REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
in composizione
monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.
57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da
################# – nato a -, rappresentato e difeso dall’avv.
-– avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 10855,
datato 24.02.2003, nonché nei confronti del Ministero
dell’Economia e dell’INPDAP.
Udite, nella
pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la
dott.ssa Caira
per l’INPDAP.
Non rappresentati i
dicasteri.
Visti gli atti ed i
documenti della causa;
Visto il D.L.
15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L.
23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge
27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già
appartenente alla
Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità
fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n.
10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui
sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a
tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa
p.p.o. in quanto le medesime non
comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini
dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta.
Ulteriori memorie pervenivano il 20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2. Il Ministero
dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare il
mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3. L’INPDAP, a sua
volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva,
chiede il rigetto del ricorso.
4. A
conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso
della quale entrambe le intervenute si riportano agli atti -
questo Giudice, ai sensi dell’art. 429
c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente
decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è
da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato
art. 420 c.p.c., l’impossibilità del
tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti
tutte le parti.
2. Per giurisprudenza
consolidata (vgs. 3^ sez.
centr. n. 13621/2002; sez.
giur. Toscana
nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della
Polizia di Stato,
il diritto a percepire il trattamento di
P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della
legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale
delle FF.AA. e delle FF.PP. ad
ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo
prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza
da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che
si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di
quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto,
dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto,
in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della
dispensa dal servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione
quinquennale, ha validità interruttiva
la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che
sollecita la revisione, in autotutela
del provvedimento, ora impugnato e relativo alla sua iniziale
istanza del 18.121996.
3. Su quanto dovuto
spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria,
ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione dei
singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel
senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove
l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi
(SS.RR. 10/2002).
4. Non è accolta la
richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP in
quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5. Attesa la chiarezza
della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità
della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in
mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più
IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione
soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – in composizione
monocratica – definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57809
PC), proposto da ################# nei confronti del Ministero
dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei
suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il
conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di
cessazione dal servizio.
Segue il
riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone la trasmissione degli
atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di
competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali,
pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a carico
dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, nella
Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In esito alla riserva ivi
contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di
Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla
Segreteria, per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to
Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
IL
DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola
Altini
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lunedì 18 luglio 2011
Corte dei Conti "...Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. ..– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta...P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE...
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