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venerdì 12 aprile 2013

Cassazione: infermiere porta a casa farmaci scaduti. Il reato di peculato scatta ugualmente



CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2013) 14-03-2013, n. 11940
CASSAZIONE PENALE
Ricorso
(ammissibilità e inammissibilità)


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -
Dott. SERPICO Frances - rel. Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
-
avverso la sentenza n. 482/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 05/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. GERACI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Sull'appello proposto nell'interesse di (Lpd) avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Udine in data 22-9-2008 che, all'esito di giudizio abbreviato lo aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti continuati in concorso verso pazienti dell'Azienda per i servizi alla persona (Lpd) I di (Lpd) e peculato ad oggetto farmaci di proprietà dell'Azienda presso cui esercitava la funzione di infermiere professionale e,unificati detti reati in continuazione, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con le conseguenti pene accessorie, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 5-5-2011, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, dichiarava n.d.p. in ordine al fatti di peculato ad oggetto i farmaci fino al marzo 1999 perchè estinti per prescrizione e, concesse le attenuanti ex art. 62, n. 4 e art. 323 bis c.p., rideterminava la pena per i residui fatti in mesi otto di recl. con doppi benefici di legge e condanna alle spese alle parti civili, e dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza con riferimento al reato di maltrattamenti, disponendo la trasmissione degli atti al GUP competente con revoca del capo civile concernente il risarcimento danni alla parti civili per tale reato e confermava nel resto il giudizio di 1^ grado.
Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore,la violazione di legge ed il difetto di motivazione in punto di comprovata sussistenza del contestato delitto di peculato di taluni farmaci, peraltro, scaduti da anni e, in ogni caso, ricevuti in regalo nell'ambito della sua attività infermieristica e, talora, dimenticati nelle tasche del proprio camice e poi con tale abito portati a casa per consentire il lavaggio dell'indumento. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro ripetutamente invadenti la sfera del mero fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
Ed invero, alle controdeduzioni difensive, segnatamente caratterizzate da ripetuti riferimenti in punto di mero fatto, l'impugnata sentenza ha offerte una risposta corretta, puntuale e motivata in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo J), per il tempo oltre che coperto dalla già dichiarate causa estintiva della prescrizione(fino al marzo 1999) anche per gli accertati fatti successivi fino al 29-6-2006. Al riguardo, nel sottolineare i caratteri oggettivi e soggettivi tipicizzanti la condotta contestatala Corte territoriale triestina non ha mancato di segnalare l'assoluta irrilevanza della tesi difensiva in punto di farmaci "regalati" ovvero "dimenticati" nelle tasche dei camici di lavoro, apparendo tali assunti dei meri, quanto puerili espedienti a discarico,peraltro sprovvisti della benchè minima prova di ragionevole riscontro (cfr. foll. 12-13-14 sentenza ricorsa come) del resto esattamente dedotto nella decisione impugnata, in uno ai caratteri di sistematica volontarietà della condotta contestata. Ne sfugge che la sentenza si è fatta puntuale e motivato carico di riconoscere all'imputato le attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 e art. 323 bis c.p., proprio a supportare un attento quanto corretto esame delle risultanze oggettive emergenti in atti, con segnalata precisazione delle varie condotte contestate e dei relativi effetti di queste in punto di particolare tenuità dei fatti (oltre che di speciale tenuità del danno).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013




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