Translate
lunedì 26 dicembre 2011
... C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox)..
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-11-2011, n. 23961
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell'art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale 106 non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4. 2. - Dalla sentenza impugnata risulta che l'opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l'altro, dedotto la violazione dell'obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva tra l'altro (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l'accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4 in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..
3. - Il Tribunale rigettava l'appello del Comune, ritenendo che l'installazione dell'autovelox sulla via (OMISSIS) ... risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, per come sopra interpretato, richiamandosi all'orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa.
4. - L'Amministrazione ricorrente con un unico motivo di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. N. 121 del 2002, art. 4, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S..
Deduce, in particolare, l'Amministrazione che l'uso dell'apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l'omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 del relativo regolamento), al contrario dei casi di utilizzo nell'ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.
5. - Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.
6. - Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
7. - Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche anche su strade diverse da quelle indicate dall'articolo 4 del richiamato DL sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate. Al riguardo le osservazioni del giudice d'appello, che si pongono in consapevole contrasto con Cass. 2008 n. 376, non appaiono sufficienti per rivedere l'orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e di recente da Cass. 2009 n. 12843. 8. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione avverso il verbale di contestazione in questione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare l'originaria opposizione.
9. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (250,00 Euro per onorari, 150,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 450,00 (200,00 Euro per onorari, 200,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello ed infine in 400,00 Euro per onorari e 200,00 di spese per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento