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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
5694/06Reg.Dec.
N. 8394 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8394/2004 proposto da:
...omissis... rappresentati e difesi dall’Avv. -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.
12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di
(Lpd) Sezione I n. 7965/2003;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 30 maggio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi
l’avv. Traldi e l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
sentenza n. 7965/2003, del 3 dicembre 2003, il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia respingeva il ricorso (n. 889/2002) proposto dai
nominativi indicati in premessa contro il Ministero dell’interno per il
riconoscimento del loro diritto a percepire l’idoneità di servizio esterno
prevista dal DPR 31 luglio 1995 n. 395.
Contro
l’indicata sentenza i rubricati ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio
di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 15 settembre 2004, la riforma
della decisione di primo grado con l’accoglimento della domanda proposta al
Tribunale amministrativo regionale; ed il ricorso, nella resistenza della
intimata amministrazione, è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è
stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
I
rubricati appellanti, dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la
Questura di (Lpd), assegnati in data antecedente al gennaio 1994, all’Ufficio
prevenzione generale ed inquadrati nella sezione “scorte”, hanno chiesto il
riconoscimento del diritto a percepire, per la svolta attività, l’indennità di
servizio esterno prevista dal d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Il
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’impugnata sentenza ha
dichiarato l’infondatezza della pretesa perché il servizio di “scorta” non
poteva considerarsi “esterno” in base alla normativa vigente, il diritto alla
percezione della rivendicata indennità, peraltro estesa anche agli addetti al
servizio di scorta soltanto a decorrere dal 1 giugno 1999.
La
decisione è contestata dai rubricati appellanti, i quali ne deducono l’erroneità
in quanto il servizio espletato doveva considerarsi reso in ambiente “esterno”
ed implicante come tale il riconoscimento del diritto alla corresponsione
dell’indennità di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 147/1990 sin dalla data di
relativa istituzione.
L’appello
è infondato e va respinto.
Ed
invero, come ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, servizio esterno -
per il quale l’art. 12 del d.P.R. n. 147/90 ed art. 9 d.P.R. n. 395/1995
prevedevano la corresponsione di una speciale indennità - era quello implicante
una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante
dall’esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi. Il che
non si verificava per il servizio di scorta tout court in quanto, a ritenere
diversamente, si sarebbe dovuto ricomprendervi qualsiasi attività svolta
fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza con evidente
snaturamento della finalità della rivendicata indennità (cfr. Cons. St. Sez. II
28 luglio 1998, parere n. 1252/1997).
Al
che va aggiunto il rilievo – anch’esso evidenziato dal Tribunale amministrativo
regionale – che è stato l’art. 11, comma primo del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n.
395/1999, anche al servizio di scorta prescrivendo tuttavia, - con una
disposizione cui, per la sua stessa formulazione come pretenderebbero gli
appellanti carattere ricognitivo di un principio già precedentemente in vigore –
che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1° giugno 1999.
Ricorrono
giusti motivi per la peculiarità della lite, per compensare le spese
processuali.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e
conferma la decisione impugnata.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 30 maggio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere Est.
Luigi Maruotti Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Sabino Luce f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................28/09/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 8394/2004
FF
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