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martedì 18 settembre 2012

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - Servizi di media audiovisivi.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 14-9-2012 n. 37/0016404
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - Servizi di media audiovisivi.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 14 settembre 2012, n. 37/0016404 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - Servizi di media audiovisivi.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Al
   

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
   



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell'ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet ex D.Lgs. n. 177/2005, nella misura in cui gli stessi possano essere assimilati alle attività espletate dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi, contemplate al n. 43, R.D. n. 2657/1923, così come richiamato dalla lettura in combinato disposto dell'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e del D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.

In particolare, l'istante chiede se alla luce delle novella normativa operata dal D.Lgs. n. 44/2010, in merito alla disciplina contenuta nel citato D.Lgs. n. 177/2005 (T.U. della radiotelevisione), il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di servizi di live streaming, webcasting ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità ed intermittenza.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dall'inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale del lavoro intermittente o lavoro a chiamata, disciplinata dagli artt. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, c.d. Riforma lavoro.

Il contratto in questione costituisce una tipologia di lavoro subordinato, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine e si caratterizza per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, individuate in ragione delle specifiche esigenze del datore di lavoro.

In virtù dell'attuale formulazione normativa di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 si può ricorrere a tale istituto nel rispetto di un duplice ordine di condizioni, come peraltro già puntualizzate da questa Amministrazione con Circ. 1 agosto 2012, n. 20/2012.

Innanzitutto, il comma primo del predetto articolo stabilisce che l'istituto può trovare applicazione "(...) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno".

Nel secondo comma, invece, il Legislatore interviene, in ordine alla causale anagrafica/soggettiva in modo restrittivo rispetto alla previgente disciplina, consentendo la stipulazione di contratti a chiamata esclusivamente laddove il lavoratore non abbia compiuto i 24 anni di età, oppure abbia più di 55 anni.

Si ricorda inoltre che, qualora la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare l'istituto, risulta comunque possibile il ricorso al lavoro intermittente sulla base di quanto contenuto nel menzionato D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle attività elencate nel R.D. n. 2657/1923 (cfr. sul punto Circ. 1 agosto 2012, n. 20/2012).

Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre ricordare che, fra le attività elencate nella tabella allegata al citato R.D. n. 2657/1923, al n. 43 sono indicate le attività espletate dagli "operai addetti agli spettacoli (...) televisivi".

In proposito, occorre ricordare che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 44 del 2010, c.d. Decreto Romani, la disciplina dell'intero settore televisivo ha subito notevoli modifiche, in particolare nella parte in cui lo stesso ha provveduto a ridefinire l'ambito di applicazione oggettivo del T.U. della radiotelevisione, ampliandolo, ovvero cristallizzando il concetto di servizio di media audiovisivo.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel T.U., così come novellato, si evince testualmente che in tale settore, ex art. 1, comma 1, lett. a), trovano applicazione "i principi generali per le prestazioni di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni". Occorre, inoltre, sottolineare come per servizio di media audiovisivo si intenda nella nuova formulazione di cui all'art. 2, lett. a) "(...) la radiodiffusione televisiva (...) e in particolare la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting (...)".

In definitiva, sulla base di quanto sopra evidenziato nell'ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi menzionato nel n. 43 del R.D. n. 2657/1923, si ritiene che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l'assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, Tabella
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 40
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 33 e segg.
D.M. 23 ottobre 2004
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1

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