Le disposizioni per le assunzioni dei supplenti nelle scuole
Circ. 12 settembre 2012, Prot. n. AOODGPER 6677 del Miur
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III
Prot. n. AOODGPER Roma, Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2012/2013 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2012/13.
1 -CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2012/13 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi
di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di
riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute
praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art. 3, comma 2, del
citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per
l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente
validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di
competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento
avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di
riferimento, prevedono:
1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2 - la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di
delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente,
unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima
della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una
proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività
didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza
annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con
particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art.
73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo
di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso
nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno
tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e
alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno
viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie
di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. ovvero in quelle in cui ha titolo ad
essere incluso per l’a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di
dimensionamento della rete scolastica.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando,
nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione
dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o
inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 2024 settembre 2012, al Dirigente
scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente
al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o
terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo
provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda,
qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici
territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni
decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione
degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il
sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio
2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno
consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati
alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico
elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado,
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad
esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima,
seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2012/2013; in caso di esito negativo si ricorre successivamente
a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole
viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Nel caso in cui la procedura di cui al comma precedente non dia esito positivo, i Dirigenti
scolastici, al fine di ogni possibile massima attuazione della legge n. 104/92, potranno prendere
in considerazione eventuali domande informali di messa a disposizione ricevute da parte di
aspiranti che dichiarino in autocertificazione di essere forniti del previsto titolo di
specializzazione e di titolo idoneo all’insegnamento del sostegno nel grado di istruzione della
scuola interessata, anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della
provincia. Le domande potranno essere presentate anche da fuori provincia purchè il
richiedente faccia domanda nelle scuole di un’unica provincia oltre a quella di appartenenza.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della
graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato
delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo
grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del
sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e
seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina
dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento
comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza
temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle
attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo
definitivo.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste
Entro il 14 settembre tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo
e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti
eventualmente disponibili secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 6bis del CCNI sulle utlizzazioni del
23 agosto 2012 e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2012/13, facendo
riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione
analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1,
comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e
A077 possono, entro il 25 settembre 2012, presentare domanda - secondo le indicazioni di cui alla
nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno 2012, allegato E, tabella Licei, richiamato dal CCNI del 24 agosto
2012 (art. 6/bis, comma 7) - alle istituzioni scolastiche della provincia nella cyui graduatoria ad
esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla predetta nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno
2012 allegato E, tabella Licei - tenendo conto, ai fini dell’inserimento nelle specifiche graduatorie di “esecuzione ed interpretazione” e
“laboratorio di musica di insieme”, delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell’art. 6/bis comma 7 del 24 agosto 2012 del
CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.
Per “Esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di Musica d’insieme” possono presentare domanda nella provincia di inclusione
anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della A077 in pssesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.
Entro la medesima data del 25 settembre 2012 possono presentare domanda anche coloro
che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a
pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .
Per “Esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di Musica d’insieme” possono presentare domanda nella provincia di inclusione
anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della A077 in pssesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei
candidati, procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle
graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077.
Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai
sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13
giugno 2007.
Gli elenchi, come sopra compilati, devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio
territoriale competente entro il 29 settembre 2012. Nel caso di esaurimento degli elenchi, le istituzioni
scolastiche procedono all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle
Convenzioni stipulate con i Conservatori.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali
e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni
speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono
assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione
agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano
presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e l’Allegato “A” del D.M. n. 53 del
14 giugno 2012, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni
occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo
di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza
economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di
maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti
all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della
documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A”
di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione
scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.
21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri
prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono
parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta
applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate
nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune,
in comune viciniore
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore
settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma
restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in
questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre
2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di
specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a
tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con
contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale
con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile
assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi
supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA
SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua
inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al
personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei
requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti
nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8, del Regolamento
adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
Una volta espletate le procedure di cui alla nota n. 6340/bis del 30 agosto 2012 e 6522 del
5/9/2012, in applicazione del DL 95/2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, si
confermano, anche per l’a.s. 2012/13, le seguenti disposizioni:
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone
che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono
coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine
dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di
esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001,
n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali
ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali,
residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino
al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro
effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non
preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre
di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e
disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le
graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del
precedente periodo, si dovrà procedere secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni
del 23 agosto 2012.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo
parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto
conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6
agosto 2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto,
vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono
concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno;
ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei
concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi
e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici
secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
3 -DISPOSIZIONI COMUNI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto,
occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici
dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale,
sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici
possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M.
13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di
continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare
da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle
supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata
presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2012/2013, le disposizioni impartite per il personale docente con la
presente nota.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di
cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla
nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del
personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti
per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a
trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che
la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di
lavoro. E’ ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata
Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico
di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L 133/08
che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni
previste dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 “
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L’A.S.
2012/13
a) In considerazione dell’attuazione del vasto piano di riorganizzazione della rete
scolastica efficace per il prossimo anno scolastico, è stata disposta, al fine di attualizzare le
posizioni degli aspiranti docenti, educativi ed ATA nelle graduatorie di circolo e di istituto valide
per il vigente triennio scolastico, una procedura automatica di allineamento tra la precedente e
la nuova anagrafe delle istituzioni scolastiche, per cui saranno successivamente diramate le
relative istruzioni operative.
Con tale procedura, gli aspiranti, già inseriti nelle graduatorie degli istituti soppressi o
riorganizzati saranno trasposti in automatico nelle graduatorie delle nuove istituzioni, secondo
la rispettiva fascia di appartenenza e secondo il relativo punteggio.
Tale operazione potrà avvenire anche in deroga ai termini regolamentari circa il numero
massimo di istituzioni richiedibili
b) In relazione alle nuove inclusioni in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento,
disposte con D.M. 53 del 14 giugno 2012, le posizioni del relativo personale saranno, con
procedura automatizzata, collocate nel corrispondente scaglione aggiuntivo di prima fascia
delle medesime graduatorie delle scuole, ove il personale stesso risultava incluso nell’a.s.
2011/12, ovvero nelle graduatorie risultanti dalle operazioni di cui al precedente punto a).
c) Il personale incluso in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, ove non sia già
incluso in graduatorie di istituto, potrà presentare domanda di inclusione in graduatorie di
circolo e di istituto, secondo le modalità di cui al D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, utilizzando a tal
fine i moduli domanda e di scelta delle sedi previsti dal suddetto decreto, da presentare, con
modalità on line entro il termine del………………..
d) Nelle more di attuazione delle operazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) e della
diramazione definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto valide per l’a.s. 2012/13, i dirigenti
scolastici che abbiano necessità di nominare dei supplenti utilizzeranno le graduatorie del
precedente anno scolastico stipulando a tal fine contratti in attesa dell’avente titolo ex art.40
Legge n.449/97.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni
dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di
conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e
sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i
mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti
internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti
risultino il più possibile chiari e accessibili.
.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
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