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venerdì 3 giugno 2011

TAR "...Con  il ricorso introduttivo il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria,  ha impugnato, in via principale, il provvedimento con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente"...."

CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2376
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  il ricorso introduttivo il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria,  ha impugnato, in via principale, il provvedimento con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente".
Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con  il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha sviluppato le censure già spiegate, alla luce della sopravvenuta conoscenza di ulteriori atti endoprocedimentali, contestualmente gravati.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Preliminarmente  il Collegio deve rilevare l'inidoneità dell'eccezione di incompetenza territoriale, contenuta nella memoria di costituzione dell'amministrazione e ribadita nella memoria del 8 novembre 2010, a consentire al Tribunale di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, in considerazione del fatto che l'amministrazione non ha proposto tempestivo regolamento di competenza.
Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, infatti, ai ricorsi instaurati prima dell'entrata in vigore del c.p.a., non possono essere applicate le norme sopravvenute in materia di competenza territoriale inderogabile (cfr. Adunanza Plenaria 07 marzo 2011, n. 1, ove si rileva come "... la nuova disciplina della competenza introdotta dal codice del  processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere per "instaurati" i ricorsi per i  quali a tale data è intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso").
Nel merito il gravame è infondato.
Il  provvedimento impugnato dispone il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente, in quanto, nel periodo da valutare ai fini dell'ammissione al servizio permanente lo stesso "ha manifestato carenze professionali e di condotta, fornendo un rendimento attestato su livelli insoddisfacenti, incorrendo in una sanzione disciplinare, palesato la mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere nelle fila dell'Arma".
La  proposta di non ammissione al servizio permanente, richiamata per relationem nella premesse dell'atto gravato, rappresenta a sua volta come la valutazione non favorevole della idoneità del ricorrente a transitare nei ruoli permanenti debba essere posta in relazione con i seguenti profili ostativi:
a) temporanea inidoneità psicofisica;
b) sottoposizione a procedimento penale per reato non colposo;
c) assenza di aspetti di crescita professionale;
d) frequente manifestazione di segni di profondo disagio;
e)  manifestata incapacità di infondere nel proprio servizio entusiasmo o intraprendenza alcuna, frequente inesattezza nella esecuzione degli ordini, con conseguente emersione di una motivazione sempre minore che ha compromesso il profilo rendimentale già di per sé appena sufficiente;
f)  conseguimento della qualifica di "insufficiente" nella ultima valutazione caratteristica riportata, determinata dall'apporto professionale, decisamente scarso, valutato insieme alla generale trascuratezza del militare, del suo modo di agire e comportarsi, spesso irrispettoso del lavoro dei colleghi e delle responsabilità dei superiori;
g) coinvolgimento del militare in un episodio di esplosione accidentale di un colpo di pistola nei bagni della camerata a mezzo di una cartuccia sottratta durante una esercitazione al poligono.
Il provvedimento è stato assunto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/1989, il quale dispone: ".. al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo... l'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga  che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della
Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.. ".
Preliminarmente  occorre rilevare come le censure articolate dal ricorrente nell'atto introduttivo si appuntino sostanzialmente sulla parte di provvedimento in cui l'amministrazione ritiene ostativa alla ammissione al servizio permanente la temporanea inidoneità psicofisica dell'istante, alla quale  si cerca di ricondurre, con valenza assorbente, l'episodio che ha dato luogo al procedimento penale.
A tanto consegue  l'infondatezza del gravame, alla luce della consolidata massima giurisprudenziale secondo la quale ".. in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una  pluralità di ragioni - ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento) - è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti  indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe  l'interesse alla coltivazione dell'impugnativa avverso l'ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa) (cfr., da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).
Quanto alle censure di violazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 53/1989 e di difetto di istruttoria e di motivazione sviluppate con il ricorso per motivi aggiunti, deve, per contro, osservarsi come l'amministrazione, chiamata ai sensi del citato articolo 4 un giudizio ampiamente discrezionale (cfr., Consiglio di stato, sez. IV, 04 dicembre  2008, n. 5963, Consiglio di Stato, sez. IV, 03 luglio 2000, n. 3647, Cons. giust. amm. 14 ottobre 1997, n. 445) ha emesso, nel caso in esame,  un giudizio sorretto da una argomentazione completa, logica e congruente.
Le ragioni considerate ostative, infatti, riconducibili ad autonomi profili di incompatibilità con il complessivo giudizio di meritevolezza al quale è subordinato l'avanzamento richiesto, risultano evidenziate con chiarezza e suffragate da precisi riferimenti a circostanze e dati non contestati, la cui asserita riconducibilità in via esclusiva alle vicende connesse alle condizioni di salute del ricorrente è rimasta del tutto indimostrata.
Il complessivo atteggiamento del  ricorrente nei confronti del servizio svolto, dei superiori e dei colleghi, l'assenza di profili di crescita professionale, il conseguimento della qualifica di insufficiente nel periodo più recente di permanenza in servizio (e con esclusione, dunque, del periodo relativo all'assenza per motivi di salute), l'esistenza della sentenza penale di condanna in primo grado per l'episodio di esplosione del colpo  di pistola sottratto durante le esercitazioni, genericamente contestati  dal ricorrente quanto alla mera idoneità a determinare il provvedimento  di diniego gravato, appaiono, in conclusione, adeguatamente ponderati e  logicamente correlati alla decisione assunta, tanto più che i requisiti  psico - fisici e quelli morali e attitudinali oggetto del giudizio espresso devono ricorrere simultaneamente, senza possibilità di giudizio  di bilanciamento tra
i vari profili (Consiglio di stato, sez. IV, 3647/2000, cit. sez. IV, 23 ottobre 1990, n. 820).
Il  ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno quindi respinti, ma le spese di lite possono essere compensate, in ragione della materia del contendere.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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