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mercoledì 3 aprile 2013

Corte dei Conti: Polizia di Stato - richiesta che sull’assegno funzionale inserito nella base pensionabile fosse applicata la maggiorazione del 18%



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:
dott. Salvatore Cilia                          Presidente
dott. Luciana Savagnone                  Consigliere relatore
dott. Salvatore Cultrera                    Consigliere
dott. Pino Zingale                             Consigliere
dott. Valter Camillo Del Rosario     Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.287/A/2012
sui ricorsi in appello, iscritti ai numeri 4163/AC, 4193/AC, 4167/AC, 4166/AC, 4165/AC e 4164/AC del registro di segreteria, proposti rispettivamente da -
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore
avverso
la sentenza n. 471/2012 dell’8 febbraio 2012, pubblicata il 13 febbraio 2012, del Giudice unico della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.
Uditi alla pubblica udienza del 15 novembre 2012 il relatore, consigliere dott.ssa Luciana Savagnone, e l’avv. Anna Carollo.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Fatto
Con sentenza n. 471/2012, il giudice unico respingeva la domanda con la quale i sig.ri -, già appartenenti alla Polizia di Stato, chiedevano che sull’assegno funzionale inserito nella base pensionabile fosse applicata la maggiorazione del 18%, ritenendo trattarsi di indennità non prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, che elenca tassativamente gli emolumenti per i quali ciò è consentito.
Avverso questa sentenza, i sig.ri ., hanno proposto singoli ricorsi di appello, affermando la natura stipendiale dell’assegno che è dichiarato espressamente pensionabile dal legislatore e che pertanto viene inserito spontaneamente dall’amministrazione nella base pensionabile.
Il Ministero dell’interno si è costituito in con memoria in tutti i giudizi, contestando la fondatezza dell’appello, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, e chiedendone il rigetto.
All’udienza dibattimentale l’avv. Carollo ha insistito nell’accoglimento del gravame.
Diritto
Occorre anzitutto procedere alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.
Rileva il Collegio che sulla questione oggetto del giudizio questa Sezione giurisdizionale si era  pronunciata in favore del pensionato e, ritenendo che vi fosse coincidenza tra emolumenti ritenuti pensionabili ed emolumenti facenti parte della base pensionabile sulla quale viene calcolata l’aliquota percentuale del trattamento, aveva riconosciuto il beneficio della maggiorazione tutte le volte che l’Amministrazione inseriva nella pensione l’assegno o l’indennità.
Ciò posto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 9/2011, del 4 maggio/31 maggio 2011, hanno affermato che «il "principio di diritto" - cui fa riferimento il comma 7, ultimo periodo, dell’art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69 - si configura non solo nei casi di pronuncia delle Sezioni Riunite a seguito di atto di deferimento presidenziale ma anche nei casi in cui il deferimento sia stato promosso dagli altri soggetti legittimati secondo legge; gli effetti previsti dalla norma sopra indicata per i principi di diritto o regole di giudizio affermati dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima o di particolare importanza valgono per le pronunce rese dalle Sezioni Riunite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009».
Secondo le Sezioni Riunite, pertanto, il giudice di merito deve obbligatoriamente conformarsi al “principio di diritto” riferito a tutte le pronunce delle Sezioni Riunite su questioni di massima, da qualunque soggetto legittimato siano state deferite, purchè emesse dopo l'entrata in vigore dell'art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009.
Ancora, poiché le stesse Sezioni Riunite (sentenza 2/2011/QM) hanno escluso che la c.d. “rimessione del giudizio” prevista dallo stesso art. 42 citato, possa “essere intesa come spogliazione della causa di merito da parte della Sezione regionale o centrale a favore dell’Organo nomofilattico, con indubbi ed evidenti profili di incostituzionalità per violazione del principio del giudice naturale precostituito, peraltro già fatte presenti nell’ordinanza n. 1/QM/2010, oltre che con attribuzione alle stesse Sezioni riunite di funzioni nuove di giudicante del merito non emergenti né dal tenore letterale della norma né dai lavori preparatori”, questo giudice è tenuto a decidere il merito della causa, uniformandosi alla giurisprudenza formatasi sulla questione (vedi sentenza n.9/2011/QM).
Affermano le Sezioni Riunite che “l’art. 53 nella sua originaria formulazione (non diversamente, del resto, dall’art. 43 per il personale civile dello Stato) prevedeva che «la base pensionabile per i militari … è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga integralmente percepiti, aumentati dai seguenti assegni: a) assegno perequativo ed assegno personale pensionabili previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 …; b) indennità mensile per servizio d’istituto …; c) assegno personale …;» (comma 1); lo stesso art. 53 (con formulazione identica all’art. 43) prevedeva che «concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione da disposizioni di legge»  (comma 2).
In sostanza, il comma 1 dell’art. 53 recava un’elencazione di assegni da computarsi - congiuntamente allo stipendio - nella base pensionabile; tale elencazione era, peraltro, non esaustiva tenuto conto che, ai sensi di quanto chiaramente disposto dal comma 2, ogni altro assegno o indennità previsto dalla legge come utile a pensione concorreva a formare la base pensionabile. L’insieme delle disposizioni aveva, da un lato, lo scopo interpretativo (a valenza, quindi, chiaramente retroattiva) di dirimere dubbi sulla computabilità nella base pensionabile degli assegni elencati al comma 1, trattandosi di assegni di cui precedentemente non era certa la pensionabilità; e, dall’altro, poneva la regola pro futuro sulla computabilità nella base pensionabile di tutti quegli assegni (ma soltanto quelli) che fossero «previsti come utili a pensione da disposizioni di legge».
La legge n. 177 del 1976, nell’introdurre benefici economici di varia natura in ambito pensionistico, ha previsto – modificando gli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973 – una più favorevole misura del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, essendo questo non più commisurato sic et sempliciter alla “base pensionabile”, ma alla «base pensionabile … aumentata del 18 per cento».
L’orditura dell’art. 53 (come dell’art. 43) rimane invariata, essendo previsto, al comma 1, quali emolumenti in atto esistenti confluiscono nella base pensionabile maggiorata del 18 per cento e, cioè, l’«ultimo stipendio» e gli «assegni o indennità pensionabili di seguito indicati … a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile …; c) assegno personale …»; e recando, il comma 2, la regola da valere pro futuro per la valutazione nella base pensionabile di eventuali altri assegni o indennità. E a questo riguardo giova rammentare che, ai sensi del comma 1, la maggiorazione del 18% va applicata alla base pensionabile «ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza …» e che, secondo l’esatta nuova formulazione del comma 2, «agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, osservano le Sezioni Riunite che l’art. 53, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza (nozione consacrata nel testo dell’art. 53 anteriore alla modifica del 1976), tanto da non potersi affermare che vi sia ancora – come sosteneva la Sezione d’appello siciliana - una perfetta sovrapponibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”.
In realtà, quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la “base pensionabile” è pur sempre l’insieme degli emolumenti “pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile».
In definitiva, deve affermarsi che ai fini della maggiorazione del 18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili - abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile”.
Per l’assegno funzionale di cui trattasi tale specificazione non è contenuta nella legge istitutiva e, pertanto, gli appelli proposti devono essere respinti.
In considerazione della complessità della controversia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
La Corte dei conti -  Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando
RIGETTA
gli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 novembre 2012.
    L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE 
 F.TO (Luciana Savagnone)                             F.TO     (Salvatore Cilia)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 26/11/2012
Il Direttore di Cancelleria
 F.TO (dott. Nicola Daidone)



SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA
Sentenza
287
2012
Pensioni
26-11-2012


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