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venerdì 12 aprile 2013

Consiglio di Stato: I paletti all'indennità di servizio esterno ai poliziotti di scorta




Nuova pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5694/06
Reg.Dec.
N. 8394 Reg.Ric.
ANNO   2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8394/2004 proposto da:
...omissis... rappresentati e difesi dall’Avv. -
 
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
 
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di (Lpd) Sezione I n. 7965/2003;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi l’avv. Traldi e l’avv. dello Stato Vessichelli;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
     Con sentenza n. 7965/2003, del 3 dicembre 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia respingeva il ricorso (n. 889/2002) proposto dai nominativi indicati in premessa contro il Ministero dell’interno per il riconoscimento del loro diritto a percepire l’idoneità di servizio esterno prevista dal DPR 31 luglio 1995 n. 395.
     Contro l’indicata sentenza i rubricati ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 15 settembre 2004, la riforma della decisione di primo grado con l’accoglimento della domanda proposta al Tribunale amministrativo regionale; ed il ricorso, nella resistenza della intimata amministrazione, è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
     I rubricati appellanti, dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di (Lpd), assegnati in data antecedente al gennaio 1994, all’Ufficio prevenzione generale ed inquadrati nella sezione “scorte”, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, per la svolta attività, l’indennità di servizio esterno prevista dal d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
     Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’impugnata sentenza ha dichiarato l’infondatezza della pretesa perché il servizio di “scorta” non poteva considerarsi “esterno” in base alla normativa vigente, il diritto alla percezione della rivendicata indennità, peraltro estesa anche agli addetti al servizio di scorta soltanto a decorrere dal 1 giugno 1999.
     La decisione è contestata dai rubricati appellanti, i quali ne deducono l’erroneità in quanto il servizio espletato doveva considerarsi reso in ambiente “esterno” ed implicante come tale il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 147/1990 sin dalla data di relativa istituzione.
     L’appello è infondato e va respinto.
     Ed invero, come ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, servizio esterno - per il quale l’art. 12 del d.P.R. n. 147/90 ed art. 9 d.P.R. n. 395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità - era quello implicante una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall’esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi. Il che non si verificava per il servizio di scorta tout court in quanto, a ritenere diversamente, si sarebbe dovuto ricomprendervi qualsiasi attività svolta fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza con evidente snaturamento della finalità della rivendicata indennità (cfr. Cons. St. Sez. II 28 luglio 1998, parere n. 1252/1997).
     Al che va aggiunto il rilievo – anch’esso evidenziato dal Tribunale amministrativo regionale – che è stato l’art. 11, comma primo del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395/1999, anche al servizio di scorta prescrivendo tuttavia, - con una disposizione cui, per la sua stessa formulazione come pretenderebbero gli appellanti carattere ricognitivo di un principio già precedentemente in vigore – che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1° giugno 1999.
     Ricorrono giusti motivi per la peculiarità della lite, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini   Presidente
Sabino Luce    Consigliere Est.
Luigi Maruotti   Consigliere
Luciano Barra Caracciolo  Consigliere
Rosanna De Nictolis   Consigliere
 
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere       Segretario
f.to Sabino Luce     f.to Vittorio Zoffoli

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.................28/09/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva


 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 8394/2004


FF


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