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martedì 18 settembre 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Estensione territoriale. L. n. 134/2012.



I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 14-9-2012 n. 5353
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Estensione territoriale. L. n. 134/2012.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.

Nota 14 settembre 2012, n. 5353 (1).

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Estensione territoriale. L. n. 134/2012.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.



Alle
  

Strutture territoriali
  



Si fa seguito alla Circ. 15 giugno 2012, n. 28 e alla nota 9 agosto 2012, n. 4917 per comunicare che l'art. 67-septies della L. n. 134/2012 di conversione del D.L. n. 83/2012 ha stabilito che il D.L. n. 74/2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, si applica anche ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova.

Pertanto, sono sospesi i versamenti dei premi in scadenza dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 per i soggetti che alla data del 20 maggio avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (individuati dal D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e nei comuni di Ferrara e Mantova.

L'estensione ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova si applica a decorrere dal 12 agosto, giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 134/2012.

Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti i soggetti interessati devono produrre apposita domanda alla sede Inail competente utilizzando il modulo allegato alla presente, già allegato alla Circ. 15 giugno 2012, n. 28 e alla nota 9 agosto 2012, n. 4917.

Per quanto riguarda la gestione nell'archivio di GRA web della sospensione dei premi assicurativi nulla è variato, pertanto la Sede deve inserire su ogni PAT interessata il codice di agevolazione 156 previa acquisizione della domanda di sospensione dei versamenti e verifica dei requisiti di legge.

La norma nulla dispone con riguardo alle modalità di riscossione delle somme sospese, pertanto si fa riserva di successive comunicazioni.


Il Direttore centrale reggente

Ing. Ester Rotoli



Allegato


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D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-septies
D.M. 1 giugno 2012
Nota 9 agosto 2012, n. 4917
Circ. 15 giugno 2012, n. 28

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