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venerdì 3 giugno 2011

Consiglio di Stato "...In  ragione di alcuni episodi ritenuti dall'Amministrazione disdicevoli e produttivi di responsabilità disciplinare, al Maresciallo ####################, attuale  appellante, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva inflitta da parte del Comandante della Compagnia dei CC di #################### la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero in quanto " per minor buon senso nel governo del personale e nell'azione di  comando, non adoperavasi adeguatamente per alleviare tensione creatasi con dipendente graduato per futili motivi non di servizio, coinvolgendo in un vicenda personale tutti i militari del reparto, tanto da far venir  meno l'armonia e la serenità all'interno della caserma"...."

FORZE ARMATE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2615
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
In  ragione di alcuni episodi ritenuti dall'Amministrazione disdicevoli e produttivi di responsabilità disciplinare, al Maresciallo ####################, attuale  appellante, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva inflitta da parte del Comandante della Compagnia dei CC di #################### la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero in quanto " per minor buon senso nel governo del personale e nell'azione di  comando, non adoperavasi adeguatamente per alleviare tensione creatasi con dipendente graduato per futili motivi non di servizio, coinvolgendo in un vicenda personale tutti i militari del reparto, tanto da far venir  meno l'armonia e la serenità all'interno della caserma".
Successivamente, richiamati i comportamenti sanzionati in sede disciplinare, il Comandante Regionale Carabinieri del Piemonte e della Valle d'#################### con determinazione del 21 giugno 1996 disponeva il trasferimento del predetto sottufficiale " per servizio " dalla Stazione Carabinieri di #################### (AO) alla Stazione Carabinieri di #################### (CN).
L'interessato  impugnava innanzi al TAR per il Piemonte l'atto recante la sanzione disciplinare sopraindicata unitamente al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso l'irrogato "rimprovero", nonché il provvedimento di trasferimento succitato, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e per violazione della normativa dettata in tema di disciplina militare.
L'adito  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con sentenza n.112/2001 dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo della non ammissibilità di una impugnativa avente ad oggetto più provvedimenti effettuata con la proposizione di un solo ricorso.
Insorge  avverso tale sentenza, con l'appello all'esame, il maresciallo P. che sostiene l'erroneità della decisione di contenuto processuale assunta dal primo giudice e ripropone, nel merito, i profili di illegittimità già dedotti in primo grado nei confronti dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio per resistere al proposto gravame l'intimato Ministero della Difesa.
All'udienza del 29 marzo 2011 la causa viene trattenuta in decisione.Motivi della decisione
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Il  Collegio deve in primo luogo rilevare l'erroneità del decisum di primo grado che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal P..
Il Tar ha ritenuto che il ricorso cumulativo prodotto dall'interessato sia inammissibile, trattandosi di gravame avente ad oggetto provvedimenti tra loro distinti  (il trasferimento ad altra sede e la sanzione disciplinare del rimprovero), atti questi ultimi che nell'ottica del primo giudice andavano impugnati con autonomi, separati ricorsi.
La statuizione di contenuto processuale resa in prime cure si appalesa errata
Secondo  un consolidato orientamento giurisprudenziale il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico (cfr Con Stato Sez.VI 17 settembre 2009 n.5546; idem 9 ottobre 2007 n. 5295; Sez. V 29 dicembre 2009 n.8914).
In  particolare, la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione (cfr, questa Sezione 6 maggio 2010 n.2626).
Ebbene,  nel caso di specie le condizioni processuali richieste dalla giurisprudenza (ma anche dalla dottrina) ben sussistono se è vero che sia il trasferimento sia la sanzione pecuniaria irrogata affondano le loro radici in fatti ad essi comuni costituiti in particolare dalle frizioni e contrasti insorti all'interno dalla caserma tra il Maresciallo P. ed altro graduato (l'appuntato F.), così come emergenti dalle note documentali illustrative della vicenda stessa.
Inoltre  lo stesso provvedimento di trasferimento fa espressa menzione nella sua  parte motivazionale dei pregressi comportamenti, sanzionati in sede disciplinare, tenuti dall'attuale appellante, rinvenendosi in tale richiamo un rapporto che se non è di presupposizione certamente costituisce un nesso logico e fattuale tra gli atti in contestazione.
In  definitiva, in presenza di chiari elementi di connessione e interdipendenza tra i provvedimenti in contestazione non v'è motivo, anche per ragioni di economia processuale, di non consentire la proposizione di un solo ricorso che cumuli come oggetto due provvedimenti i quali ancorchè "diversi " sono fra loro intimamente connessi.
Una volta superata la questione di ammissibilità occorre pronunciarsi sul merito della proposta impugnativa.
Essa è fondata.
La  determinazione di trasferire il P. è stata assunta dall'Amministrazione  militare, come inequivocabilmente si rileva, per tabulas, dalla lettura  della parte narrativa dell'atto impugnato "per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio nonché alla tutela del prestigio della P.A.", lì dove, è stata ritenuta "incompatibile l'ulteriore permanenza del maresciallo nell'attuale reparto".
Le  ragioni di carattere ambientale, in particolare, sono rilevabili dall'esame delle note nn.62/101 e 62/10- 3 del Comando Gruppo di #################### con cui, appunto, tale organo avanza ai superiori gerarchici la proposta  di trasferimento nei confronti del predetto sottufficiale.
Ciò  debitamente premesso, è ormai acquisito negli orientamenti giurisprudenziali di questa Sezione che nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano oltre a quelli rispondenti ad esigenze organizzative, anche quelli che trovano fondamento in motivi  di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr, ex multis Sez.IV 9 marzo 2004 n.1013).
Al  riguardo, avuto riguardo alla tipologia di provvedimento, si osserva come il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisca di per sé una misura sanzionatoria e non richiede quindi necessariamente un  diretto rapporto di imputabilità di fatti e comportamenti, nondimeno, però, postula ai fini della sua adozione la sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione riferibile alla presenza in loco del dipendente (cfr Cons Stato Sez. IV 21 feb####################io 2005  n.566).
In particolare, l'allontanamento per ragioni ambientali di un militare deve essere ancorato a presupposti fattuali del tutto oggettivi costituiti da quei motivi di opportunità che rivelino oggettivamente l'esistenza in loco di una situazione di nocumento per l'Amministrazione arrecata dall'attività istituzionale svolta dal dipendente (in tal senso Cons Stato n.566/2005 già citata).
Nella  specie, tale condizione di concreta lesione del prestigio all'esterno della struttura, richiesta per potersi configurare la fattispecie tipologica del trasferimento ambientale, non pare si sia verificata e in  ogni caso le ragioni che avrebbero suggerito l'adozione del trasferimento sono incongrue o comunque insufficienti a rivelare con ragionevole certezza una situazione di nocumento addebitale al comportamento istituzionale del maresciallo P..
Nelle note del Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle D'#################### nn.62/101 e 62/102, rispettivamente del 24 aprile 1996 e 18 maggio 1996 (riportate espressamente nell'impugnato provvedimento) e in altri documenti pure illustrativi della vicenda all'esame, ci si sofferma sui contrasti tra il P. e il suo sottoposto F.  nonché sul diminuito prestigio del Maresciallo ma sempre con riferimento all'attività istituzionale di gestione, per così dire interna, della Stazione indubbiamente caratterizzata da una particolare situazione di tensione dovuta peraltro a comportamenti rilevabili anche sotto il profilo disciplinare, ma tutto ciò non è sufficiente a giustificare l'affermata situazione di incompatibilità di che trattasi giacchè quest'ultima per potersi concretamente configurare deve essere rapportata all'esterno della struttura, cosi come rilevabile dagli ambienti locali,
costituiti dalle altre istituzioni e dalla stessa popolazione e tale indefettibile condizione non risulta essere stata adeguatamente appurata o comunque sufficientemente esplicitata negli atti di causa.
Per il vero negli atti istruttori posti a base del provvedimento de quo si fa solo un generico accenno alle perplessità delle Autorità locali in ordine al comportamento tenuto dal P., ma tali rilievi non sono oggetto di puntuali riscontri documentali e comunque trattasi di critiche del tutto  generiche che avrebbero dovuto essere corroborate da più pregnanti elementi di giudizio idonei appunto supportare in maniera convincente la  determinazione di allontanare il citato sottufficiale dal Comando della  Stazione di ####################.
In definitiva, se da un lato vanno respinte le critiche di sviamento di potere pure mosse dall'appellante nei confronti del disposto trasferimento, non pare che l'assunta determinazione di trasferire per incompatibilità ambientale il  P. possa andare esente dalla censura, fondatamente dedotta, di eccesso di potere per difetto, genericità e indeterminatezza della motivazione: da tale profilo di illegittimità il provvedimento impugnato risulta affetto, fatte salve, s'intende, al riguardo le ulteriori, eventuali determinazioni dell'Amministrazione.
Quanto poi al provvedimento di inflizione della sanzione di corpo del rimprovero, va rilevata la sussistenza a carico di tale determinazione di un vizio di tipo procedimentale che finisce per inficiarne la validità sia pure per gli assorbenti profili procedurali.
Il  P. è stato destinatario della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero che risulta irrogata dal Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri di #################### con provvedimento datato 10 maggio 1996 "per mancanza commessa  dal predetto sottufficiale nel mese di aprile 1996 nel grado di maresciallo capo, esaminate le risultanze degli accertamenti svolti ".
Tale  sanzione risulta assunta in concreto a conclusione dell'attività istruttoria svolta dallo stesso Ufficiale in ordine a fatti e circostanze ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare dei quali si dà adeguata contezza nel rapporto indirizzato al superiore Comando della Regione Carabinieri di cui alla nota n.224/12 del 13 maggio 1996.
Orbene,  al di là del merito dei rilievi mossi all'appellante e / o della loro fondatezza o meno, va qui in via preliminare dato atto che non risultano  essere state osservate le formalità procedurali richieste dalla normativa dettata in tema di attivazione e gestione di procedimento disciplinare.
La legge 11 luglio 1978 n.382, recante espressamente norme di principio nella disciplina militare, all'art.14 indica quali sono le sanzioni disciplinari di corpo, includendo fra queste il rimprovero.
Al  successivo art.15 poi detta legge stabilisce che " nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare": sono, quindi previsti altri adempimenti procedurali posti a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato.
Orbene,  nella specie non risulta siano state osservate preliminarmente alla inflizione del rimprovero le formalità procedurali di tipo garantistico contemplate da detta norma, dettate all'evidente scopo di assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa da farsi valere, appunto, in sede di procedimento disciplinare di appuramento e definizione di una mancanza avente una sua specifica rilevanza.
Non  risulta invero che il P. sia stato destinatario di un apposito atto di contestazione di addebiti che com'è noto, costituisce il primo atto del procedimento disciplinare, avente la precipua funzione di indicare specificatamente il comportamento per il quale l'Amministrazione intende  procedere disciplinarmente.
Va da sé che, avuto riguardo alle finalità di tipo garantistico sottese a tale atto (di approntamento di adeguata difesa e di verifica dei tempi di gestione  del procedimento stesso), l'adozione dello stesso si atteggia come adempimento assolutamente indefettibile, e correlativamente la sua assenza non può non inficiare la fattispecie procedimentale culminata con l'irrogata sanzione.
Va altresì rilevata l'inosservanza degli ulteriori adempimenti procedurali pure previsti dal  citato articolo 15 e posti anch'essi a garanzia di un compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato, oltreché del principio di certezza del rapporto giuridico in rilievo.
E'  il caso poi di far notare come non possa considerarsi satisfattivo degli adempimenti procedurali sopra descritti il rapporto del Capitano Comandante la Compagnia Carabinieri di #################### del 13 maggio 1996 prot. n. 224/12 (già citato), che indubbiamente reca una dettagliata. se non esaustiva descrizione dei fatti disdicevoli accaduti in caserma e ritenuti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente, ma che ancorché utile ai fini sostanziali dell'inchiesta disciplinare non vale a sostituire il richiesto atto formale di contestazione di addebiti.
Il carattere assorbente del vizio procedurale, fondatamente anche qui dedotto dalla parte appellante, impedisce al Collegio di valutare i profili sostanziali della legittimità della irrogata sanzione, la cui validità risulta comunque inficiata dall'error in procedendo in cui è incorsa l'Amministrazione, ferma restando la facoltà della medesima di adottare le ulteriori determinazioni, emendate dal profilo di illegittimità sopra descritto.
In forza delle suesposte considerazioni il proposto gravame, nei termini di cui sopra, va accolto.
Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente  pronunciando sull'appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e per  l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione
Compensa tra le parti. le spese e competenze del doppio grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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