ulteriori memorie pervenivano il 20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2. Il Ministero
dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare il
mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3. L’INPDAP, a sua
volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva,
chiede il rigetto del ricorso.
4. A
conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso
della quale entrambe le intervenute si riportano agli atti -
questo Giudice, ai sensi dell’art. 429
c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente
decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è
da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato
art. 420 c.p.c., l’impossibilità del
tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti
tutte le parti.
2. Per giurisprudenza
consolidata (vgs. 3^ sez.
centr. n. 13621/2002; sez.
giur. Toscana
nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della
Polizia di Stato,
il diritto a percepire il trattamento di
P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della
legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale
delle FF.AA. e delle FF.PP. ad
ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo
prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza
da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che
si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di
quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto,
dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto,
in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della
dispensa dal servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione
quinquennale, ha validità interruttiva
la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che
sollecita la revisione, in autotutela
del provvedimento, ora impugnato e relativo alla sua iniziale
istanza del 18.121996.
3. Su quanto dovuto
spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria,
ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione dei
singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel
senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove
l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi
(SS.RR. 10/2002).
4. Non è accolta la
richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP in
quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5. Attesa la chiarezza
della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità
della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in
mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più
IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione
soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – in composizione
monocratica – definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57809
PC), proposto da ################# nei confronti del Ministero
dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei
suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il
conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di
cessazione dal servizio.
Segue il
riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone la trasmissione degli
atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di
competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali,
pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a carico
dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, nella
Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In esito alla riserva ivi
contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di
Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla
Segreteria, per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to
Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
IL
DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola
Altini
|
Corte dei Conti "...E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa. A seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli obblighi di servizio...."
SENT.
N. 998/2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti
magistrati:
dott. Ivan DE
MUSSO Presidente
dott. Agostino
BASTA Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore
regionale per il Lazio avverso
il sig. #################
################# #################, rappresentato e difeso
dall'avv. -
Uditi, nella pubblica udienza
del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Antonella Cirillo:
il giudice relatore cons. dott.
Marcovalerio Pozzato;
il Pubblico Ministero nella
persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv. Eugenio
#################, per il convenuto.
Esaminati tutti gli atti e i
documenti del fascicolo processuale.
FATTO
L’atto di citazione della
Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che
a carico del convenuto, in qualità di dipendente della
Polizia di Stato,
è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione,
da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali
giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non
sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta Procura ha in particolare
individuato, a seguito di comunicazioni (note prot.
72602.1.2.8.5/20 e 72602.1.2.8.5/43 in data 18.5.2006 e
5.12.2009 del Ministero dell'Interno – Questura di Roma), la
sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo (monetario) delle
giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo
#################, che ha allegato malattie non sussistenti o
comunque non inabilitanti;
danno da disservizio e danno
all’immagine.
Rileva parte attrice che lo
#################, titolare di partita IVA N. --, gestiva
un'attività di affittacamere insieme al carabiniere
################# #################, condannato, nel medesimo
contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione
giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in
giudicato).
Dalla documentazione in atti si
evince che, a seguito di accurata verifica (cfr. citate
informative della Questura di Roma; verbali di indagini delegate
dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione
di #################), il predetto convenuto si dedicava, nei
giorni in cui aveva allegato infermità (febbraio, marzo, aprile
e giugno 2005), a attività connesse alla propria piccola azienda
di B&B.
In tali giorni lo
#################, specificamente, ben lungi di trovarsi
immobilizzato a casa, affittava e conduceva furgoni (anche per
lunghi percorsi), acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri
e suppellettili, venendo fotografato, con il sodale sig.
#################, intento a svolgere (fuori dalla propria
abitazione) attività non meglio identificate.
Il pregiudizio erariale è stato
quantificato negli importi corrispondenti alle retribuzioni
indebitamente percepite dallo ################# nei periodi di
illegittima assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme –
quantificate mediante valutazione equitativa del danno ex art.
1226 c.c. - relative a:
-danno da disservizio,
consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento
dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione all’immagine
dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della
gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle
funzioni assolte e del grado rivestito, in relazione all'art.
55-quinquies del D. Lgs. 165/2001 (€ 5.000,00).
In tal modo qualificati i danni
derivanti dalle riferite vicende - sulla base dei documenti in
atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti
sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig.
#################, invitato dall’organo inquirente (11.6.1010),
ai sensi dell’art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato
dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni con
riferimento alle sue presunte responsabilità in merito alle
illegittime assenze dal servizio.
Lo #################, presa
visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto
pervenire proprie controdeduzioni.
Con atto di citazione del
31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto incolpato veniva
evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo
danno erariale di € 11.911,00.
Il convenuto si è ritualmente
costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di comparsa di
risposta, con il patrocinio dell'avv. -
Ha nell'ordine prospettato i
seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente, il difetto di
condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità
in relazione all'azione di responsabilità per danni all'immagine
alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di conseguenza, in via
preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel merito, l'infondatezza
dell'azione di responsabilità per inconsistenza dell'apparato
probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima
avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria
pretesa secondo le regole del processo civile;
-in tale prospettiva, il
semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla Polizia
Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art.
163 c.p.c.;
-sussiste ampia documentazione
medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal convenuto.
Chiede conclusivamente il
convenuto:
-che venga dichiarata
improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità
erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in subordine, respingere nel
merito la domanda attorea.
All’odierna pubblica udienza il
P.M. ha pienamente confermato la richiesta risarcitoria,
puntualizzando che:
-ricorre nelle vicende in
questione una fattispecie legale tipica di danno all'immagine
della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono puntualmente indicate, ai
sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a carico del
convenuto;
-nei fatti di causa non si pone
un problema di falsità materiale della certificazione medica, ma
di dichiarazione al medico non coerente con la realtà;
-sono da rinvenirsi, nel
comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti non di
semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario
di induzione in errore.
Per converso l'avv.
################# ha chiesto la reiezione della domanda attorea
in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito,
specificando che:
-la fattispecie in esame è in
realtà sussumibile in contesto penale;
i fatti che si assumono
accertati (peraltro con modalità non fidefacenti) sono
completamente disconosciuti dallo #################;
-non risulta formata la prova
in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv. #################
conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa
di costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la
gradazione del quantum eventualmente posto a carico del
convenuto.
D I R I T T O
Ritiene il Collegio di
delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni
relative alla nullità della citazione ovvero
dell'inammissibilità della pretesa attorea.
Manifestamente priva di
giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della
citazione per violazione dell'art.
163 c.p.c..
All’uopo deve rilevarsi che,
nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve escludersi la
nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza
dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la
fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive
alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez.
Umbria, sent. n. 540 in data 18.11.2004).
Nel caso di specie, appaiono
chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso causale fra
la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché
le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova altresì rammentare che
nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione
sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto
al processo civile che a quello penale), sia il principio del
giusto processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini
dell’accertamento della responsabilità amministrativa, è
necessario fornire mezzi di prova (nella specie forniti) che
sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez.
Abruzzo, sent. n.
663/2004)
In secondo luogo, è stata
avanzata eccezione di nullità della citazione con riferimento
alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o
ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità
per danni all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale
irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del
D.L. 78/2009.
Osserva il Giudicante che, in
virtù della disposizione citata, qualora non si sia in presenza
di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad
azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine
della P.A. (cfr., per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent.
19/2011).
Giova rammentare che il
Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle
Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo
rispetto alla richiesta di risarcimento di danno all'immagine
della P..A. (connotato, peraltro, da profili più sanzionatori
che risarcitori).
La giurisprudenza ha infatti
evidenziato che il risarcimento del danno all'immagine della
P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando sussista il
presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del
pubblico funzionario.
La coerenza di fondo del quadro
normativo in esame è dimostrato dal fatto che l'art. 17, c.
30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento del
danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso
del termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L.
20/1994, è "sospeso fino alla conclusione del procedimento
penale".
L'eccezione defensionale
relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno
all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella
specie, una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del
convenuto per i medesimi fatti: giova notare, altresì, che il
medesimo art. 55-quinques del D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla
Procura procedente) postula la necessità, ai fini del
risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza
penale di condanna.
Deve essere quindi dichiarata
l'inammissibilità parziale della citazione, limitatamente alla
pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto
dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel merito, la richiesta
risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di parziale
accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico il
danno provocato dal sig. ################# all’Amministrazione
dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con
previsione ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la
condotta del convenuto ed il danno arrecato, così come è
risultato dalla documentazione acquisita in via istruttoria.
Lo ################# ha
consapevolmente dichiarato ai medici competenti la propria
inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere
proprie attività (peraltro in violazione degli obblighi di
esclusività di prestazioni lavorative in favore della
Polizia di Stato,
presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente, nei periodi di
illegittima assenza contestati (23.2-4.3.2005; 5.3-14.3.2005;
31.3-6.4.2005; 12.4-26.4.2005; 26.6-2.7.2005) lo
#################, che avrebbe dovuto giacere a riposo,
affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi),
acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri e suppellettili, e
svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio
identificate (presumibilmente connesse alla ristrutturazione di
un appartamento destinato all'affitto turistico).
Tali attività del convenuto
sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito durante
specifiche indagini:
-documenti relativi al noleggio
di furgone da parte dello ################# (unico guidatore
autorizzato);
-documenti relativi
all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di
credito in prossimità di #################;
-reperti fotografici dello
#################, colto in attività non meglio identificate nel
quartiere Prati di Roma.
Risulta in sostanza dimostrato,
conformemente a quanto dedotto dalla procedente Procura, che il
convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili con le
patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi
di reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere completamente disattese le
deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico a carico dello
#################: la circostanza di un giudizio diagnostico di
lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non
costituisce causa di giustificazione né di attenuazione della
responsabilità dedotta innanzi a questa Corte.
Le retribuzioni afferenti ai
periodi di assenza dal servizio sono state quindi corrisposte
dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in
buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un
furgone, da lui stesso noleggiato), prestasse attività economica
remunerata, fra l'altro in dolosa violazione del principio di
esclusività del rapporto di impiego in essere: ciò esclude
qualunque giustificazione alla corresponsione degli emolumenti
medesimi.
La giurisprudenza di questa
Corte è costante nel ritenere che, in materia di percezione di
somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile nell’ammontare
degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di
corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto
di assenze arbitrarie dal servizio (cfr. Sez.
Umbria, sent. n.
445/2005, Sez. Emilia
Romagna, sent. n. 581/2007).
E' principio ormai consolidato
in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della
retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base
di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal
contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A seguito della condotta del
convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica
Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli
obblighi di servizio.
E’ dunque ostensiva la
responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di servizio
da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente
dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia
per assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10,
come da conteggi effettuati dall’Amministrazione dell'Interno
(cfr. informative agli atti della Questura di Roma, in relazione
agli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze in
questione).
Non può invece trovare
accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del c.d. “
danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti
sopraesposti.
Rileva questo Giudicante, in
adesione all'indirizzo giurisprudenziale già chiaramente
delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che
parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione
dell'Interno ha sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi
che sarebbero stati di pertinenza dello #################: di
conseguenza, mancando la specifica prova circa l'effettivo
incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo
detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo
Collegio non può procedere alla valutazione equitativa
dell'affermata posta di danno erariale.
In conclusione, la pretesa
attorea si appalesa fondata quanto al danno correlato agli
emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e
meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente
pronunciando
DICHIARA
l'inammissibilità della
citazione con riferimento al risarcimento per lesione
all'immagine della P.A.
RESPINGE
la richiesta attorea con
riferimento al risarcimento per “danno da disservizio”
CONDANNA
il signor #################
################# ################# al pagamento in favore del
Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10)
comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della
sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino
all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al
pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione
della sentenza si liquidano in euro 239,70
(duecentotrentanove/70).
Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to dott. Marcovalerio Pozzato
F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato in Segreteria
mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to dott. Francesco MAFFEI
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE (Link diretto al sito dell'autore)
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