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venerdì 3 giugno 2011

Tar "...Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso...."

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-04-2011, n. 1028Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso.
L'istanza  di corresponsione della predetta somma, avanzata dal sig. G. alla Questura di Enna, è stata rigettata dall'Amministrazione oggi resistente  sulla considerazione che in base alla Circolare Ministeriale n.333/G.Z.4. N.13/02 del 3/5/2002 non sussisterebbe alcuna possibilità di procedere alla cosiddetta monetizzazione per i giorni di congedo durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata alcuna reale prestazione lavorativa.
A sostegno di detta tesi l'Amministrazione citava la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, n.374 del 30/3/1998.
Secondo quanto dedotto con il ricorso in epigrafe detto diniego sarebbe illegittimo per violazione dei combinati disposti degli artt. 14 del DPR n. 395/1995 che avrebbe introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e dell'art. 18 del DPR n. 254/1999 che prevederebbe il diritto al pagamento sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi che detto congedo non sia stato fruito per cessazione dal servizio, per malattia, o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
L'Amministrazione  intimata costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso atteso che la cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute sarebbe ammessa dall'art. 14 del DPR n. 395/1995 soltanto nell'ipotesi che, al momento del congedo dal servizio, le ferie non possano essere state fruite del dipendente per esigenze si servizio.
Nulla l'Amministrazione ha controdedotto sul numero dei giorni di ferie non potuti godere dal ricorrente per infermità, né sull'entità della somma richiesta a titolo di pagamento quale corrispettivo dei giorni di ferie non godute.
Alla pubblica udienza del 23/3/2011 il ricorso è passato in decisione.Motivi della decisione
Il  ricorso, anche alla luce della giurisprudenza più recente del Consiglio  di Stato (vedasi tra le altre Consiglio Stato, sez VI, n.8372 del 1/12/2010) dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è meritevole di positiva valutazione.
Nella predetta decisione è stato precisato, per una fattispecie analoga a quella sottoposta oggi alla decisione di questo Collegio, che:
"l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando  all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito  per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e  non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione,  è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale -a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di  servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo
delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell' emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda soltanto sull' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999,  ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle  ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia, contratta per causa di servizio, è seguita la
dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi  contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
Ciò  in quanto il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica,  costituzionalmente tutelata dall'art. 36." (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr. anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, e, per l'effetto, l'Amministrazione  resistente va condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, per complessivi settantacinque giorni, nella misura richiesta dal ricorrente, e non contestata dall'Amministrazione resistente che ha assunto la non dovutezza della retribuzione sostitutiva per il predetto periodo, ma non  ha contro dedotto in merito all'entità della somma richiesta dal ricorrente che, come è dato evincere dal ricorso e dall'allegata perizia  di parte, al netto degli interessi e della rivalutazione ascende ad 7.424,31.
In virtù dell'art.16,comma 6, della L. 30/12/1991 n. 412 ed art.22,comma 36, della L.23/12/1994 n. 724 (che prevedono rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti la corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito) sulla somma di Euro 7.424,31, va corrisposta la rivalutazione monetaria; ma l'importo degli interessi va portato in detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, e, per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla monetizzazione mediante compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per complessivi gg. settantacinque, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolare con le modalità di cui in motivazione; condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento di Euro 1.500,00 (millecinquecento /00) oltre IVA, CPA, e spese generali, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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