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martedì 18 settembre 2012

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 14-9-2012 n. 112
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa gestione ex Inpdap.

Circ. 14 settembre 2012, n. 112 (1).

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa gestione ex Inpdap.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



L'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con Provv. 22 giugno 2011, del Direttore dell'Agenzia con effetto dal 1° novembre 2011 detta misura era stata fissata al 5,0243% in ragione annuale.

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora venga fissato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con Provv. 17 luglio 2012 ha disposto la riduzione dell'attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504% in ragione annuale.

La variazione decorre dal 1° ottobre 2012.

Si rammenta che il comma 9 dell'art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Pertanto, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione a partire dal 1° ottobre 2012.


Il Direttore generale

Nori



Allegato


Provv. 17 luglio 2012

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602


Il Direttore dell’agenzia


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


Dispone


1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.


1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.

1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Motivazioni


L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con Provv. 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° ottobre 2012, al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.


Riferimenti normativi


a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)


b) Disciplina degli interessi di mora


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)

Provv. 22 giugno 2011


c) Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)



D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30
Provv. 22 giugno 2011
Provv. 17 luglio 2012
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116

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