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Modifica al regolamento concernente la trasmissione
di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi
dell'art. 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici. (Deliberazione n. 392/12/CONS). (12A09847) (GU n. 217 del 17-9-2012 ) |
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 4 settembre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che
abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che
«con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita'
attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa
realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse
pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche
analogica, soggetta al presente testo unico»;
Vista la delibera n. 667/10/CONS, recante «Regolamento concernente
la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande
interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 gennaio 2011, n.
4;
Vista la sentenza 7844/2011 del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, che ha disposto l'annullamento dell'art. 3, comma 4, del
regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca
di eventi di grande interesse pubblico nella parte in cui fissa la
durata massima degli estratti in tre minuti anziche' in novanta
secondi, come indicato dal considerando n. 55 della direttiva
2010/13/UE;
Vista la sentenza n. 3498/2012 del Consiglio di Stato con cui, nel
respingere l'appello principale proposto dall'Autorita', ha
confermato la decisione del giudice di primo grado ordinando
l'esecuzione della sentenza;
Considerato che il Consiglio di Stato ha argomentato che «non si
determina in assoluto una situazione di asimmetria di disciplina, ne'
resta preclusa per l'Autorita' la previsione di ulteriori limiti di
durata (inferiore) per eventi di durata particolarmente ridotta, a
fronte di una regola di indirizzo che investe solo la soglia massima
di durata dell'estratto di cronaca»;
Ritenuto di confermare la previsione del criterio di
proporzionalita' tra la durata degli estratti di cronaca e la durata
dell'evento di grande interesse pubblico introdotto nell'ultimo
periodo dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera
n. 667/10/CONS e che, pertanto, ai fini dell'esecuzione della citata
sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario modificare l'art.
3, comma 4, del regolamento nella sola parte relativa alla durata
massima dei brevi estratti, fermi restando gli altri criteri legati
all'embargo orario e al criterio di proporzionalita';
Ritenuto di precisare, a meri fini antielusivi, che in ogni caso il
limite massimo di 90 secondi non possa essere superato, come potrebbe
eventualmente accadere qualora l'applicazione del parametro del 3%
previsto per gli eventi di durata particolarmente ridotta,
determinasse come risultato una durata superiore;
Considerato che la modifica proposta, trattandosi di mera
esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che, oltre ad
essere compiutamente circostanziata nella sua formulazione, produce
effetti minimali sulle posizioni giuridiche soggettive degli
operatori potenzialmente destinatari della norma, non necessita
dell'avvio di una consultazione pubblica;
Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. All'art. 3, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n.
667/10/CONS sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «tre minuti» sono sostituite con le parole «novanta
secondi»;
b) dopo le parole «durata dell'evento» sono inserite le parole
«fermo restando il limite massimo di novanta secondi».
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 4 settembre 2012
Il presidente: Cardani
Il commissario relatore: Martusciello
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