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venerdì 12 aprile 2013

Consiglio di Stato: Nessuna revisione della patente se la Motorizzazione perde tempo



Nessuna revisione della patente se la Motorizzazione perde tempo
Palazzo Spada ha accolto il ricorso di una donna che si era vista eseguire il provvedimento dopo cinque anni






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5225/06

Reg.Dec.

N. 10276 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS......OMISSIS..., rappresentata e difesa dall’avv.to -

contro

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Perugia;

- dalla Motorizzazione Civile – Ufficio Provinciale di Perugia;

tutti costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria, n. 363 del 17.06.2005;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 giugno 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

     Uditi per le parti l’avv.to Bigi e l’ Avvocato dello Stato Tortora;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1). Con atto n. 1077/80 del 31.08.2000 l’ Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Perugia disponeva nei confronti della sig.ra ...OMISSIS......OMISSIS... la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

     A motivazione del provvedimento era fatto richiamo a comunicazione della Polizia Municipale di Perugia in data 03.05.2000 di violazione dell’art. 141/3 del codice della strada, con conseguente sinistro, qualificata come “comportamento di guida (che) fa sorgere dubbi sulla persistenza  . . . dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.

     Avverso detta determinazione la ...OMISSIS...proponeva ricorso gerarchico che veniva respinto con d.m. del 10.01.2005.

     Contro detta decisione ed il provvedimento sottostante era proposto ricorso al T.A.R. per l’ Umbria denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

     Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

     Contro la pronunzia reiettiva la sig.ra ...OMISSIS...ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto:

     - il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che rinvia ad altra decisione del T.A.R. per l’ Umbria non recante statuizioni sul punto controverso;

     - che la sussistenza di un “ragionevole dubbio” sull’idoneità tecnica del titolare della patente di guida recede a fronte del comportamento dell’Amministrazione che per cinque anni non ha attivato il procedimento di revisione – che ha natura cautelativa dell’interesse di rilevo pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e non sanzionatorio – e che inoltre nel mese di marzo 2005 è stato concesso il rinnovo per un decennio della patente di guida di cui si dispone la revisione;

     - l’insussistenza dei presupposti in fatto per l’ adozione del provvedimento applicativo dell’art. 128 del codice della strada, avendo l’istante osservato, in relazione alle condizioni del fondo stradale reso pericoloso per le condizioni atmosferiche, ogni regola prudenziale a tutela della propria incolumità, dei trasportati e di soggetti terzi;

     - che l’atto che impone la revisione non è assistito da idonea motivazione e si fonda su una ricostruzione dei fatti palesemente erronea, vizio da cui è affetto altresì il decreto decisorio del ricorso gerarchico.

     L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

     All’udienza del 20 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

     2). L’appello è fondato

     L’istante correttamente pone in rilievo la condotta omissiva dell’Amministrazione che per circa un quinquennio non ha portato ad esecuzione il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame dell’ idoneità tecnica, stante il grave ritardo nel concludere il procedimento di riesame della legittimità di detto provvedimento censurato con ricorso proposto in via gerarchica.

     Se, invero, il provvedimento rivolto al riesame dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strade assume funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione, dette finalità di interesse pubblico di carattere primario non possono essere perseguite con carattere di effettività ove a ciò l’ Amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti cui è stato ricondotto il dubbio sulla persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente di guida.

     La condotta diligente nella guida dell’appellante nel periodo che va dal 31.08.2000 (data di adozione del provvedimento di revisione della patente di guida) al 10.01.2005 (data di decisione del ricorso gerarchico) - tant’è che ha meritato il “bonus” dell’incremento di due punti sul punteggio ordinario attribuito ai sensi dell’art. 126 bis c. d. s. - introduce un elemento che sul piano sintomatico rende fondato il vizio di eccesso di potere dedotto avverso il provvedimento di revisione della patente di guida sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei presupposti che sono stati ritenuti espressione del difetto del requisito di idoneità tecnica alla guida.

     Il successivo lungo periodo di osservazione si presenta, infatti, privo di mende e per la sua durata non emergono comportamenti in pregiudizio dell’incolumità di terzi.

     A fronte di dette circostanze non si configura conforme a criteri di ragionevolezza la conclusione cui è pervenuto il Ministero intimato nel confermare il provvedimento gravato con ricorso gerarchico, che ha elevato un’unica occasione di infrazione alle regole della circolazione stradale e l’evento dannoso ad esso conseguente a stabile ed univoco elemento rilevatore di “insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale sia di imperizia alla guida”.

     L’appello va, quindi, accolto restando assorbiti i motivi non esaminati.

     Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.

     Spese compensate

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2006 , con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini,   Presidente

Sabino Luce    Consigliere

Giuseppe Romeo   Consigliere

Carmine Volpe   Consigliere

Bruno Rosario Polito   Consigliere Est.


Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere       Segretario

f.to Bruno Rosario Polito    f.to Giovanni Ceci



DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il..................08/09/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci




CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa 


al Ministero..............................................................................................


a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


                                    Il Direttore della Segreteria




N.R.G. 10276/2005




FF



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