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martedì 30 agosto 2011

SANITA': DONATORI POLIZIA, RECORD EMERGENZA SANGUE NEL LAZIO

SANITA': DONATORI POLIZIA, RECORD EMERGENZA SANGUE NEL LAZIO =

Roma, 30 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il Lazio ha bisogno
di sangue. "Nella regione la carenza di liquido ematico sta toccando
livelli record. In particolare, nelle ultime ore, e' scattata una vera
e propria emergenza per gli ospedali romani che non riescono a far
fronte alle richieste di sangue. La grave situazione, dovuta anche al
calo delle donazioni nei mesi estivi, sta pregiudicando l'attivita'
operativa dei nosocomi romani. Sono diversi gli interventi chirurgici
programmati rinviati per favorire le esigenze di pronto soccorso". Lo
afferma l'Advps-Onlus, Associazione donatori e volontari personale
Polizia di Stato.

"Numerosi sono stati anche gli acquisti di sacche di sangue da
altre regioni: per far fronte alle emergenze e' stato gia' inviato
diverse volte personale sanitario a Bergamo, Bolzano e Aversa". "Lo
scorso 16 agosto l'Asl Roma H (Sit di Velletri) - spiega Carmelo
Mandalari, responsabile Roma dell'Advps-Onlus - ha dovuto inviare a
Roma oltre 140 sacche di sangue per poter garantire gli interventi di
urgenza. Si tratta di un problema sanitario e sociale che va avanti da
molte legislature regionali". Con il paradosso che il Lazio e'
"l'unica regione a non essere autosufficiente in molti mesi dell'anno,
con particolare riferimento alla citta' di Roma e alla Provincia".

Insomma, il Lazio "e' in grave deficit e serve la solidarieta'
di tutti per salvare vite umane". Per questo motivo l'Advps-Onlus
invita tutti i possibili donatori a recarsi in qualsiasi Centro
trasfusionale oppure nei centri di raccolta gestiti dalle Associazioni
dei donatori di sangue. L'appello alla donazione e' rivolto a tutti i
cittadini in buona salute tra i 18 e i 65 anni. Per donare il sangue,
ricorda l'associazione, e' necessario avere un peso corporeo non
inferiore ai 50 Kg. E' necessario recarsi al prelievo a digiuno. E'
possibile bere un caffe', un te' o un succo di frutta. Non e'
consentito ingerire latte e derivati.

(Red-Mal/Ct/Adnkronos)
30-AGO-11 16:50

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SCIOPERI:SARA' UN SETTEMBRE CALDO,CGIL APRE STAGIONE DIFFICILE

SCIOPERI:SARA' UN SETTEMBRE CALDO,CGIL APRE STAGIONE DIFFICILE =
(AGI) - Roma, 30 ago. - Sara' un settembre caldo, e non solo
dal punto di vista meteorologico. Sul fronte degli scioperi, e'
prevista una raffica di proteste che prendera' il via con lo
stop generale della Cgil indetto per il 6 settembre contro la
manovra. Ma si incroceranno le braccia anche nel trasporto
aereo e ferroviario.
Il sindacato di Corso Italia ha indetto per martedi' uno
sciopero generale di otto ore per ogni turno "contro e per
cambiare la manovra iniqua e sbagliata del governo". Saranno
cento le piazze dove si terranno le manifestazioni mentre le
modalita' e l'articolazione della protesta nei vari settori
variera' da territorio a territorio. La Filt Cgil incrocera' le
braccia dalle 10 alle 18 nel trasporto aereo e dalla 9 alle 17
nel trasporto ferroviario. Sempre martedi' 6 a protestare per
l'intero turno di lavoro saranno anche i lavoratori del
pubblico e privato aderenti a Usb, Slai-Cobas, Cib-Unicobas,
Snater, Sicobas e Usi.
Il 15 settembre e' invece la volta dei trasporti. Gli
assistenti di volo di Meridiana Fly aderenti alla Filt Cgil Rsa
incrociano le braccia dalle 10 alle 14. Nella stessa giornata i
dipendenti di Trenitalia aderenti all'Orsa Ferrovie scioperano
per il settore cargo tutto il giorno dalle 21 del 15 alle 20.59
del 16. Il giorno dopo si fermano i lavoratori delle Fs
aderenti all'Orsa (personale settore cargo e settore trasporto
viaggiatori) dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18. Sempre giovedi'
15 stop dei vigili del fuoco (compreso il personale degli
aeroporti) dalle 10 alle 14. Infine lunedi' 26 settembre la
protesta riguarda i magistrati professionali e onorari: al
ministero della Giustizia i dipendenti aderenti
all'Associazione magistrati tributari si asterranno dalle
udienze fino al 1 ottobre. (AGI)
Ila
301423 AGO 11

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MANOVRA: SPI CGIL, UN ACCORDO SULLE SPALLE DEI PENSIONATI

MANOVRA: SPI CGIL, UN ACCORDO SULLE SPALLE DEI PENSIONATI =

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Ingiustizia e' fatta. Il contributo
di solidarieta' sparisce per alcuni ma resta a carico dei pensionati,
gia' colpiti dal blocco della perequazione, e dei pubblici
dipendenti". E' la posizione di Ivan Pedretti, segretario nazionale
Spi-Cgil. "Bossi e Berlusconi hanno ritenuto sommamente ingiusto
chiedere un contributo mensile netto di 21 euro, per due anni, a chi
ha un reddito netto di oltre 5.000 (lo 0,4% per due anni). Non e'
andata cosi' per il prelievo mensile di circa 42 euro netti messo a
carico di pensionati con un reddito netto di 1.900 euro. Un contributo
che gravera' su pensionato finche' campa (il 2,2% a vita)", spiega il
sindacato.

"La verita' e' che si sta usando la crisi per infliggere un
ulteriore colpo al sistema previdenziale pubblico. Lo conferma la
decisione, con effetto retroattivo, di non considerare utili ai fini
del raggiungimento dei 40 anni di contributi il servizio militare e,
soprattutto, gli anni riscattati", aggiunge Pedretti.

Questo Governo, conclude, "non ha accettato di tassare i
capitali esportati illegalmente perche' non ha voluto infrangere un
patto. Nessuno scrupolo invece nell'infrangere il patto con quei
cittadini che hanno investito il loro denaro per costruirsi un futuro.
Ancora una volta questo Governo premia l'illegalita'".

(Sec/Ct/Adnkronos)
30-AGO-11 15:27

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MANOVRA: PANTALEO (FLC-CGIL), GOVERNO FA CASSA CON PENSIONI =
(AGI) - Roma, 30 ago. - "Invece di recuperare le risorse
derivanti dalla eliminazione della sovratassa su redditi alti
con una imposta patrimoniale, con una seria lotta alle evasioni
fiscali e con una riduzione seria dei costi della politica, si
sceglie di far cassa attraverso pesanti interventi sulle
pensioni". Cosi' Mimmo Pantaleo, segretario generale della FLC
CGIL, commenta le ultime modifiche del governo alla manovra
anticrisi secondo cui il servizio militare e gli anni di
universita', anche se regolarmente riscattati, non sono piu'
riconosciuti ai fini della maturazione dell'eta' pensionistica.
"E' un vero ladrocinio - aggiunge Pantaleo - quello che sta
per commettere il governo a danno dei lavoratori innalzando
l'eta' pensionabile da uno fino a 6 anni. Chi ha fatto il
militare dovra' rimanere in servizio un anno in piu', mentre
chi ha riscattato gli anni di laurea addirittura cinque. In
molti casi queste misure si sommano fino a bloccare per 6 anni
l'uscita dal lavoro. Ma il tempo diventa infinito se si
aggiunge il prolungamento di un anno per la finestra mobile
nella scuola".
Per Pantaleo, ci si trova di fronte a "un governo bugiardo
e infingardo che ha preso di mira nuovamente i settori della
conoscenza dove c'e' la piu' alta concentrazione di personale
laureato. Solo nella scuola - elenca il segretario Flc Cgil -
ogni anno ci sono in media 30.000 pensionamenti di docenti,
dirigenti e ATA di cui circa l'80% e' personale laureato.
Evapora il piano triennale sulle immissioni in ruolo perche'
ritardando i pensionamenti non ci saranno prospettive di
stabilizzazioni nei prossimi anni ne' per i precari e ne' per i
neolaureati che intendono intraprendere la professione docente.
Questo ulteriore provvedimento si aggiunge, nei settori della
conoscenza, ai tagli pesantissimi agli organici, al blocco dei
contratti, degli scatti di anzianita', al TFR liquidato dopo
due anni e alla possibilita' di congelare la tredicesima
mensilita'". A questo si somma il decreto correttivo di
Brunetta con cui "si intende annullare ogni spazio di
contrattazione modificando in maniera unilaterale e retroattiva
il contratto vigente per penalizzare ancora di piu' la dignita'
del lavoro pubblico". Per Pantaleo, "alle politiche
antipopolari bisogna rispondere con un duro e lungo conflitto
perche' il Governo Berlusconi sta portando il Paese nel
baratro". A fronte di tutto cio', conclude il segretario, "si
rafforzano tutte le ragioni per aderire in massa allo sciopero
generale indetto dalla CGIL il 6 settembre e partecipare in
massa alle manifestazioni territoriali". (AGI)
Rmg
301524 AGO 11

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Anche i Paperoni tedeschi si schierano 'Tassateci di più e non tagliate il welfare'

Appello di 48 ricchi al governo: abbiamo troppi soldi


BERLINO - «Abbiamo tanti soldi, più di quanti ce ne servano. Per affrontare la crisi aumentate le tasse a noi ricchi, non tagliate welfare e servizi ai poveri o ai meno abbienti!». L´appello è di un gruppo di 48 tedeschi ad alto reddito, rilanciato ieri dal quotidiano berlinese Der Tagesspiegel in apertura della sezione economia. L´esempio dato in America dalle dichiarazioni pubbliche del supermiliardario Warren Buffett, poi a Parigi da molti esponenti delle "grandes familles" francesi, fa scuola. Viene raccolto anche dai ricchi della prima economia europea. E gli economisti dànno loro ragione: l´erario federale, raccogliendo l´invito dei "Paperoni" di Germania a spremerli di più, potrebbe contare su entrate tributarie supplementari stimate tra i dieci e i venti miliardi di euro in più ogni anno.
L´iniziativa è partita da Peter Vollmer, un editore berlinese settantunenne. «Non mi servono tutti i soldi che ho, ne ho più che abbastanza e la proprietà non è una priorità intoccabile per me, con parte dei miei soldi si possono fare cose sensate nell´interesse pubblico», egli dice. E ha lanciato un appello a organizzarsi per un pressing dei ricchi sul potere politico, chiedendo di essere tassati di più. Hanno già risposto in quarantotto persone: psicoterapeuti, pedagoghi, medici, imprenditori, insomma cittadini benestanti d´ogni tipo.
«Siamo intellettuali mossi dalla coscienza», ha spiegato Herr Vollmer al Tagesspiegel. L´editore non è nuovo a sorprese del genere: l´anno scorso ha donato 5 milioni di euro a un´associazione di beneficienza che si batte per imporre condizioni di lavoro più umane.
Il Tagesspiegel, aiutato da Herr Vollmer, ha fatto i conti: anche in Germania i ricchi sono sempre più ricchi, e la forbice del reddito si aggrava. Almeno 90mila cittadini federali hanno un patrimonio di 5 milioni di euro. Per cui, se il governo li tassasse di più introducendo tasse sulle proprietà immobiliari, o restaurando la patrimoniale abolita da Helmut Kohl, le entrate tributarie aumenterebbero tra i 10 e i 18 miliardi secondo Stefan Bach dell´istituto economico Diw, e di 20 miliardi l´anno a detta dell´armatore amburghese Peter Kraemer, un altro ricco solidale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147 Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza. (11G0189) (GU n. 200 del 29-8-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica; Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza e' una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17 comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2 (come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) comma 3, che determina le modalita' di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009; Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali; Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri); Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e' assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001; Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita' organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unita' organizzative responsabili degli stessi procedimenti; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90 giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento: a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze; b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze; c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) Tabella D - Guardia di finanza; e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri). 3. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.



          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              Il  regio  decreto-legge  8  dicembre  1927,  n.   2258
          (Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di   Stato",
          convertito  dalla  legge  6  dicembre  1928,  n.  3474,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre
          2003,    n.    385    (Regolamento    di     organizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale non  generale  nell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato,  ai  sensi  del  D.P.R.  15
          dicembre 2003, n. 385), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  13
          gennaio 2005, n. 9. 
              Il  regio  decreto-legge  5  luglio   1934,   n.   1187
          (Provvedimenti  per  la  regia  Guardia  di  finanza),   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1934, n. 177. 
              Si riporta il testo degli artt.  23  e  33  del  citato
          regio decreto-legge n. 1187 del 1934: 
              "Art. 23. E'  istituito,  presso  il  comando  generale
          della regia guardia di finanza,  un  «fondo  di  previdenza
          sottufficiali e appuntati» al quale e' affidato  l'incarico
          di corrispondere ai sottufficiali  ed  agli  appuntati  del
          corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un  premio
          di  previdenza  indipendentemente   dalla   indennita'   di
          buonuscita  che  corrisponde  ai  marescialli  l'opera   di
          previdenza per il personale civile e militare dello Stato. 
              Al «fondo previdenza sottufficiali  e  appuntati  »  e'
          conferita personalita' giuridica. Esso e'  sottoposto  alla
          vigilanza del Ministro per le finanze. 
              Agli  effetti  tributari   si   applicano   al   «fondo
          previdenza  sottufficiali  e  appuntati»  le   disposizioni
          vigenti per l'opera di previdenza." 
              "Art. 33. E'  istituita,  presso  il  comando  generale
          della regia guardia di finanza,  una  «cassa  ufficiali  »,
          alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli
          ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre  1931,  n.  1710,
          attribuisce  al  «fondo  massa  della  regia   guardia   di
          finanza». 
              Al consiglio di amministrazione del fondo massa  -  per
          l'amministrazione  di  detta  cassa  -  e'  sostituito   il
          consiglio di amministrazione della «cassa ufficiali» di cui
          al successivo art. 34.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge  23  aprile
          1959, n.  189  (Ordinamento  del  corpo  della  Guardia  di
          finanza): 
              "Art. 1. Il Corpo  della  guardia  di  finanza  dipende
          direttamente e a tutti gli  effetti  dal  Ministro  per  le
          finanze. 
              Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di: 
              prevenire, ricercare e  denunziare  le  evasioni  e  le
          violazioni finanziarie; 
              eseguire la vigilanza  in  mare  per  fini  di  polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione; 
              vigilare, nei limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico; 
              concorrere   alla   difesa   politico-militare    delle
          frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; 
              concorrere  al   mantenimento   dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica; 
              eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per  i
          quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo
          della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della  L.
          31 marzo 2000, n. 78): 
              "Art. 1. Natura e Dipendenza. 
              1. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza  e'  forza  di
          polizia ad ordinamento militare con competenza generale  in
          materia economica e finanziaria sulla base delle  peculiari
          prerogative conferite dalla legge. 
              2.   All'atto   della   istituzione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
          della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della  legge
          23 aprile 1959, n. 189, si  intende  riferita  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della citata  legge  n.
          189 del 1959: 
              "Art. 5. Il Comando generale e' costituito da  reparti,
          uffici e  organi  direttivi  dei  servizi,  ai  quali  sono
          assegnati  ufficiali  della  Guardia  di  finanza;  possono
          esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
          del successivo art. 7. 
              Per le esigenze addestrative di  carattere  militare  e
          per il  collegamento  con  il  Ministero  della  difesa  e'
          assegnato al Comando generale, dal Capo di  Stato  maggiore
          della  difesa,  un  generale  di  divisione   in   servizio
          permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
          il Comando generale e' assegnato al Ministero della  difesa
          un generale di divisione in servizio permanente  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              Per  le  esigenze  dei  servizi   amministrativi   sono
          assegnati al Comando generale funzionari ed  impiegati  del
          Ministero delle finanze . 
              L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
          dal Comandante generale.". 
              Il testo della legge  20  ottobre  1960,  n.  1265,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  1960,  n.
          274. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della L. 27 dicembre 1997, n.  449),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          18 agosto 1990, n. 192. 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.
          241 del 1990, come da  ultimo  sostituito  dall'articolo  7
          della legge 18 giugno 2009, n. 69: 
              "Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.". 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  23  a  25  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali." 
              "Art. 24. Aree funzionali. 
              1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a) politica economica e  finanziaria,  con  particolare
          riguardo all'analisi dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni e  internazionali,  alla  vigilanza  sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione delle linee di programmazione economica  e
          finanziaria, alle operazioni di  copertura  del  fabbisogno
          finanziario  e  di  gestione  del  debito  pubblico;   alla
          valorizzazione dell'attivo e  del  patrimonio  dello  Stato
          alla gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello  Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle  frodi  sui
          mezzi di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche'  sugli
          strumenti attraverso i quali viene erogato  il  credito  al
          consumo e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze  del
          Ministero dell'interno in materia; 
              b) politiche, processi e adempimenti di  bilancio,  con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al  concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche quanto  ai  piani  di  rientro  regionali,
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato; 
              c)    programmazione    economica    e     finanziaria,
          coordinamento e verifica degli interventi per  lo  sviluppo
          economico territoriale e settoriale e  delle  politiche  di
          coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio,  con
          particolare riferimento alle aree depresse,  esercitando  a
          tal fine le funzioni attribuite dalla legge in  materia  di
          strumenti di programmazione negoziata e  di  programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 
              d) politiche fiscali,  con  particolare  riguardo  alle
          funzioni di cui all'articolo 56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie  ed
          erariali in sede nazionale, comunitaria  e  internazionale,
          alle attivita' di  coordinamento,  indirizzo,  vigilanza  e
          controllo previste dalla  legge  sulle  agenzie  fiscali  e
          sugli altri enti o organi che comunque esercitano  funzioni
          in materia di tributi ed  entrate  erariali  di  competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore, alla  informazione  istituzionale  nel  settore
          della fiscalita', alle funzioni  previste  dalla  legge  in
          materia di demanio, catasto e  conservatorie  dei  registri
          immobiliari; 
              e) amministrazione  generale,  servizi  indivisibili  e
          comuni  del  Ministero,  con  particolare   riguardo   alle
          attivita' di promozione,  coordinamento  e  sviluppo  della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle  risorse;  linee  generali  e   coordinamento   delle
          attivita' concernenti il personale  del  Ministero;  affari
          generali  ed  attivita'  di  gestione  del  personale   del
          Ministero   di   carattere    comune    ed    indivisibile;
          programmazione generale  del  fabbisogno  del  Ministero  e
          coordinamento delle attivita' in  materia  di  reclutamento
          del personale del  Ministero;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei rapporti sindacali all'interno del  Ministero;
          tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo   e   del   sistema
          informativo   del   personale   del    Ministero;    tenuta
          dell'anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
          servizi   del   tesoro,   incluso   il   pagamento    delle
          retribuzioni,  ed  acquisti  centralizzati;   coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero. 
              1-bis.  Le  funzioni  in  materia  di   organizzazione,
          programmazione del fabbisogno, reclutamento,  formazione  e
          gestione del  personale  delle  singole  aree  sono  svolte
          nell'ambito delle stesse aree." 
              "Art. 25. Ordinamento. 
              1.  Il   Ministero   si   articola   in   dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
          superiore a cinque, in  riferimento  alle  aree  funzionali
          definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
          ispettivo tributario  opera  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro. 
              2. L'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato,
          disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente  decreto
          legislativo, svolge le  funzioni  attribuite  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  materia  di   giochi,
          scommesse  e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese   quelle
          riguardanti i relativi  tributi,  fatta  eccezione  per  le
          imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
          materia  di  amministrazione,  riscossione  e   contenzioso
          concernenti le accise sui tabacchi lavorati.". 
              Il decreto del  Ministro  delle  finanze  28  settembre
          2000, n. 301 recante  "Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino  della  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
          finanze" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n.
          250. 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto  del
          Ministro delle finanze n. 301 del 2000: 
              "Art.  1.  Natura  e  compiti  della  Scuola  superiore
          dell'economia e delle finanze. 
              1. La Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
          di  seguito  denominata  Scuola,  e'  istituzione  di  alta
          cultura e formazione  posta  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro, ed ha autonomia  organizzativa  e  contabile.  La
          Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle
          disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  ed  e'  inserita
          nella tabella A allegata alla stessa legge. 
              2.   La   Scuola   provvede   alla   formazione,   alla
          specializzazione   ed   all'aggiornamento   del   personale
          dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonche',
          su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri  enti  che
          operano nel settore della fiscalita' e  dell'economia,  del
          personale di questi ultimi mediante l'organizzazione  e  la
          gestione di attivita'  formative  e  di  divulgazione,  sia
          nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede  altresi',
          nell'ambito delle proprie competenze,  autonomamente  o  su
          impulso di  altri  soggetti,  alla  redazione  di  studi  e
          ricerche  su   temi   di   interesse   dell'amministrazione
          dell'economia e  delle  finanze.  Puo'  svolgere  attivita'
          formative, divulgative e  di  ricerca  anche  per  soggetti
          italiani  ed  esteri,  e  curare   la   formazione   e   la
          preparazione di neo laureati ed aspiranti  all'accesso  nel
          pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e
          favorirne l'ingresso nel mondo  del  lavoro;  in  tal  caso
          tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla  Scuola
          sono a carico del soggetto richiedente salvo,  per  i  soli
          richiedenti  pubblici,  l'eventuale  deroga  disposta   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  La  Scuola  con  la  sua  struttura  didattica,  il
          personale docente e l'indicazione dei  relativi  corsi,  e'
          iscritta  nelle  apposite   banche   dati   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gestite
          in collaborazione  con  il  CINECA,  e  continua  a  essere
          iscritta  nell'apposito   schedario   dell'anagrafe   delle
          ricerche,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  63,  ultimo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio  1980,  n.  382,  ed  opera,  ove  compatibile,  nel
          rispetto dei principi e delle regole di tale decreto.  Essa
          puo' promuovere o partecipare ad associazioni,  societa'  e
          consorzi,   nonche'   stipulare   accordi   di   programma,
          convenzioni e contratti con soggetti  pubblici  e  privati.
          Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane
          ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando
          al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi
          di studio o  altre  iniziative  riservate  alla  competenza
          degli atenei.". 
              Il  decreto  legislativo  3   luglio   2003,   n.   173
          (Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle agenzie fiscali, a  norma  dell'articolo  1
          della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 14 luglio 2003, n. 161. 
              La legge 18 giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
          Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della citata  legge  n.
          69 del 2009: 
              "Art.  7.  Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento. 
              1. Alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
              1) al comma 1, dopo  le  parole:  «di  efficacia»  sono
          inserite le seguenti: «, di imparzialita'»; 
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il  rispetto»  sono
          inserite le seguenti: «dei criteri e»; 
              b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio  dell'amministrazione,  ai   sensi   dell'articolo
          21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  puo'  essere
          proposto    anche    senza    necessita'     di     diffida
          all'amministrazione  inadempiente,  fintanto  che   perdura
          l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
          dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
          giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale»; 
              c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
              «Art.   2-bis.   -   (Conseguenze   per   il    ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1-ter, sono  tenuti  al  risarcimento
          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento. 
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»; 
              d) il  comma  5  dell'articolo  20  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis». 
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento. 
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come  da
          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni
          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta
          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di
          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del  1990  si  applica  dallo
          scadere del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Le regioni e gli  enti  locali
          si adeguano ai termini di cui ai commi 3  e  4  del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              Il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (Individuazione
          e attribuzioni degli Uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale dei Dipartimenti) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1
          luglio 2009, n. 150, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "1. In deroga all'articolo 2, commi 2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          241 del 1990: 
              "  Art.  4.  Unita'  organizzativa   responsabile   del
          procedimento. 
              1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge  o
          per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
          determinare per ciascun tipo di  procedimento  relativo  ad
          atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile
          della   istruttoria   e   di   ogni    altro    adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.". 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al testo dell'art.  4  della  citata
          legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse. 
Art. 2 Abrogazioni Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304; b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299; c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1993, n. 475; d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678; e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.



          
                      Note all'art. 2: 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  11   settembre   2000,   n.   289
          (Regolamento relativo all'albo dei  soggetti  abilitati  ad
          effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento  dei
          tributi e quelle di riscossione  dei  tributi  e  di  altre
          entrate delle province e dei comuni, da emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,  n.
          446), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2000,
          n. 244, come modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo. 
              1. La domanda per l'iscrizione  nell'albo,  redatta  su
          apposito  modulario  con  allegato  questionario,   recante
          l'indicazione   dei   documenti   e   delle   dichiarazioni
          necessarie, va presentata alla Direzione  centrale  per  la
          fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione
          dell'avvenuto  pagamento   della   tassa   di   concessione
          governativa per l'anno in corso  e  di  tutti  i  documenti
          richiesti  per  comprovare  il  possesso   dei   prescritti
          requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e  l'assenza
          delle cause di incompatibilita'. 
              2.  La  documentazione  da  produrre  per  l'iscrizione
          nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli  2
          e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130,  dalle
          relative dichiarazioni sostitutive. 
              3. Il termine per la conclusione  del  procedimento  di
          cui al comma 1 e' fissato in centottanta giorni.". 
Art. 3 Disposizioni finali 1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311


        
Allegato

lunedì 29 agosto 2011

MANOVRA. PD: COMMISSARIATO TREMONTI, RIDIMENSIONATO BOSSI

MANOVRA. PD: COMMISSARIATO TREMONTI, RIDIMENSIONATO BOSSI


(DIRE) Roma, 29 ago. - "Il governo smentisce se stesso e smonta
la manovra fatta due settimane fa. Nei fatti ad Arcore si e'
trattato di un commissariamento di Tremonti e un drastico
ridimensionamento di Bossi. L'unica cosa che non cambia e' il
tasso di iniquita' e la totale assenza di misure destinate alla
crescita". Lo dice il deputato del Pd Alberto Losacco.

(Com/Rai/ Dire)
20:08 29-08-11

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TLC: TOMTOM DIVENTA SOCIAL, LE APP SUL NAVIGATORE SATELLITARE


TLC: TOMTOM DIVENTA SOCIAL, LE APP SUL NAVIGATORE SATELLITARE =
SI POTRA' TWITTARE, INFORMAZIONI SU HOTEL, VOLI O LOCALI CON
EXPEDIA, TRIPADVISOR E YELP

Roma, 29 (Adnkronos)- Da ottobre il TomTom, il navigatore
satellitare portatile, diventa social. Dai piu' popolari servizi di
social networking come Twitter ai piu' famosi servizi di viaggio
online come Expedia, TripAdvisor e Yelp, da oggi le App arrivano
infatti anche sul navigatore satellitare. E' "una vera e propria
rivoluzione che -spiega la societa'- consentira' agli utenti l'accesso
ai servizi Live di Search&Go, alle recensioni online e la definizione
del miglior percorso per raggiungere la propria destinazione, grazie
alla nuova versione delle App appositamente create per TomTom". Con
questi navigatori sara' ora possibile twittare posizione, destinazione
e orario di arrivo (Eta-Estimate Time of Arrival) grazie a una
versione di Twitter appositamente realizzata.

"Il messaggio di Twitter e' infatti pre-impostato dall'utente
prima di partire, in modo da potersi concentrare -continua la
societa'- sulla strada e guidare in tutta sicurezza, senza pero'
rinunciare alla possibilita' di informare gli amici sui propri
movimenti. Il tempo stimato di arrivo viene costantemente aggiornato
prima di inviare il tweet, per garantire la massima precisione". Tutte
le funzionalita' di Twitter sono facoltative, e possono essere
attivate o disattivate a seconda delle preferenze dell'utente. Non
solo. Grazie ai servizi Live, ovvero alla connessione internet, gli
automobilisti potranno scaricare sul proprio navigatore le App piu'
utili per tutti i viaggiatori. A cominciare da Expedia, che consente
di confrontare le diverse strutture presenti in prossimita' della
propria destinazione.

TripAdvisor e Yelp forniscono, invece, recensioni complete e
dettagliate per ristoranti, alberghi, terme e teatri. "I nuovi servizi
di ricerca Live sono stati studiati per integrarsi con le mappe TomTom
e la tecnologia di routing. Cio' significa che agli automobilisti,
dopo aver letto le recensioni e selezionato la propria destinazione,
viene automaticamente proposto il percorso migliore per raggiungere la
meta prescelta" conclude la societa' sottolineando che le nuove
funzionalita' di servizi Live verranno lanciate senza alcun costo
aggiuntivo negli Stati Uniti, in Germania e Nuova Zelanda a partire da
ottobre prossimo.

(Sec-Ada/Col/Adnkronos)
29-AGO-11 17:25

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SALUTE:PEDALARE FA VIVERE PIU'A LUNGO,SOPRATTUTTO GLI UOMINI

SALUTE:PEDALARE FA VIVERE PIU'A LUNGO,SOPRATTUTTO GLI UOMINI

(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - Pedalare allunga la vita, meglio se
con vigore. I cardiologi danesi sono andati a misurare il
beneficio della pedalata nella popolazione che gia' per
abitudine nazionale predilige l'uso delle due ruote. Peter
Schnohr del Copenhhagen City Heart Study, ha calcolato che
pedalare velocemente contribuire ad aumentare l'aspettativa di
vita di 5,3 anni, di 2,9 anni se invece la velocita' e' lenta.
Il beneficio vale anche per le donne ma in misura minore: 3,9
anni per le cicliste energiche rispetto a 2,2 anni di quelle che
preferiscono un 'passo' piu' lento. Schnor, che ha presentato lo
studio al congresso europeo di cardiologia in corso a Parigi,
spiega ''che questo studio conferma come l'attivita' fisica
debba essere vigorosa ma sempre misurata sulla base della
percezione personale dello sforzo'' e in sostanza e' ovviamente
sconsigliato esagerare. Il beneficio si ottiene pero' con un
allenamento costante: almeno 30 minuti al giorno. (ANSA).

BR
29-AGO-11 12:17 NNNN

ESPERTI: STANCHEZZA CRONICA NON È UNA MALATTIA PSICHICA CAUSA SCATENANTE È PROBABILMENTE VIRALE O BATTERICA.

SALUTE. ESPERTI: STANCHEZZA CRONICA NON È UNA MALATTIA PSICHICA
CAUSA SCATENANTE È PROBABILMENTE VIRALE O BATTERICA.

(DIRE) Roma, 29 ago. - Perennemente stanchi, al punto che le
occupazioni piu' semplici possono diventare un ostacolo, il
lavoro, lo studio talvolta impossibili. Da anni sostengono che la
loro sia una vera e propria malattia ma per molto tempo si sono
trovati di fronte a medici scettici piu' propensi a credere in un
disturbo di origine psichica. Sono i malati di Sindrome da
stanchezza cronica (Cfs), una malattia rara fortemente
invalidante ma non ancora riconosciuta in Italia come patologia
grave, cronica e invalidante e nemmeno inserita tra le malattie
rare esenti.
La scienza tuttavia, spiega una nota, ha cominciato da qualche
anno ad interessarsene in maniera piu' attiva, ne e'
testimonianza una recente articolo apparso su Nature rewiev
neuroscience e in cui 4 tra i maggiori esperti vengono chiamati a
fare il punto sulla malattia e soprattutto sulle sue cause. A
dare notizia di questo studio e' la testata on line
www.osservatoriomalattierare.it in un servizio a firma di Ilaria
Vacca.
"Per anni la professione medica non ha riconosciuto la
sindrome da stanchezza cronica come condizione reale- spiega
nell'articolo il professor Stephen Holgate dell'Universita' di
Southampton- La situazione e' diventata confusa quando il
concetto di encefalopatia mialgica e' stato legato alla CFS e
molti preferivano chiamarla cosi' perche' la definizione era
legata a un concetto clinico". Questa confusione e' stata
ulteriormente aggravata da grandi disaccordi sulla prevalenza e
fisiopatologia della malattia, e l'eccessiva gamma di trattamenti
potenziali.
"A mio giudizio- dice il professor Anthony Komaroff, della
Harvard medical school- la letteratura dimostra molte anomalie
per i pazienti Cfs, sia in raffronto a pazienti sani che a
pazienti affetti da malattie che comportano affaticamento quali
depressione o sclerosi multipla. Molte delle anomalie documentate
coinvolgono il sistema nervoso centrale e quello autonomo.
Secondo me gli scettici dovrebbero documentarsi di piu'".(SEGUE)

(Com/Wel/ Dire)
11:29 29-08-11

NNNNSALUTE. ESPERTI: STANCHEZZA CRONICA NON È UNA MALATTIA PSICHICA -2-


(DIRE) Roma, 29 ago. - Acceso e' il dibattito su quelle che
potrebbero essere le cause, una querelle che si e' fatto piu'
confusa dopo che e' caduta l'ipotesi che a causare la malattia
potesse essere il retrovirus Xmrv. "Secondo quanto sappiamo oggi
della Cfs- spiega Holgate- la sindrome ha un innesco ambientale o
microbiologico, come l'esposizione ad agenti chimici o a un
virus, ma i fattori psicologici e sociali sono importanti nella
progressione della malattia". Concorda Komaroff, che afferma che
"molti studi clinici ed epidemiologici hanno descritto sintomi da
stanchezza post-infettiva che si verificano in associazione con
una grande variera' di agenti virali e batterici".
Sulla stessa linea anche il professor Simon Wessely,
dell'Istituto di psichiatria del King's college di Londra:
"L'evidenza che alcune infezioni hanno la capacita' di innescare
Cfs e' schiacciante- dichiara Wessely- Per esempio, c'e' un
rischio maggiore di sviluppare il Cfs, dopo il virus di
Epstein-Barr (che causa la mononucleosi) e in seguito ad altre
infezioni comuni". Piu' cauto il professor Dennis Mangan,
dell'Office of research on women's health di Bethsda, secondo il
quale "ci sono molti articoli scientifici che sostengono di avere
dimostrato una tale associazione, ma nessuno e' stato
ufficialmente confermato dagli studi di controllo successivi". Lo
stesso afferma tuttavia che "la componente psichiatrica della Cfs
e' ancora da determinare ma la ricerca mostra effetti reciproci
del sistema immunitario ed endocrino sul cervello e l'attivita'
neuronale, offrendo possibili spiegazioni ai molti sintomi
associati alla sindrome".
Gli esperti, al di la' dei dubbi sulla natura della malattia,
sono dunque concordi su una cosa, chi e' affetto da Cfs non ha
una malattia psichiatrica ma una malattia che puo' nel tempo
generare anche questo tipo di disturbi, sia per cause biochimiche
sia per il riflesso che la malattia ha nella loro vita.

(Com/Wel/ Dire)
11:29 29-08-11

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SALUTE: MAXI-INDAGINE PROMUOVE IL CIOCCOLATO, FA BENE AL CUORE = RIDUCE DI UN TERZO INFARTI E ICTUS, NE BASTANO 7,5 GRAMMI AL GIORNO

SALUTE: MAXI-INDAGINE PROMUOVE IL CIOCCOLATO, FA BENE AL CUORE =
RIDUCE DI UN TERZO INFARTI E ICTUS, NE BASTANO 7,5 GRAMMI AL
GIORNO

Parigi, 29 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (Dall'inviata
dell'Adnkronos Salute Paola Olgiati) - E' ufficiale: il cioccolato e'
uno 'scudo' per il cuore. Fondente o al latte, solido o liquido, in
barretta o sotto forma di biscotto, ogni versione dell'alimento piu'
amato dai golosi promette di ridurre di un terzo il rischio di infarto
e ictus. Non si illuda, pero', chi pensa di avere un alibi per
abbuffarsi: l'effetto protettivo si ottiene con soli 7,5 grammi al
giorno, piu' o meno l'equivalente di un cioccolatino. A promuovere il
cioccolato e' una metanalisi presentata a Parigi, al congresso della
Societa' europea di cardiologia (Esc). La ricerca, coordinata da Oscar
Franco dell'universita' di Cambridge in Gb, e' pubblicata oggi
sull'edizione online del 'British Medical Journal'.

Le virtu' del cioccolato non sono certo nuove. Si sa che ha
poteri antiossidanti e antinfiammatori, che riduce la pressione
arteriosa e tiene lontana la resistenza insulinica, anticamera del
diabete. Ora pero' il team britannico ha passato in rassegna i
principali studi condotti sul tema. Sono stati esaminati 7 lavori, per
un totale di oltre 100 mila persone coinvolte, sia sane che
cardiopatiche. Per ogni studio, Franco e colleghi hanno confrontato
tra loro i gruppi che consumavano le quantita' piu' alte e piu' basse
di cioccolato.

In 5 studi e' stato dimostrato che chi mangiava piu' cioccolato
aveva un rischio cardiovascolare inferiore. Complessivamente, al netto
di possibili fattori confondenti, la probabilita' di attacchi cardiaci
diminuiva del 37% e il pericolo di ictus del 29%. Nessuna associazione
positiva e' stata invece riscontrata fra consumo di cioccolato e
prevenzione dello scompenso cardiaco. (segue)

(Opa/Ct/Adnkronos)
29-AGO-11 10:54

NNNNSALUTE: MAXI-INDAGINE PROMUOVE IL CIOCCOLATO, FA BENE AL CUORE (2) =
L'APPELLO ALL'INDUSTRIA, INVENTARE UN CIOCCOLATO 'LIGHT' CON
MENO GRASSI E ZUCCHERI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Gli autori insistono sulla
necessita' di ulteriori studi che possano verificare se e' davvero il
cioccolato il responsabile di questi benefici, oppure esistono
elementi non ancora identificati in grado di spiegare altrimenti il
suo apparente effetto-scudo.

Non solo. I ricercatori invitano anche a fare attenzione alle
calorie: le diverse 'varianti' di cioccolato in commercio regalano
circa 500 calorie ogni 100 grammi, quindi esagerare significa perdere
ogni possibile vantaggio sotto i colpi di chili di troppo, diabete e
cardiopatie. Da qui l'appello degli scienziati al mondo
dell'industria: ''Bisogna trovare il modo di ridurre l'apporto di
grassi e zuccheri fornito dai prodotti a base di cioccolato oggi sul
mercato''.

(Opa/Ct/Adnkronos)
29-AGO-11 11:04

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cuore: una sigaretta per lei 'pesa' come 5 fumate da lui

CUORE: UNA SIGARETTA PER LEI 'PESA' COME 5 FUMATE DA LUI =
(AGI) - Parigi, 29 ago. - Per lei una sigaretta e' cinque volte
piu' dannosa che per lui. Ovvero: i danni alla salute provocati
a un uomo da un pacchetto di sigarette, sono gli stessi che
'pesano' su una donna che ne fuma quattro. Ma il pericolo e'
sottovalutato dalla popolazione femminile, tra la quale
continua a crescere il consumo di tabacco. Lo rivela uno studio
presentato a Parigi al Congresso della Societa' Europea di
Cardiologia (Esc), in corso fino a mercoledi', e gli esperti
indicano nuove strategie preventive per sensibilizzare sul
rischio 'al femminile', in primo luogo allargare il numero
degli attori coinvolti. Dopo specialisti e medici di famiglia
vengono chiamati in causa anche i farmacisti, sempre piu'
alleati nella prevenzione.
In Italia questo approccio e' stato accolto dal network
'Apoteca natura', con 500 presidi in tutto il territorio
nazionale dove viene offerta una consulenza mirata a far
emergere i 'campanelli d'allarme' che devono orientare ad un
approfondimento diagnostico. Le patologie cardiovascolari
provocano ogni anno circa 4,3 milioni di morti in Europa,
242.000 in Italia e sono sempre piu' 'rosa'.
Lo studio presentato conferma come il peso dei fattori di
rischio non sia uguale nei due sessi. L'indagine ha preso in
esame 1.694 uomini e 1.893 donne di 5 Paesi (Finlandia, Svezia,
Paesi Bassi, Francia e Italia) e ha dimostrato che ogni
sigaretta fumata da 'lei' equivalga a cinque consumate da
'lui'. "Un altro dato interessante - spiega Roberto Ferrari,
past president dell'Esc - e' che, mentre per i maschi il
livello di istruzione e' inversamente proporzionale alla salute
delle arterie, piu' hanno studiato meno sono ostruite, per le
femmine cio' non vale. La malattia cardiovascolare e'
appannaggio degli uomini fino ai 55/60 anni, poi per un periodo
i due sessi si equivalgono e infine, intorno ai 75 anni, le
proporzioni si invertono". Questo, aggiunge Ferrari, "dipende
non solo dal venir meno della protezione ormonale con l'arrivo
della menopausa ma anche da cause ambientali, perche' le donne
tendono ad assumere gli stili di vita sbagliati un tempo tipici
dei maschi (alimentazione scorretta ed eccessiva, abitudine al
fumo, sedentarieta', stress)". Per questo gli esperti insistono
sull'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione e
poterlo fare anche in un luogo diffuso e frequentato come la
farmacia rappresenta un indubbio valore aggiunto. In quelle
della rete Apoteca Natura opera personale specializzato e
particolarmente attento alle problematiche della salute
femminile e alla fitoterapia. (AGI)
Gav
291243 AGO 11

NNNNANSA/ FUMO: ODIA LE DONNE, UNA SIGARETTA FA MALE COME 5 PER UOMO
RISCHIO MOLTO PIU' FORTE MA SOTTOVALUTATO, E CRESCONO FUMATRICI
(Dell'inviata Maria Emilia Bonaccorso)
(ANSA) - PARIGI, 29 AGO - Il fumo odia letteralmente le
donne, amplificando con un rapporto di cinque a uno, i danni
prodotti sul cuore femminile rispetto a quello degli uomini.
Sono i risultati di uno studio presentato dalla professoressa
Elena Tremoli del dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell'Universita' di Milano al Congresso della Societ… Europea di
Cardiologia (ESC), in corso fino a mercoled 31 agosto a Parigi
L'organismo femminile Š particolarmente vulnerabile agli
effetti del tabacco, indipendentemente da altri fattori come
l'et…, la pressione arteriosa, l'obesit…, la classe sociale.
''Sappiamo - ha spiegato la studiosa - che le donne sono
naturalmente protette contro le malattie cardiovascolari, in
particolare primo della menopausa. E questo porta ad avere meno
attenzione nei confronti dei fattori di rischio per la salute
femminile''.
Le patologie cardiovascolari provocano ogni anno circa 4,3
milioni di morti in Europa, 242.000 in Italia e sono sempre pi—
"rosa". Lo studio presentato oggi conferma come il peso dei
fattori di rischio non sia uguale nei due sessi. L'indagine ha
preso in esame 1694 uomini e 1893 donne di 5 Paesi (Finlandia,
Svezia, Paesi Bassi, Francia e Italia) ed ha dimostrato che ogni
sigaretta fumata da "lei" equivalga a cinque consumate da "lui".
Un calcolo fatto sulla base del numero delle sigarette consumate
e della progressione della malattie cardiovascolari,
indipendentemente da altri fattori di rischio come il
colesterolo e la pressione.
Un altro dato interessante Š che, mentre per i maschi il
livello di istruzione Š inversamente proporzionale alla salute
delle arterie, pi— hanno studiato meno sono ostruite, per le
femmine ci• non vale. La malattia cardiovascolare Š appannaggio
degli uomini fino ai 55/60 anni, poi per un periodo i due sessi
si equivalgono e infine, intorno ai 75 anni, le proporzioni si
invertono. ''Questo - spiega il professore Roberto Ferrari -
dipende non solo dal venir meno della protezione ormonale con
l'arrivo della menopausa ma anche da cause ambientali, perch‚ le
donne tendono ad assumere gli stili di vita sbagliati un tempo
tipici dei maschi (alimentazione scorretta ed eccessiva,
abitudine al fumo, sedentariet…, stress)". Per questo gli
esperti insistono sull'importanza della prevenzione e della
sensibilizzazione e poterlo fare anche in un luogo diffuso e
frequentato come la farmacia rappresenta un indubbio valore
aggiunto.
Ma la partita della prevenzione per la salute della donna
attraverso la lotta al fumo per il momento sembra essere stata
persa. Per la prima volta, nel nostro Paese, si Š raggiunta
quasi la parit… tra uomini e donne con il vizio. E le signore
sono anche pi— restie a smettere, rivela il Rapporto annuale sul
fumo in Italia, realizzato dall'Osservatorio Fumo Alcol e Droghe
dell'Istituto Superiore di Sanit…. Le donne sono circa il 20% di
oltre un miliardo di fumatori nel mondo. Ma la cifra Š destinata
ad aumentare. In Italia le fumatrici sono 5,2 milioni (19,7%),
gli uomini 5,9 milioni, (23,9%). Le signore che hanno detto
addio alle ®bionde¯ sono 2,6 milioni (il 9,8% di ex fumatrici),
gli uomini 3,9 milioni (il 15,7). Fumo e alcol assieme poi,
secondo un altro studio presentato, stanno costando cari alle
donne europee, che rispetto agli uomini vivono piu' a lungo, ma
peggio. La ricerca, condotta con la collaborazione dell'Istituto
superiore di sanita' e presentato da Diego Vanuzzo della Health
Unit 4 'Medio Friuli' di Udine. (ANSA).

BR
29-AGO-11 12:41 NNNN

salute: un naso elettronico 'fiuta' l'insufficienza cardiaca

SALUTE: UN NASO ELETTRONICO 'FIUTA' L'INSUFFICIENZA CARDIACA =
(AGI) - Berlino, 29 ago. - Un naso elettronico in grado di
diagnosticare il 'profumo' sospetto di un eventuale
insufficienza cardiaca. Il singolare dispositivo e' stato
presentato da un team tedesco nel corso del Congresso CES 2011.
"La diagnosi precoce dello scompenso cardiaco cronico (CHF)
attraverso lo screening periodico facilita l'applicazione
anticipata di trattamento", ha spiegato Vasileios Kechagias
della clinica universitaria di Jena. L'insufficienza cardiaca
e' una patologia comune, costosa, e potenzialmente letale. Nei
Paesi sviluppati circa il 2 per cento degli adulti soffre di
insufficienza cardiaca, ma in quelli di eta' superiore ai 65
anni questo dato aumenta fino al 6-10 per cento. Soprattutto a
causa dei costi di ospedalizzazione, essa e' causa di un
notevole aumento della spesa sanitaria. Anche se alcune persone
riescono a sopravvivere per molti anni, la malattia e'
progressiva ed e' associata a un aumento della mortalita'
generale e della morbilita'. "Abbiamo condotto uno screening
giornaliero su pazienti con diversi gradi di insufficienza
cardiaca", ha detto Kechagias. In particolare sono stati
raccolti i parametri di laboratorio rilevanti per scompenso
cardiaco (BNP, minerali, creatinina, analisi dei gas del
sangue) ed e' stata eseguita una valutazione clinica di
insufficienza cardiaca in base ai parametri disponibili (storia
clinica, di laboratorio, ecocardiografia, test da sforzo e
stress). L'assegnazione dei pazienti ai diversi gruppi (senza
insufficienza cardiaca, insufficienza cardiaca moderata,
insufficienza cardiaca scompensata) e' stata eseguita da medici
ignari dei valori misurati attraverso il 'naso elettronico'. Il
'naso elettronico' consiste in una serie di tre pellicole di
metallo di ossido basata su gas sensori con elementi di
riscaldamento. Ogni sensore ha una sensibilita' leggermente
diversa per diversi tipi di odorizzante molecolare. Le
interazioni tra le molecole e il sensore sono causate da
reazioni con l'ossigeno presente sulla superficie del sensore
riscaldato, determinando cosi' una variazione delle
concentrazioni di portatori di carica liberi e quindi ad un
cambiamento di conducibilita' nello strato di ossido di
metallo. I componenti di odore sono divisi da una analisi
statistica in due componenti principali. L'acquisizione dei
dati e' stata possibile in tutti i pazienti. I pazienti con
insufficienza cardiaca scompensata sono stati riconosciuti dal
naso elettronico e quindi separati dai pazienti con
insufficienza cardiaca compensata nell'89 per cento dei casi,
cosi' come e' stato molto elevato il tasso di sensibilita' ai
pazienti senza insufficienza cardiaca (gruppo di controllo).
"Il nostro obiettivo primario - ha concluso Kechagias - e'
quello di creare e stabilire il metodo possibilmente meno
invasivo per contribuire a fare uno screening rapidamente sulle
persone con scompenso cardiaco cronico". (AGI)
Red/Gav
291300 AGO 11

NNNN
MEDICINA: UN NASO ELETTRONICO SCOPRE IL CUORE STANCO

(ANSA) - PARIGI, 29 AGO - Un ''naso'' elettronico, collegato
con una fascetta al braccio, aiuta a segnalare se un paziente ha
uno scompenso cardiaco. I risultati dei test che hanno permesso
di verificare la sensibilita' dello strumento all'89% fa sperare
nell'arrivo di strumenti in grado di aiutare a diagnosticare in
tempo reale ogni difficolta' dell'organismo, dalla piu' semplice
alla piu' grave e pericolosa.
I sensori, posti nel piccolo dispositivo poco piu' grande di
una zolletta di zucchero, sono in grado di raccogliere le
molecole che escono dal corpo umano, spie dello scompenso, e che
al contatto con l'ossigeno nell'aria si trasformano in un odore
indice di un valore di quanto avviene all'interno del corpo. I
valori vengono trasmessi ad un sistema in modo da segnalare al
medico quando intervenire.
Il 'naso' e' stato presentato a Parigi da Vasileinos
Kechagias, del dipartimento di medicina interna dell'universita'
di Jena, in Germania, durante il congresso europeo di
cardiologia (Esc).
Lo scompenso, chiamato anche 'cuore stanco', e' una malattia
che colpisce tra il 6% e il 10% della popolazione dopo i 65
anni. E' associato ad una riduzione della salute mentale e
psichica, causando un grave peggioramento della qualita' della
vita.

BR/FV
29-AGO-11 12:45 NNNN

salute: tumore al seno, si potra' scoprire senza radiazioni

SALUTE: TUMORE AL SENO, SI POTRA' SCOPRIRE SENZA RADIAZIONI

(ANSA)- ROMA, 29 AGO- Un nuovo tipo di scanner che individua
meglio di una mammografia il cancro al seno: senza bisogno di
radiazioni, utilizzando soltanto raggi infrarossi ed energia
termica.
Lo hanno sviluppato alcuni scienziati israeliani dell'istituto
Real Imaging, ottenendo risultati piu' che confortanti dalla
sperimentazione su 2500 pazienti: la tecnologia e' risultata
essere efficace nel 92 per cento dei casi, rispetto all' 80 per
cento della mammografia tradizionale per la quale si utilizzano
i raggi-X.
Gli studiosi hanno scoperto che le donne con un tumore al seno
producono segnali diversi sulla superficie della pelle, che
vengono rilevati dalla macchina senza entrare in contatto con la
mammella.
Il dispositivo Š anche destinato ad ottenere un "sigillo
ufficiale" di approvazione da parte dell'Unione europea entro
fine anno: cio' permettera' l'utilizzo nei principali ospedali
di Londra, Barcellona e Parigi.
Nel frattempo Due ricchi uomini d'affari britannici, David e
Simon Reuben, hanno investito 11 milioni di sterline nel
progetto, dopo aver scoperto che una loro familiare ha
sviluppato un cancro al seno.
(ANSA).

Y09-CAV
29-AGO-11 13:08 NNNN

Fao: ricompare influenza aviaria, necessaria più sorveglianza = 'segnali di un ceppo mutato in Asia, imprevedibili rischi per salute umana'

FAO: RICOMPARE INFLUENZA AVIARIA, NECESSARIA PIU' SORVEGLIANZA =
'SEGNALI DI UN CEPPO MUTATO IN ASIA, IMPREVEDIBILI RISCHI PER
SALUTE UMANA'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - La FAO sollecita maggiore allerta e
sorveglianza contro una possibile recrudescenza dell'influenza aviaria
altamente patogena H5N1, in relazione ai segnali che un ceppo mutato
del virus mortale si sta diffondendo in Asia ed altrove con
imprevedibili rischi per la salute umana. E' quanto si legge in un
comunicato diffuso oggi dall'agenzia Onu che ha sede a Roma.

Secondo i dati dell'OMS, da quando e' apparso la prima volta,
nel 2003, il virus H5N1 ha infettato 565 persone uccidendone 331.
L'ultimo decesso e' avvenuto all'inizio del mese in Cambogia, dove
dall'inizio dell'anno si sono registrati otto casi umani, tutti con
esito fatale. Dal 2003 ad oggi il virus H5N1 ha ucciso, o ha obbligato
ad abbattere, piu' di 400 milioni di capi di pollame domestico ed ha
causato nel mondo un danno economico calcolato intorno ai 20 miliardi
di dollari, prima di venire eliminato dalla maggior parte dei 63 paesi
che aveva infettato nel momento di maggiore diffusione, nel 2006.

Tuttavia - si legge ancora nel comunicato - il virus e' rimasto
endemico in sei paesi, nonostante il numero dei focolai tra le
popolazioni di pollame domestico ed uccelli selvatici sia diminuito
costantemente, passando dal picco di 4000 casi l'anno, a soli 302 nel
2008. Ma da allora i focolai hanno ripreso ad aumentare
progressivamente, con circa 800 casi registrati nel 2010-2011.

(Ses/Col/Adnkronos)
29-AGO-11 15:47

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MANOVRA: CAMUSSO, MARCEGAGLIA PIEGATA A GOVERNO, VIOLA ACCORDO 28 GIUGNO = MANOVRA INIQUA, MANCA SOLO TASSA SUL PANE

MANOVRA: CAMUSSO, MARCEGAGLIA PIEGATA A GOVERNO, VIOLA ACCORDO 28 GIUGNO =
MANOVRA INIQUA, MANCA SOLO TASSA SUL PANE

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "La manovra sara' ancora peggiore
dopo il vertice tra Berlusconi e Bossi. Ci manca solo la tasa sul
pane, c'e' poi tutto per colpire le famiglie, i lavoratori e i
pensionati". A sferrare l'attacco contro il dl e' il leader della Cgil
Susanna Camusso, in un'intervista a 'L'Unita''.

"L'elemento centrale e' che il dato di iniquita' di questa
manovra viene rafforzato" aggiunge.Il leader dell Cgil critica il
presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sull'articolo 8 del dl
che interessa i lavoratori: "parole sorprendendi" dire che l'art.8 e'
congruo all'accordo con le parti sociali del 28 giugno, afferma.

"Abbiamo speso un mese per costruire un'opinione condivisa
sull'autonomia della rappresentanza sociale, il governo interferisce
su una materia di cui si devono occupare sindacati e imprese.
Confindustria invece di opporsi si adegua al diktat del governo".
Questo comportamento apre un problema, avverte infine Camusso, "o si
mette rapidamente riparo a questo strappo che viola l'accordo del 28
giugno o la Cgil aprira' vertenze azienda per azienda affinche' venga
rispettato l'equilibrio tra contratto nazionale e contrattazione di
secondo livello".

(Sec-Cim/Ct/Adnkronos)
29-AGO-11 08:49

NNNN
 
MANOVRA: CAMUSSO, CONFINDUSTRIA VIOLA PATTI DI GIUGNO
ARTICOLO 8 DECRETO NON TOLLERABILE
(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Confindustria viola i patti di
giugno, il suo presidente Emma Marcegaglia piegata ai diktat del
governo, e sul piatto una manovra a cui, dopo il vertice di
Arcore, manca soltanto ''la tassa sul pane'' per colpire
famiglie lavoratori e pensionati. La pensa cosi' Susanna
Camusso, segretario della Cgil, che - intervistata da l'Unita' -
si prepara allo sciopero generale del 6 settembre.
''Altro che ascoltare gli appelli al confronto - aggiunge
Camusso - Non c'e' discussione, non c'e' dialogo, una volta che
la maggioranza riesce a trovare un faticoso accordo tutti si
devono adeguare''. Secondo Camusso ''l'elemento centrale e' che
il dato di iniquita' viene rafforzato. L'Iva non e' una tassa
sui ricchi, riguarda i consumi soprattutto quelli della povera
gente''. Sulla Marcegaglia, la sindacalista e' chiara:
''Confindustria si adegua al diktat del governo, l'articolo 8
del decreto per noi non e' tollerabile. Ci batteremo azienda per
azienda'' affinche' sia rispettato ''l'equilibrio tra contratto
nazionale e la contrattazione di secondo livello''. La Cgil -
afferma Camusso - ''non ha chiesto a nessuno di aderire allo
sciopero, nemmeno al Pd''. Per il segretario Cgil si confondo le
cause con gli effetti: ''Non e' la Cgil a determinare le
condizioni dello sciopero generale, e' il governo. Chi ci
critica legga almeno la nostra piattaforma''. Infine, per
Camusso ''non e' vero'' come dice il ministro Sacconi che
l'intervento sul lavoro lo ha chiesto la Bce. (ANSA).

Y99-CZ
29-AGO-11 10:15 NNNN

MANOVRA: IDV, MAGGIORANZA GIOCA A MONOPOLI CON SOLDI ITALIANI

MANOVRA: IDV, MAGGIORANZA GIOCA A MONOPOLI CON SOLDI ITALIANI =
(AGI) - Roma, 29 ago -
"Mentre il Paese soffre per una crisi che il governo non ha
saputo fronteggiare, mentre l'Europa e i mercati aspettano
misure serie e credibili di rilancio, ad Arcore Berlusconi e
Bossi giochicchiano a Monopoli con i soldi dei cittadini
mortificando ancora una volta il Parlamento e gli italiani". Lo
afferma il presidente dei senatori dell'Italia dei Valori,
Felice Belisario, che aggiunge: "Anche su questa manovra
correttiva la maggioranza sta dando il peggio di se', con
proposte che prevedono solo nuove tasse e tagli pesanti agli
Enti locali, ma nessuna riforma, a cominciare dall'abrogazione
delle Province, nessun serio taglio ai costi della politica e
agli sprechi, nessuna misura per combattere efficacemente
l'evasione fiscale e la corruzione dilagante, nessun intervento
per rilanciare finalmente la crescita. Insomma - conclude
Belisario - arrivera' in Aula un provvedimento insufficiente,
che imporra' sacrifici pesantissimi a chi ha gia' dato
lasciando invece al riparo furbi e delinquenti, che non fara'
ripartire il Paese, che non convincera' l'Europa e che non
rassicurera' i mercati". (AGI)
Lam
291244 AGO 11

NNNN