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giovedì 22 marzo 2012

FS: NUOVI INDENNIZZI PER EMERGENZA NEVE DI FEBBRAIO



FS: NUOVI INDENNIZZI PER EMERGENZA NEVE DI FEBBRAIO =
(AGI) - Roma, 22 mar. -Nuovi indennizzi per i passeggeri dei
treni che hanno subito i ritardi piu' consistenti durante
l'eccezionale nevicata dello scorso 1° febbraio. Questa la
disponibilita' di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al termine di
un incontro con le Associazioni dei Consumatori che e' servito
ad approfondire varie questioni relative all'emergenza
maltempo. Nonostante la normativa europea in vigore non lo
preveda espressamente, Trenitalia riconobbe sin da subito (2
febbraio) ai suoi clienti gli indennizzi per ritardo pari al
25% e al 50 % del valore del biglietto, per ritardi
rispettivamente da 60 a 120 minuti e da 120 a 240, fino al
rimborso integrale per i ritardi superiori alle 4 ore.
L'eccezionalita' e l'imprevedibilita' dell'evento meteo non
hanno comunque impedito al Gruppo FS Italiane di garantire la
mobilita' dei viaggiatori in tutto il Paese, grazie all'impegno
di migliaia ferrovieri e l'impiego di mezzi speciali nelle aree
piu' critiche. Trenitalia, su proposta delle Associazioni dei
Consumatori, avendo constatato l'assenza di una sua
responsabilita' diretta negli episodi citati, si e' dichiarata
disponibile a offrire un indennizzo speciale ai passeggeri
dell'Intercity 615, del Frecciabianca 9823 e del Frecciabianca
9829 che lo scorso 1° febbraio hanno incontrato le maggiori
difficolta' e i ritardi piu' consistenti. I viaggiatori di
questi tre convogli riceveranno, come ulteriore attenzione
commerciale, un indennizzo di 150 euro che andra' ad
aggiungersi al rimborso integrale del biglietto. La richiesta,
indirizzata a Trenitalia SpA - Conciliazioni (Piazza della
Croce Rossa 1, Roma) dovra' essere inviata entro il 31 gennaio
2013 con raccomandata postale oppure consegnata negli uffici
dell'assistenza clienti in stazione. Allo speciale modulo,
pubblicato su trenitalia.com e disponibile negli uffici
assistenza clienti, andra' allegato il biglietto di viaggio
oltre alla copia di un documento di identita' e del codice
fiscale. I viaggiatori dei tre convogli che hanno gia' ottenuto
l'indennizzo per ritardo dovranno allegare, al posto del titolo
di viaggio, la documentazione che certifica l'avvenuto
rimborso. (AGI)
Red/Pit
221041 MAR 12

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