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venerdì 12 aprile 2013

Consiglio di Stato: Permessi studio fruibili solo per l'effettiva ( e attestata) frequenza ai corsi




Nuova pagina 1
N.5383/2006
Reg. Dec.
N. 4641
Reg. Ric.
Anno 1998
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 4641 del 1998 proposto da MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
c o n t r o
...OMISSIS..., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 118 del 3 febbraio 1998;.
      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
      Visti tutti gli atti di causa;
     Relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, il Consigliere Carlo Saltelli;
     Udito l’avvocato dello Stato Bachetti;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
     F A T T O
     Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 118 del 3 febbraio 1998, accogliendo il ricorso proposto dal signor ...OMISSIS... ...OMISSIS... avverso vari provvedimenti del Ministero di Grazia e Giustizia,  Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui era stato disposto il recupero delle somme erogati per permessi di studio per gli anni scolastici 1991/92 e 1992/93, mediante trattenute di un quinto delle competenze mensili a decorrere dal marzo 1995, ha condannato l’intimato ministero alla restituzione delle somme trattenute con interessi e rivalutazione.
     Secondo il predetto tribunale, infatti, era meritevole di accoglimento la interpretazione dell’articolo 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 325, propugnata dall’interessato, non potendo, come invece ritenuto dall’amministrazione, che i permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, previsti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria e secondaria e di qualificazione professionale, fossero limitati alle sole ore corrispondenti a quelle di frequenza delle lezioni seguite, coincidenti con il normale orario di lavoro (fatto salvo il tempo necessario per raggiungere la sede delle lezioni): l’interpretazione sostenuta dall’amministrazione contrastava in maniera stridente con la stessa ratio della normativa e, dal punto di vista logico, comportava che del tutto inopinatamente non potesse essere ricompreso in tali permessi il tempo occorrente per l’attività di ricerca o per gli incontri con il professore relatore della tesi (nel caso di studenti universitari) ovvero quello per la preparazioni di compiti, interrogazioni ed esami finali, per coloro che frequentassero corsi di istruzione primaria e secondaria; tali incongruità e irragionevolezze si amplificherebbero nel caso, quale quello oggetto di controversia, di frequenza di corsi serali di durata ben superiore alle 150 ore.
     Avvero tale statuizione ha proposto appello il Ministero di Grazia e Giustizia con atto di appello notificato il 2 maggio 1998, rivendicando la piena legittimità del proprio operato, fondato sulla puntuale interpretazione letterale della ricordata disposizione contenuta nell’articolo 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 che contempla la produzione di idonea certificazione ai fini della iscrizione e frequenza di scuole, corsi ed esami sostenuti, documentazione non fornita nel caso di specie dall’interessato, e che di conseguenza esclude la interpretazione estensiva della stessa disposizione, del tutto inopinatamente accolta dai primi giudici, benché priva di qualsiasi indizio al riguardo.
     L’appellato, cui il gravame risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito in giudizio.
D I R I T T O
     I. L’appello è fondato e deve essere accolto.
     I.1. Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui all’articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al trinnio 1988 – 1990”), all’articolo 3 contiene la disciplina del diritto allo studio.
     In particolare, al comma 1 è prevista la concessione di permessi straordinario retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, per la frequenza (comma 2) di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
     Il comma 4 stabilisce poi che “il personale interessato ai cosi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i giorni festivi e di riposo settimanale”; il successivo comma 6 onera il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 alla presentazione alla propria amministrazione di “idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti”, precisando che “in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali”.
     Il comma 4 dell’articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’articolo 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) stabilisce, sempre disciplinando il diritto allo studio, che “per la concessione dei permessi i dipendente interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti”.
     Dall’attento esame di tali disposizione si ricava che la disciplina al diritto allo studio del dipendente pubblico si articola in due piani distinti: il primo, consistente nella concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali (inizialmente limitati al tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, art. 3, comma 3, lett. a) del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ma poi estesi anche oltre tale limite, articolo 17, comma 1, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44); il secondo, consistente nel favorire la prestazione di servizio del personale cui è stato concesso di usufruire dei ricordati permessi straordinari retribuiti, col diritto ad espletare turni di lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
     L’unico obbligo imposto nell’ambito di tale sistema al dipendente è quello di produrre la idonea documentazione giustificativa dell’iscrizione, della frequenza e degli esami sostenuti.
     E’ stato in questo modo assicurato l’adeguato contemperamento degli interessi in gioco, quello pubblico al corretto funzionamento dei pubblici uffici e quello dei singoli dipendenti di poter concretamente accrescere il proprio patrimonio culturale e professionale (che sia pur indirettamente finisce per essere un arricchimento anche per la struttura burocratica presso i quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa).
     I.2. Ciò posto, il delineato quadro normativo esclude in radice la correttezza delle argomentazioni poste dai primi giudici a base dell’accoglimento del ricorso proposto in primo grado dal signor ...OMISSIS... Bonassi.
     E’ infatti circostanza pacifica che questi, cui l’amministrazione aveva espressamente concesso il beneficio dei permessi straordinari retribuiti per poter accedere al corso scolastico tenuto dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F.P. Calvi” di Padova non ha giustificato, come pure era tenuto in forza delle ricordate disposizioni, le ore di permesso straordinario di cui ha effettivamente goduto, relativamente alla loro coincidenza con l’attività lavorativa.
     Orbene è del tutto evidente, al riguardo, che proprio il giusto contemperamento degli interessi in gioco realizzato dalla normativa sopra ricordata esclude che le ore di permesso retribuito possano non corrispondere ad effettive ore di frequenza scolastica: il diritto del datore di lavoro pubblico di esigere la prestazione lavorativa del proprio dipendente trova limite solo nell’altrettanto rilevante esercizio del diritto allo studio e solo quando questo sia effettivo; d’altra parte, il tempo occorrente per la preparazione degli esami, dei compiti e di quant’altro connesso con la necessaria attività finalizzata al conseguimento di titoli di studio, ma diverso dalla frequenza dei relativi corsi, trova espressa garanzia nel diritto del dipendente ad ottenere turni di lavori complessivamente più agevoli.
     E’ pertanto fuori di dubbio che il ricorrente dovesse giustificare adeguatamente di aver effettivamente frequentato i corsi cui era iscritto per poter fruire dei permessi straordinari retribuiti, laddove la predetta frequenza coincidenza con l’orario di servizio.
     Né sussiste alcuna violazione della ratio della disciplina del diritto allo studio nell’ipotesi in cui il dipendente, come nel caso di specie, frequenti corsi serali, non coincidenti con l’orario di servizio, per il fatto che in questo caso i permessi straordinari retribuiti non sarebbero neppure ipotizzabili stante la non coincidenza con l’orario di servizio: la concessione dei ricordati permessi straordinari retribuiti costituisce una misura di carattere eccezionale, che introduce un limite altrettanto eccezionale alla ordinaria sinallagmaticità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e, come tale, le relative disposizioni sono necessariamente di stretta interpretazione; d’altra parte i corsi serali costituiscono un’ulteriore occasione concessa ai lavoratori per conseguire titoli di studio (universitari o di istruzione secondaria) e la concessione dei permessi straordinari retribuiti per la loro frequenza è da ritenersi ammessa solo allorquando vi sia concomitanza con la ordinaria prestazione lavorativa.
      II. Alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal signor ...OMISSIS... ...OMISSIS....
     Le novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio..
P.Q.M
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministro di grazia e giustizia avverso la sentenza n. 118 del 3 febbraio 1998 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal signor ...OMISSIS... ...OMISSIS....
     Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio nei giorni 9 maggio 2006 e 19 giugno 2006, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
      Carlo          SALTELLI   Presidente f.f., est.
      Carlo          DEODATO            Consigliere
      Salvatore    CACACE   Consigliere
     Sergio         DE FELICE   Consigliere
     Eugenio      MELE   Consigliere

           IL PRESIDENTE f.f., est.
     Carlo Saltelli
     IL SEGRETARIO
     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

15 settembre 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Antonio Serrao



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N.R.G.  4641/1998


RL


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