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Equo indennizzo, il parere delle commissioni ospedaliere non garantisce nulla |
Il comitato per le pensioni può decidere in modo diverso e non riconoscere la causa di servizio |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
5699/06Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8484/2001, proposto da ...OMISSIS...,
rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Gigliotti con
domicilio eletto in Roma viale Vaticano n. 45, presso l’Avv.
Massimiliano Gabrielli;
contro
(Lpd) (Lpd) S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi (Lpd)
con domicilio eletto in Roma via
-
(Lpd) (Lpd) S.P.A. DIREZIONE PROVINCIALE, non costituitasi;
(Lpd) (Lpd) S.P.A. DIREZIONE AFFARI LEGALI, non costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria sede di Catanzaro Sez. I n. 965/2000;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle (Lpd) (Lpd) S.p.a.;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere
Sabino Luce. Uditi gli Avv.ti Gigliotti e l’Avv. Romanelli per
delega dell’Avv. (Lpd);
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
sentenza n. 965/2000, del 23 giugno-17 luglio 2000, il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria respingeva il ricorso
(n. 221/98) proposto da ...OMISSIS... contro (Lpd) (Lpd) s.p.a.
per l’annullamento del provvedimento del direttore del personale
dell’ente prot. APO/PC/4/”/PR/73923, del 7 novembre 1997, di
diniego di concessione dell’equo indennizzo. Contro l’indicata
decisione il ...OMISSIS... ha proposto appello al Consiglio di
Stato chiedendo, con ricorso notificato il 20 luglio 2001, la
riforma dell’impugnata decisione con l’accoglimento della
domanda proposta in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza
dell’intimata amministrazione, che ne ha chiesto il rigetto, è
stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato
trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
...OMISSIS...,
dirigente dell’ente (Lpd) italiana s.p.a., ha impugnato al
Tribunale amministrativo regionale della Calabria il
provvedimento del direttore del personale dell’ente indicato in
premessa di diniego di concessione dell’equo indennizzo. Il
Provvedimento di diniego era stato adottato in conformità al
parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il
quale, discostandosi dal diverso avviso del collegio medico
dell’ospedale di Catanzaro, aveva escluso che la malattia
denunciata dal ...OMISSIS... (infarto del miocardio occorsogli
il 6 novembre 1989) fosse dipesa da causa di servizio. Contro
l’indicata sentenza il ...OMISSIS... propone appello deducendone
l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della
decisione. L’appello è infondato e come tale va respinto.
Ed
invero, a seguito, della novella introdotta dall'art. 5 bis l.
20 novembre 1987 n. 472, i giudizi espressi dalle commissioni
mediche ospedaliere in sede di accertamento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio ed i conseguenti
provvedimenti adottati dall'amministrazione non pregiudicano nè
condizionano il giudizio del comitato per le pensioni
privilegiate nei procedimenti tesi al riconoscimento dell'equo
indennizzo o della pensione privilegiata. La nuova disciplina
introdotta, nel conferire definitività ai giudizi emessi dalle
commissioni mediche ospedaliere, comporta, quindi, che il
riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di
servizio, già operato dall'amministrazione per altri effetti
(spese di cura, misura degli assegni durante il periodo di
aspettativa), possa essere rimesso in discussione a seguito
dell'acquisizione del parere negativo del comitato stesso
nell'ambito dei procedimenti di concessione dell'equo indennizzo
e della pensione privilegiata, caratterizzati da più incisive
cautele in relazione ai particolari oneri che da essi possono
derivare a carico dell'erario (Cons. St. Sez. VI, 9 giugno 2005,
n. 3028). In questi ultimi casi, infatti, non occorre appurare
la semplice origine da causa di servizio della malattia, ma pure
se ed in che misura si sia verificato un effetto invalidante,
apparendo allora razionalmente giustificato, alla luce delle
rilevanti conseguenze sulla spesa pubblica, che in dette
ipotesi, anche a costo di possibili difformità valutative,
l'apprezzamento sia affidato al parere, nemmeno vincolante, di
un organo imparziale per la sua stessa composizione, il quale
contribuisce a realizzare il principio del buon andamento
attraverso l'arricchimento degli elementi di giudizio posti a
disposizione dell'amministrazione (Corte cost. 21 giugno 1996,
n. 209).
Inoltre,
in sede di riconoscimento di malattia dipendente da causa di
servizio ai sensi dell'art. 117 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092,
l'amministrazione non è obbligata a chiarire le ragioni per le
quali aderisce al parere del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie anziché a quello opposto reso da altro
organo sanitario, giacché le ragioni della scelta sono (Lpd) a
carico dello stesso comitato che, per la sua struttura e le sue
funzioni, è competente ad esprimere un parere più completo ed
esauriente rispetto a quello reso da organi aventi natura solo
tecnica; l'amministrazione medesima, solo ove ritenga di
disattendere il suddetto parere è tenuta ad esternare le ragioni
di tale determinazione solo se ritiene di disattendere il
suddetto parere (Cons. St. Sez. VI, 1 marzo 1996, n. 282).
Nel
caso in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale
amministrativo regionale, l’impugnato provvedimento ha
espressamente rilevato, facendone proprio il contenuto, il
parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il
quale ha, con apprezzamento tecnico- discrezionale adeguatamente
motivato, escluso che l’infermità del dipendente fosse derivante
da causa di servizio.
L’appello
va pertanto respinto con compensazione delle spese processuali
ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Spese
compensate.
Ordina
che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così
deciso in Roma il 20 giugno 2006 in camera di consiglio dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con
l’intervento dei sigg.
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere Est.
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Sabino Luce f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................28/09/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907
n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 8484/2001
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