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lunedì 18 luglio 2011

Disturbato da stress, sospeso da polizia lavora per Procura.

DISTURBATO DA STRESS, SOSPESO DA POLIZIA LAVORA PER PROCURA
E' STATO CONSULENTE A PROCESSO DELITTO TABACCAIO DI TORINO
(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Quando prestava servizio nella
polizia fece una causa per mobbing, perdendola davanti al Tar
del Piemonte, e nel corso del procedimento si accerto' che
soffriva di disturbi legati allo stress psicologico. Le sue
vicissitudini non gli impediscono pero' di collaborare con gli
uffici giudiziari di Torino, in qualita' di consulente
antropometrico, in processi molto importanti: l'ultimo e' stato
quello per l'omicidio del tabaccaio Claudio Monetti, terminato
l'8 luglio con tre condanne all'ergastolo.
Il protagonista della vicenda entro' in polizia nel 1977 e
nel 1980, dopo aver frequentato un corso, venne assegnato alla
scientifica, dove divento', nel 1992, responsabile del settore
identikit. Al processo per l'omicidio Monetti ha esaminato, per
conto della procura, le immagini di alcune telecamere per
contribuire all'identificazione di un personaggio.
La complicata vicenda legata al mobbing di cui si sente
vittima a partire dal 1999, scandita da trasferimenti,
demansionamenti e procedimenti disciplinari, e' ricostruita in
due sentenze (l'una del 2009, l'altra della scorsa settimana)
del Tar del Piemonte, che pero' gli da' torto. I giudici
amministrativi hanno verificato che il funzionario fu dichiarato
inidoneo al servizio per motivi di salute, solo alcune delle
quali riconducibili al presunto mobbing.
Nel 2003 gli fu diagnosticato un ''disturbo dell'adattamento
in situazione occupazione anamnesticamente avversativa'',
''ansia esitante in attacchi di panico con importante impegno
somatico'', ''deflessione dell'umore''. ''Dal suo stato
matricolare - aveva ribattuto la polizia - si evince che tanto
la gastrite eritematosa che il disturbo d'ansia erano insorte in
epoca antecedente al 1999, rinvenendosi assenze per tali ragioni
fin alla fine degli anni Settanta. Tra il gennaio 1999 e
l'aprile 2004 il ricorrente maturava 574 giorni di assenza, di
cui 356 per malattie non afferenti in alcun modo con le
patologie ascritte al presunto mobbing''.
''La mancata prestazione del servizio da parte del ricorrente
- si legge ancora negli atti - non puo' attribuirsi al mancato
riconoscimento della causa di servizio, bensi' alla pregressa
dichiarazione di inidoneita'''. (ANSA).

BRL
18-LUG-11 18:24 NNNN

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