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venerdì 3 giugno 2011

Corte dei Conti "...Dalla lettura degli articoli 1 e 4 del DPR 69/1984, si desume che gli aumenti contrattuali previsti per il personale della Polizia di Stato si riferiscono al periodo contrattuale che va dal 1/1/1982 al 30/6/1985 e tali aumenti ancorchè giuridicamente retroattivi alla suddetta data sono scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali: dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985, ciò significa che il ricorrente andato in pensione il 22/10/1984 ha diritto al loro integrale percepimento perché in servizio alla data di entrata in vigore del contratto...."

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N.  755/2011      
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 7/11/1997 ed iscritto al n.53755 del registro di segreteria, promosso da #################### rappresentato e difeso dall’avv. -
nei confronti di
Ministero Interno, INPDAP.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 7/2/2011 udito il dott  Onofrio Marino per l’INPDAP; 
FATTO
 Il signor #################### già sovrintendente della Polizia di Stato in pensione sin dal 22/10/1983, con il presente ricorso contesta la mancata applicazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico degli aumenti contrattuali previsti da DPR 69/1984, il quale li attribuiva al personale in servizio al 1/1/1983.
Tuttavia tali aumenti contrattuali pur se decorrenti da tale data erano scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali, dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985,il ricorrente dunque rivendica che nella base pensionabile siano anche inclusi gli ultimi due scaglioni successivi al suo pensionamento essendo in  diritto retroattivi  al 1/1/1983, data in cui il ricorrente era in servizio, avendone avuto diritto al loro pieno percepimento retributivo e conseguentemente di riflesso, sul trattamento pensionistico decorrente dal 22/10/1983.
Non si è costituito il Ministero dell’Interno, si è costituito invece l’Inpdap che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva essendo il provvedimento di pertinenza dell’amministrazione poichè in questo caso l’ente è un mero ordinatore di spesa; ma comunque ha eccepito la prescrizione quinquennale per i ratei anteriori a tale periodo. .
All’udienza del 7/2/2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso del  signor #################### è fondato nel merito nei termini che seguono.
Dalla lettura degli articoli 1 e 4 del DPR 69/1984, si desume che gli aumenti contrattuali previsti per il personale della Polizia di Stato si riferiscono al periodo contrattuale che va dal 1/1/1982 al 30/6/1985 e tali aumenti ancorchè giuridicamente retroattivi alla suddetta data sono scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali: dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985, ciò significa che il ricorrente andato in pensione il 22/10/1984 ha diritto al loro integrale percepimento perché in servizio alla data di entrata in vigore del contratto.
Questo si riflette conseguentemente sul trattamento pensionistico, poichè il trattamento economico da considerare sulla base pensionabile è quello a regime e non quello materialmente percepito alla data del pensionamento.
Da ciò consegue il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del trattamento economico giuridicamente a regime. 
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze economiche sul trattamento pensionistico derivanti dall’applicazione del DPR 69/1984, e non è accoglibile l’eccepita prescrizione per i ratei anteriori al quinquennio dalla data di notifica del ricorso sollevata dall’INPDAP, per il suo difetto di legittimazione passiva eccepita  dallo stesso ente.
Su tali somme sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria nella maggior somma tra i due valori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese
P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor #################### nei termini di cui in motivazione .
Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2011.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 02 marzo 2011
                                               Il collaboratore di   cancelleria
                                   F.to   Dr..       Virgilio   David
                                             
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SICILIA
Sentenza
755
2011
Pensioni
02-03-2011
 

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