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venerdì 3 giugno 2011

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 5-5-2011 n. 32 Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246). Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.

Circ. 5 maggio 2011, n. 32 (1).
Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.


Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:  “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e s.m.i.
D.M. 20 giugno 1988,  concernente la nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di  applicazione;
D.M. 12 febbraio 1999 di approvazione del regolamento di assicurazione dell’ex IPSEMA;
D.M. 12 dicembre 2000,  concernente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione;
Deliberazione n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Ipsema, concernente le classi di rischio assicurativo ai fini del calcolo contributivo;
L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, articolo 1, commi da 241 a 246;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 1, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e la sua incorporazione nell’INAIL;
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto di cui alla Legge finanziaria 2008;



Premessa
La  Finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e  separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 entrato in vigore il 13 aprile u.s., di seguito denominato regolamento,  ne ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. Lo stesso decreto ha disciplinato,  altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato,  istituito per la gestione del Fondo.



Beneficiari
Hanno diritto alla prestazione del Fondo [1]:
-  i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia  stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico");
-  i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari  di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.


[1] Articolo 2, comma 1, del regolamento.



Accesso al beneficio
Il  beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d'ufficio dall'INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l'incasso degli oneri previsti a carico delle imprese. Per  l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.



Prestazione aggiuntiva [2]
La  prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.
Per  gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata  dal regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.
Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto [3] tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall'INAIL per le  rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.


Modalità di erogazione e di calcolo


Per  gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un'unica soluzione entro il:
- 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009;
- 30 giugno 2012 per il 2010.
Dal  2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese.


a) Primo acconto


La  misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della  rendita percepita e l'importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.


b) Secondo acconto


È  corrisposto in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l'anno  2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).
La  misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l'anno di riferimento, tenuto conto  del primo acconto già corrisposto [4].
Con determinazione del Presidente dell'INAIL è definita la misura complessiva dell'acconto (primo più secondo acconto).


c) Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva


Il  conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto (per es.: per l'anno di riferimento 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), con le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall'addizionale riscossa dalle imprese per l'anno di riferimento.
Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione, tra i beneficiari dell'anno di riferimento, della complessiva disponibilità dell'intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio  è calcolata per differenza tra la misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante (vedi nota 3) e i due acconti di cui ai punti precedenti.
La  misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando  il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l'anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo,  spettanti, per l'anno di riferimento, alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva.
Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, sono fissate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella  del conguaglio.
Con decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione.
La  prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e altri importi), elaborata a  livello centrale, è erogata secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL.


[2] Articolo 2 del regolamento.
[3]  Misura prestazione aggiuntiva = Importo Fondo "ANNO X" (Risorse Stato +  Imprese)/Spese per rendite beneficiari (INAIL + ex IPSEMA)"ANNO X" %.
[4]  2° ACCONTO = MISURA % COMPLESSIVA DELL'ACCONTO - 1° ACCONTO = Risorse Fondo Stato "ANNO X"/Spese per rendite beneficiari "ANNO X" % - 10%.



Finanziamento del fondo
La  legge finanziaria 2008 [5] ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello  Stato e per un quarto a carico delle imprese [6].
L'onere  a carico dello Stato è stato determinato dalla predetta legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Di conseguenza l'ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese è il seguente:



(Euro)
2008
2009
2010
2011 e oltre

Totale FONDO
40.000.000
40.000.000
29.333.000
29.333.000

STATO
30.000.000
30.000.000
22.000.000
22.000.000

IMPRESE
10.000.000
10.000.000
7.333.000
7.333.000








[5] Tabella A - Interventi in materia previdenziale; Tabella B - Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13, L. n. 152/2001 per attività all’estero; Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute e Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale.
[6] Articolo 3, comma 1, del regolamento.



Addizionale sui premi a carico delle imprese
La  predetta legge finanziaria ha disposto che "Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …".
Il  regolamento [7] ha stabilito che sono tenute al versamento dell'addizionale le imprese assicurate all'INAIL e al soppresso IPSEMA "individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni".
Tali  imprese sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente  svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000 alle seguenti voci, espressamente individuate dal regolamento [8]:


a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b)  gestione Industria - voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.


Stante  l'espresso richiamo alle tariffe dei premi, l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari di competenza dell'INAIL dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel regolamento.
Per quanto riguarda il settore marittimo del soppresso IPSEMA, l'addizionale si applica alle seguenti categorie naviglio: Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31).
L'addizionale  per il Fondo amianto riveste natura e funzione di premio, pertanto, la stessa si applica, altresì, ai premi evasi e ai premi liquidati d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del TU, D.P.R. n. 1124/1965 in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi.
Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applica il regime sanzionatorio, previsto dall'articolo 116, comma 8, della L. n. 388/2000, nonché l'esazione coattiva.
L'addizionale  si applica anche ai premi anticipati in caso di inizio attività e di variazione delle lavorazioni esercitate, per le voci tariffarie e le categorie di naviglio sopra citate.


[7] Articolo 3, comma 2, del regolamento.
[8] Articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento.



Misura e applicazione delle addizionali
Il regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure [9]:




Anno
Premi Inail
Premi ex Ipsema

2008
1,44%
0,03%

2009
1,44%
0,03%

Dal 2010
1,07%
0,02%






Per  gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno [10]. Con lo stesso decreto possono essere altresì  variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell'addizionale.


Applicazione per gli anni 2008, 2009 e 2010


L'addizionale  Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie naviglio del  settore marittimo individuate dal regolamento.
Al  fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si procederà a determinare e richiedere l'importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale. Il versamento dell'addizionale sarà effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento.
Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta dell'addizionale per l'anno 2010.


Applicazione per il 2011 e anni successivi


Per  quanto riguarda l'addizionale dovuta per l'anno 2011, l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata di premio per l'anno in corso, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell'addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione dell'addizionale sarà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento in sede di autoliquidazione 2012.
A decorrere dal 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell'addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l'addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento interessati con l'autoliquidazione annuale dei premi.


[9] Articolo 3, comma 5, del regolamento.
[10] Articolo 3, comma 6, del regolamento.



Comitato amministratore del fondo
Per  la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della  finanza pubblica, un "Comitato Amministratore" che si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
Il regolamento [11] ne disciplina l'organizzazione, definendone la composizione e i compiti.
Il  Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
-  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
- delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
- partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva;
-  vigila sull'affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
- assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo.


[11] Articolo 5 del regolamento.



Ricorsi
Il  regolamento, all'art. 7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i  soggetti e i motivi del ricorso stesso.
In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento, di cui al precedente paragrafo "Beneficiari".
I motivi previsti sono esclusivamente:
a) la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva;
b) l'errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva.
In  particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che,  in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa [12], la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico.
Pertanto,  i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento.
Per  quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l'importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall'Istituto in misura non corretta.
Ai ricorsi, previsti dal citato art. 7, si applica la disciplina di cui all'art.104 e seguenti del TU, D.P.R. n. 1124/1965 [13] e, pertanto, devono essere presentati comunicando all'INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano  gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 per la presentazione dei ricorsi, decorre:
-  nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi);
- nel caso di ricorso  avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento.
Si  evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell'effettivo avvio dei primi pagamenti,  che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.


[12]  È una prestazione accessoria che deriva dalla sussistenza del diritto principale cioè la rendita diretta o a superstite erogata alle vittime dell'amianto e della fiberfrax.
[13]  In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla L. n. 533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.



Prescrizione
Il  diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre:
- dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente;
- dalla data di costituzione della rendita se successiva all'entrata in vigore del regolamento.
Il  diritto a conseguire una diversa misura degli acconti, dei conguagli e di ogni altro pagamento [14] effettuato a titolo di prestazione aggiuntiva si prescrive decorsi cinque anni (art. 2948 c.c.) dalla data della comunicazione relativa al provvedimento con cui è disposto il pagamento.
Nulla è modificato, infine, per quanto  riguarda la prescrizione del diritto a conseguire la rendita, ovvero la  prestazione principale.
Si fa presente che, ai fini dell'erogazione della prestazione aggiuntiva, nonché della riscossione dell'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese, si sta provvedendo alle necessarie implementazioni procedurali.  Al rilascio di dette implementazioni saranno diffuse apposite note operative.
La prestazione aggiuntiva sarà elaborata a livello centrale e si procederà all'erogazione avviando, dapprima, i pagamenti relativi agli anni 2008 e 2009, per i quali sono state già trasferite le risorse da parte dello Stato.
L'avvio dei pagamenti sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul sito internet dell'Istituto.


[14] Ad esempio le prestazioni aggiuntive per gli anni 2008, 2009 e 2010 erogate in una unica soluzione.


Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello



Allegato 1


D.M. 12 gennaio 2011, n. 30
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Gazz. Uff. 29 marzo 2011, n. 72)


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


di concerto con


il Ministro dell'economia e delle finanze


Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e  successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 7, della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la L. 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi  i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l'articolo 7, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;


Adotta  il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Art. 1
Fondo per le vittime dell'amianto


1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.


Art. 2
Prestazione aggiuntiva


1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli  eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e  la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al  comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
3. Gli acconti di cui al comma 2 sono  corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello  Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.
4. Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al  comma 1.
5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.
7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.


Art. 3
Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese


1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive  modificazioni.
3.  Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi  all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:
a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.
4.  Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.
5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari  a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.
6. L'addizionale è richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 è applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.
7.  Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute  in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.


Art. 4
Contabilità del Fondo


1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilità autonoma e separata.
2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilità separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.
3.  Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.
4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479,  le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.


Art. 5
Comitato amministratore del Fondo


1.  Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti  delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che,  a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie  asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati  una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e può essere richiesta da ciascun componente del  Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
5.  Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Art. 6
Compiti del Comitato amministratore


1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a)  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
c)  partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto;
d)  vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.


Art. 7
Ricorsi


1.  I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.


Art. 8
Norme finali


1. La prestazione aggiuntiva è riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il  presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo  dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 2
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 3
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 5
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 7
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241-246
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 104
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17
L. 27 marzo 1992, n. 257
D.M. 12 dicembre 2000

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