SENT.
N. 998/2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti
magistrati:
dott. Ivan DE
MUSSO Presidente
dott. Agostino
BASTA Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore
regionale per il Lazio avverso
il sig. #################
################# #################, rappresentato e difeso
dall'avv. -
Uditi, nella pubblica udienza
del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Antonella Cirillo:
il giudice relatore cons. dott.
Marcovalerio Pozzato;
il Pubblico Ministero nella
persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv. Eugenio
#################, per il convenuto.
Esaminati tutti gli atti e i
documenti del fascicolo processuale.
FATTO
L’atto di citazione della
Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che
a carico del convenuto, in qualità di dipendente della
Polizia di Stato,
è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione,
da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali
giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non
sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta Procura ha in particolare
individuato, a seguito di comunicazioni (note prot.
72602.1.2.8.5/20 e 72602.1.2.8.5/43 in data 18.5.2006 e
5.12.2009 del Ministero dell'Interno – Questura di Roma), la
sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo (monetario) delle
giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo
#################, che ha allegato malattie non sussistenti o
comunque non inabilitanti;
danno da disservizio e danno
all’immagine.
Rileva parte attrice che lo
#################, titolare di partita IVA N. --, gestiva
un'attività di affittacamere insieme al carabiniere
################# #################, condannato, nel medesimo
contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione
giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in
giudicato).
Dalla documentazione in atti si
evince che, a seguito di accurata verifica (cfr. citate
informative della Questura di Roma; verbali di indagini delegate
dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione
di #################), il predetto convenuto si dedicava, nei
giorni in cui aveva allegato infermità (febbraio, marzo, aprile
e giugno 2005), a attività connesse alla propria piccola azienda
di B&B.
In tali giorni lo
#################, specificamente, ben lungi di trovarsi
immobilizzato a casa, affittava e conduceva furgoni (anche per
lunghi percorsi), acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri
e suppellettili, venendo fotografato, con il sodale sig.
#################, intento a svolgere (fuori dalla propria
abitazione) attività non meglio identificate.
Il pregiudizio erariale è stato
quantificato negli importi corrispondenti alle retribuzioni
indebitamente percepite dallo ################# nei periodi di
illegittima assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme –
quantificate mediante valutazione equitativa del danno ex art.
1226 c.c. - relative a:
-danno da disservizio,
consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento
dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione all’immagine
dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della
gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle
funzioni assolte e del grado rivestito, in relazione all'art.
55-quinquies del D. Lgs. 165/2001 (€ 5.000,00).
In tal modo qualificati i danni
derivanti dalle riferite vicende - sulla base dei documenti in
atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti
sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig.
#################, invitato dall’organo inquirente (11.6.1010),
ai sensi dell’art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato
dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni con
riferimento alle sue presunte responsabilità in merito alle
illegittime assenze dal servizio.
Lo #################, presa
visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto
pervenire proprie controdeduzioni.
Con atto di citazione del
31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto incolpato veniva
evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo
danno erariale di € 11.911,00.
Il convenuto si è ritualmente
costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di comparsa di
risposta, con il patrocinio dell'avv. -
Ha nell'ordine prospettato i
seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente, il difetto di
condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità
in relazione all'azione di responsabilità per danni all'immagine
alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di conseguenza, in via
preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel merito, l'infondatezza
dell'azione di responsabilità per inconsistenza dell'apparato
probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima
avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria
pretesa secondo le regole del processo civile;
-in tale prospettiva, il
semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla Polizia
Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art.
163 c.p.c.;
-sussiste ampia documentazione
medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal convenuto.
Chiede conclusivamente il
convenuto:
-che venga dichiarata
improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità
erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in subordine, respingere nel
merito la domanda attorea.
All’odierna pubblica udienza il
P.M. ha pienamente confermato la richiesta risarcitoria,
puntualizzando che:
-ricorre nelle vicende in
questione una fattispecie legale tipica di danno all'immagine
della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono puntualmente indicate, ai
sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a carico del
convenuto;
-nei fatti di causa non si pone
un problema di falsità materiale della certificazione medica, ma
di dichiarazione al medico non coerente con la realtà;
-sono da rinvenirsi, nel
comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti non di
semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario
di induzione in errore.
Per converso l'avv.
################# ha chiesto la reiezione della domanda attorea
in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito,
specificando che:
-la fattispecie in esame è in
realtà sussumibile in contesto penale;
i fatti che si assumono
accertati (peraltro con modalità non fidefacenti) sono
completamente disconosciuti dallo #################;
-non risulta formata la prova
in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv. #################
conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa
di costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la
gradazione del quantum eventualmente posto a carico del
convenuto.
D I R I T T O
Ritiene il Collegio di
delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni
relative alla nullità della citazione ovvero
dell'inammissibilità della pretesa attorea.
Manifestamente priva di
giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della
citazione per violazione dell'art.
163 c.p.c..
All’uopo deve rilevarsi che,
nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve escludersi la
nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza
dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la
fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive
alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez.
Umbria, sent. n. 540 in data 18.11.2004).
Nel caso di specie, appaiono
chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso causale fra
la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché
le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova altresì rammentare che
nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione
sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto
al processo civile che a quello penale), sia il principio del
giusto processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini
dell’accertamento della responsabilità amministrativa, è
necessario fornire mezzi di prova (nella specie forniti) che
sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez.
Abruzzo, sent. n.
663/2004)
In secondo luogo, è stata
avanzata eccezione di nullità della citazione con riferimento
alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o
ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità
per danni all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale
irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del
D.L. 78/2009.
Osserva il Giudicante che, in
virtù della disposizione citata, qualora non si sia in presenza
di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad
azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine
della P.A. (cfr., per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent.
19/2011).
Giova rammentare che il
Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle
Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo
rispetto alla richiesta di risarcimento di danno all'immagine
della P..A. (connotato, peraltro, da profili più sanzionatori
che risarcitori).
La giurisprudenza ha infatti
evidenziato che il risarcimento del danno all'immagine della
P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando sussista il
presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del
pubblico funzionario.
La coerenza di fondo del quadro
normativo in esame è dimostrato dal fatto che l'art. 17, c.
30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento del
danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso
del termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L.
20/1994, è "sospeso fino alla conclusione del procedimento
penale".
L'eccezione defensionale
relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno
all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella
specie, una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del
convenuto per i medesimi fatti: giova notare, altresì, che il
medesimo art. 55-quinques del D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla
Procura procedente) postula la necessità, ai fini del
risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza
penale di condanna.
Deve essere quindi dichiarata
l'inammissibilità parziale della citazione, limitatamente alla
pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto
dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel merito, la richiesta
risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di parziale
accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico il
danno provocato dal sig. ################# all’Amministrazione
dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con
previsione ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la
condotta del convenuto ed il danno arrecato, così come è
risultato dalla documentazione acquisita in via istruttoria.
Lo ################# ha
consapevolmente dichiarato ai medici competenti la propria
inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere
proprie attività (peraltro in violazione degli obblighi di
esclusività di prestazioni lavorative in favore della
Polizia di Stato,
presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente, nei periodi di
illegittima assenza contestati (23.2-4.3.2005; 5.3-14.3.2005;
31.3-6.4.2005; 12.4-26.4.2005; 26.6-2.7.2005) lo
#################, che avrebbe dovuto giacere a riposo,
affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi),
acquistava fuori dal Lazio mattonelle, quadri e suppellettili, e
svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio
identificate (presumibilmente connesse alla ristrutturazione di
un appartamento destinato all'affitto turistico).
Tali attività del convenuto
sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito durante
specifiche indagini:
-documenti relativi al noleggio
di furgone da parte dello ################# (unico guidatore
autorizzato);
-documenti relativi
all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di
credito in prossimità di #################;
-reperti fotografici dello
#################, colto in attività non meglio identificate nel
quartiere Prati di Roma.
Risulta in sostanza dimostrato,
conformemente a quanto dedotto dalla procedente Procura, che il
convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili con le
patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi
di reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere completamente disattese le
deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico a carico dello
#################: la circostanza di un giudizio diagnostico di
lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non
costituisce causa di giustificazione né di attenuazione della
responsabilità dedotta innanzi a questa Corte.
Le retribuzioni afferenti ai
periodi di assenza dal servizio sono state quindi corrisposte
dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in
buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un
furgone, da lui stesso noleggiato), prestasse attività economica
remunerata, fra l'altro in dolosa violazione del principio di
esclusività del rapporto di impiego in essere: ciò esclude
qualunque giustificazione alla corresponsione degli emolumenti
medesimi.
La giurisprudenza di questa
Corte è costante nel ritenere che, in materia di percezione di
somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile nell’ammontare
degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di
corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto
di assenze arbitrarie dal servizio (cfr. Sez.
Umbria, sent. n.
445/2005, Sez. Emilia
Romagna, sent. n. 581/2007).
E' principio ormai consolidato
in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della
retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base
di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal
contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A seguito della condotta del
convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica
Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli
obblighi di servizio.
E’ dunque ostensiva la
responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di servizio
da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente
dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia
per assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10,
come da conteggi effettuati dall’Amministrazione dell'Interno
(cfr. informative agli atti della Questura di Roma, in relazione
agli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze in
questione).
Non può invece trovare
accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del c.d. “
danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti
sopraesposti.
Rileva questo Giudicante, in
adesione all'indirizzo giurisprudenziale già chiaramente
delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che
parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione
dell'Interno ha sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi
che sarebbero stati di pertinenza dello #################: di
conseguenza, mancando la specifica prova circa l'effettivo
incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo
detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo
Collegio non può procedere alla valutazione equitativa
dell'affermata posta di danno erariale.
In conclusione, la pretesa
attorea si appalesa fondata quanto al danno correlato agli
emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e
meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente
pronunciando
DICHIARA
l'inammissibilità della
citazione con riferimento al risarcimento per lesione
all'immagine della P.A.
RESPINGE
la richiesta attorea con
riferimento al risarcimento per “danno da disservizio”
CONDANNA
il signor #################
################# ################# al pagamento in favore del
Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10)
comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della
sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino
all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al
pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione
della sentenza si liquidano in euro 239,70
(duecentotrentanove/70).
Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to dott. Marcovalerio Pozzato
F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato in Segreteria
mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to dott. Francesco MAFFEI
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lunedì 18 luglio 2011
Corte dei Conti "...E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa. A seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli obblighi di servizio...."
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