La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi
dell’art.4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle
finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui
che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati
sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli
stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde
del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione,
attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).
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