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venerdì 12 aprile 2013

Consiglio di Stato: Equo indennizzo, il parere delle commissioni ospedaliere non garantisce nulla




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Equo indennizzo, il parere delle commissioni ospedaliere non garantisce nulla
Il comitato per le pensioni può decidere in modo diverso e non riconoscere la causa di servizio
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5699/06
Reg.Dec.
N. 8484 Reg.Ric.
ANNO   2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8484/2001, proposto da ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Gigliotti con domicilio eletto in Roma viale Vaticano n. 45, presso l’Avv. Massimiliano Gabrielli;
contro
(Lpd) (Lpd) S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi (Lpd) con domicilio  eletto in Roma via -
(Lpd) (Lpd) S.P.A. DIREZIONE PROVINCIALE, non costituitasi;
(Lpd) (Lpd) S.P.A. DIREZIONE AFFARI LEGALI, non costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro Sez. I n. 965/2000;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle (Lpd) (Lpd) S.p.a.;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi gli Avv.ti Gigliotti e l’Avv. Romanelli per delega dell’Avv. (Lpd);
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
     Con sentenza n. 965/2000, del 23 giugno-17 luglio 2000, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria respingeva il ricorso (n. 221/98) proposto da ...OMISSIS... contro (Lpd) (Lpd) s.p.a. per l’annullamento del provvedimento del direttore del personale dell’ente prot. APO/PC/4/”/PR/73923, del 7 novembre 1997, di diniego di concessione dell’equo indennizzo. Contro l’indicata decisione il ...OMISSIS... ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 20 luglio 2001, la riforma dell’impugnata decisione con l’accoglimento della domanda proposta in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza dell’intimata amministrazione, che ne ha chiesto il rigetto, è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
     ...OMISSIS..., dirigente dell’ente (Lpd) italiana s.p.a., ha impugnato al Tribunale amministrativo regionale della Calabria il provvedimento del direttore del personale dell’ente indicato in premessa di diniego di concessione dell’equo indennizzo. Il Provvedimento di diniego era stato adottato in conformità al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il quale, discostandosi dal diverso avviso del collegio medico dell’ospedale di Catanzaro, aveva escluso che la malattia denunciata dal ...OMISSIS... (infarto del miocardio occorsogli il 6 novembre 1989) fosse dipesa da causa di servizio. Contro l’indicata sentenza il ...OMISSIS... propone appello deducendone l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della decisione. L’appello è infondato e come tale va respinto.
     Ed invero, a seguito, della novella introdotta dall'art. 5 bis l. 20 novembre 1987 n. 472, i giudizi espressi dalle commissioni mediche ospedaliere in sede di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed i conseguenti provvedimenti adottati dall'amministrazione non pregiudicano nè condizionano il giudizio del comitato per le pensioni privilegiate nei procedimenti tesi al riconoscimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata. La nuova disciplina introdotta, nel conferire definitività ai giudizi emessi dalle commissioni mediche ospedaliere, comporta, quindi, che il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, già operato dall'amministrazione per altri effetti (spese di cura, misura degli assegni durante il periodo di aspettativa), possa essere rimesso in discussione a seguito dell'acquisizione del parere negativo del comitato stesso nell'ambito dei procedimenti di concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, caratterizzati da più incisive cautele in relazione ai particolari oneri che da essi possono derivare a carico dell'erario (Cons. St. Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3028). In questi ultimi casi, infatti, non occorre appurare la semplice origine da causa di servizio della malattia, ma pure se ed in che misura si sia verificato un effetto invalidante, apparendo allora razionalmente giustificato, alla luce delle rilevanti conseguenze sulla spesa pubblica, che in dette ipotesi, anche a costo di possibili difformità valutative, l'apprezzamento sia affidato al parere, nemmeno vincolante, di un organo imparziale per la sua stessa composizione, il quale contribuisce a realizzare il principio del buon andamento attraverso l'arricchimento degli elementi di giudizio posti a disposizione dell'amministrazione (Corte cost. 21 giugno 1996, n. 209).
     Inoltre, in sede di riconoscimento di malattia dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 117 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, l'amministrazione non è obbligata a chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie anziché a quello opposto reso da altro organo sanitario, giacché le ragioni della scelta sono (Lpd) a carico dello stesso comitato che, per la sua struttura e le sue funzioni, è competente ad esprimere un parere più completo ed esauriente rispetto a quello reso da organi aventi natura solo tecnica; l'amministrazione medesima, solo ove ritenga di disattendere il suddetto parere è tenuta ad esternare le ragioni di tale determinazione solo se ritiene di disattendere il suddetto parere (Cons. St. Sez. VI, 1 marzo 1996, n. 282).
     Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo regionale, l’impugnato provvedimento ha espressamente rilevato, facendone proprio il contenuto, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il quale ha, con apprezzamento tecnico- discrezionale adeguatamente motivato, escluso che l’infermità del dipendente fosse derivante da causa di servizio.
     L’appello va pertanto respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.
     Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
     Così deciso in Roma il 20 giugno 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg.
Giorgio Giovannini  Presidente
Sabino Luce   Consigliere Est.
Carmine Volpe  Consigliere
Giuseppe Romeo  Consigliere
Lanfranco Balucani  Consigliere
 
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere       Segretario
f.to Sabino Luce     f.to Giovanni Ceci

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.................28/09/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 8484/2001

 

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