I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 15-6-2012 n. 28
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 15 giugno 2012, n. 28 (1).
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Del. 22 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012” - (G.U. 23 maggio 2012, n. 119).
Del. 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012” - (G.U. 30 maggio 2012, n. 125).
D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo” - (G.U. 6 giugno 2012, n. 130).
D.L. 6 giugno 2012, n. 74: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” - (G.U. 7 giugno 2012, n. 131).
Premessa
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza.
Con la Del. 22 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012.
Con successiva Del. 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento ed è stato esteso al territorio delle province di Reggio Emilia e Rovigo. Con il D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze [1] sono stati individuati i comuni danneggiati dal sisma ed è stata disposta a favore dei soggetti colpiti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra il 20 maggio e 30 settembre 2012.
Infine, con il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 [2], è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013, nonché la sospensione dei termini sia perentori comportanti prescrizioni e decadenze sia esecutivi e dei termini di versamento.
[1] D.M. 1 giugno 2012 del Mef.
[2] D.L. 6 giugno 2012, n. 74.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali
L’articolo 8, comma 1, punto 1), del D.L. n. 74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per effetto del combinato disposto della citata norma con il D.M. 1 giugno 2012, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti si applica ai soggetti - persone fisiche e giuridiche - operanti alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale stesso.
Pertanto, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della terza rata dell’autoliquidazione ai sensi della L. n. 449/1997 e della L. n. 144/1999 in scadenza al 16 agosto 2012.
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie [3] in corso, concesse dall’Istituto nonché ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo.
Non si fa seguito al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 4 del D.L. n. 74/2012 “sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”.
Detta proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla L. n. 12/1979 che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei comuni individuati dal D.M. 1 giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma.
[3] Ai sensi della L. n. 389/1989.
Modalità di riscossione dei premi sospesi
Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi.
Si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni.
Sospensione di altri termini
Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, l’art. 6 del D.L. n. 74/2012 ha sospeso dal 20 maggio al 31 luglio 2012, una serie di termini, tra i quali:
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.
Per quanto sopra esposto, fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospenderà la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta [4] riprenderà a decorrere dal 1° agosto 2012.
Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2012.
[4] Artt. 14 e 15 della L. n. 689/1981.
Istruzioni operative
Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 156 collegato alla richiesta aggregata 999156 che comprenderà tutti i titoli aventi scadenza compresa dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 per le PAT interessate alla sospensione dei versamenti.
Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando i moduli allegati [5].
Sul punto si fa riserva di successive comunicazioni.
[5] Allegati 3 e 4.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Allegato 1
D.M. 1 giugno 2012
Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
(G.U. 6 giugno 2012, n. 130)
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212,che attribuisce al Ministro delle finanze,sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il D.P.C.M. 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Visto il D.P.C.M. 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;
Decreta
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì,nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche,aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono,comunque, essere versate.
3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Elenco dei comuni danneggiati
Provincia di Bologna
1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese
Provincia di Ferrara
1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda
Provincia di Modena
1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera
Provincia di Reggio Emilia
1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio
13. Campagnola Emilia
Provincia di Mantova
1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia
14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio
Provincia di Rovigo
1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta
Allegato 2
D.L. 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
(Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, nonché la Del. 22 maggio 2012 e la Del. 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Vista l’Ord. 22 maggio 2012, n. 1, l’Ord. 2 giugno 2012, n. 0002 e l’Ord. 2 giugno 2012, n. 0003 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal D.L. 15 maggio 2012, n. 59;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;
Vista la Del. 30 maggio 2012del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della giustizia, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 1
Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni.
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il D.M. 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130 nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con la Del. 22 maggio 2012 e la Del. 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
Art. 6
Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti.
1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
Art. 8
Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali.
1. In aggiunta a quanto disposto dal D.M. 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente art. 9 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla L. 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. n. 317/1996, D.M. 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Reg. (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4 dell’Emilia-Romagna.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Allegato 3
Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
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Allegato 4
Domanda di sospensione degli adempimenti
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Del. 22 maggio 2012
Del. 30 maggio 2012
D.M. 1 giugno 2012
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 1
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8
Circ. 15-6-2012 n. 28
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 15 giugno 2012, n. 28 (1).
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Del. 22 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012” - (G.U. 23 maggio 2012, n. 119).
Del. 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012” - (G.U. 30 maggio 2012, n. 125).
D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo” - (G.U. 6 giugno 2012, n. 130).
D.L. 6 giugno 2012, n. 74: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” - (G.U. 7 giugno 2012, n. 131).
Premessa
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza.
Con la Del. 22 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012.
Con successiva Del. 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento ed è stato esteso al territorio delle province di Reggio Emilia e Rovigo. Con il D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze [1] sono stati individuati i comuni danneggiati dal sisma ed è stata disposta a favore dei soggetti colpiti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra il 20 maggio e 30 settembre 2012.
Infine, con il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 [2], è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013, nonché la sospensione dei termini sia perentori comportanti prescrizioni e decadenze sia esecutivi e dei termini di versamento.
[1] D.M. 1 giugno 2012 del Mef.
[2] D.L. 6 giugno 2012, n. 74.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali
L’articolo 8, comma 1, punto 1), del D.L. n. 74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per effetto del combinato disposto della citata norma con il D.M. 1 giugno 2012, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti si applica ai soggetti - persone fisiche e giuridiche - operanti alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale stesso.
Pertanto, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della terza rata dell’autoliquidazione ai sensi della L. n. 449/1997 e della L. n. 144/1999 in scadenza al 16 agosto 2012.
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie [3] in corso, concesse dall’Istituto nonché ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo.
Non si fa seguito al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 4 del D.L. n. 74/2012 “sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”.
Detta proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla L. n. 12/1979 che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei comuni individuati dal D.M. 1 giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma.
[3] Ai sensi della L. n. 389/1989.
Modalità di riscossione dei premi sospesi
Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi.
Si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni.
Sospensione di altri termini
Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, l’art. 6 del D.L. n. 74/2012 ha sospeso dal 20 maggio al 31 luglio 2012, una serie di termini, tra i quali:
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.
Per quanto sopra esposto, fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospenderà la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta [4] riprenderà a decorrere dal 1° agosto 2012.
Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2012.
[4] Artt. 14 e 15 della L. n. 689/1981.
Istruzioni operative
Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 156 collegato alla richiesta aggregata 999156 che comprenderà tutti i titoli aventi scadenza compresa dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 per le PAT interessate alla sospensione dei versamenti.
Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando i moduli allegati [5].
Sul punto si fa riserva di successive comunicazioni.
[5] Allegati 3 e 4.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
Allegato 1
D.M. 1 giugno 2012
Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
(G.U. 6 giugno 2012, n. 130)
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212,che attribuisce al Ministro delle finanze,sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il D.P.C.M. 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Visto il D.P.C.M. 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;
Decreta
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì,nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche,aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono,comunque, essere versate.
3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Elenco dei comuni danneggiati
Provincia di Bologna
1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese
Provincia di Ferrara
1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda
Provincia di Modena
1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera
Provincia di Reggio Emilia
1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio
13. Campagnola Emilia
Provincia di Mantova
1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia
14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio
Provincia di Rovigo
1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta
Allegato 2
D.L. 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
(Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, nonché la Del. 22 maggio 2012 e la Del. 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Vista l’Ord. 22 maggio 2012, n. 1, l’Ord. 2 giugno 2012, n. 0002 e l’Ord. 2 giugno 2012, n. 0003 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal D.L. 15 maggio 2012, n. 59;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;
Vista la Del. 30 maggio 2012del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della giustizia, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 1
Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni.
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il D.M. 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130 nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con la Del. 22 maggio 2012 e la Del. 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
Art. 6
Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti.
1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
Art. 8
Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali.
1. In aggiunta a quanto disposto dal D.M. 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente art. 9 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla L. 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. n. 317/1996, D.M. 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Reg. (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4 dell’Emilia-Romagna.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Allegato 3
Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
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Allegato 4
Domanda di sospensione degli adempimenti
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Del. 22 maggio 2012
Del. 30 maggio 2012
D.M. 1 giugno 2012
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 1
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8
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