FS: NUOVI INDENNIZZI PER EMERGENZA NEVE DI FEBBRAIO
FS: NUOVI INDENNIZZI PER EMERGENZA NEVE DI FEBBRAIO =
(AGI) - Roma, 22
mar. -Nuovi indennizzi per i passeggeri dei
treni che hanno subito i ritardi
piu' consistenti durante
l'eccezionale nevicata dello scorso 1° febbraio.
Questa la
disponibilita' di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al termine
di
un incontro con le Associazioni dei Consumatori che e' servito
ad
approfondire varie questioni relative all'emergenza
maltempo. Nonostante la
normativa europea in vigore non lo
preveda espressamente, Trenitalia
riconobbe sin da subito (2
febbraio) ai suoi clienti gli indennizzi per
ritardo pari al
25% e al 50 % del valore del biglietto, per
ritardi
rispettivamente da 60 a 120 minuti e da 120 a 240, fino
al
rimborso integrale per i ritardi superiori alle 4 ore.
L'eccezionalita'
e l'imprevedibilita' dell'evento meteo non
hanno comunque impedito al Gruppo
FS Italiane di garantire la
mobilita' dei viaggiatori in tutto il Paese,
grazie all'impegno
di migliaia ferrovieri e l'impiego di mezzi speciali nelle
aree
piu' critiche. Trenitalia, su proposta delle Associazioni
dei
Consumatori, avendo constatato l'assenza di una sua
responsabilita'
diretta negli episodi citati, si e' dichiarata
disponibile a offrire un
indennizzo speciale ai passeggeri
dell'Intercity 615, del Frecciabianca 9823
e del Frecciabianca
9829 che lo scorso 1° febbraio hanno incontrato le
maggiori
difficolta' e i ritardi piu' consistenti. I viaggiatori di
questi
tre convogli riceveranno, come ulteriore attenzione
commerciale, un
indennizzo di 150 euro che andra' ad
aggiungersi al rimborso integrale del
biglietto. La richiesta,
indirizzata a Trenitalia SpA - Conciliazioni (Piazza
della
Croce Rossa 1, Roma) dovra' essere inviata entro il 31 gennaio
2013
con raccomandata postale oppure consegnata negli uffici
dell'assistenza
clienti in stazione. Allo speciale modulo,
pubblicato su trenitalia.com e
disponibile negli uffici
assistenza clienti, andra' allegato il biglietto di
viaggio
oltre alla copia di un documento di identita' e del
codice
fiscale. I viaggiatori dei tre convogli che hanno gia'
ottenuto
l'indennizzo per ritardo dovranno allegare, al posto del
titolo
di viaggio, la documentazione che certifica l'avvenuto
rimborso.
(AGI)
Red/Pit
221041 MAR 12
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