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mercoledì 3 aprile 2013

Corte dei Conti: Corpo Forestale dello Stato - richiesta concessione di pensione privilegiata




Corte dei Conti: Corpo Forestale dello Stato -


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN (Lpd)
nella persona del Consigliere dott.ssa (Lpd) (Lpd), in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
esaminati gli atti e documenti di causa;(Lpd)
ha pronunciato, nella udienza del giorno 28 novembre 2012, con l’assistenza del Segretario, sig.ra (Lpd) (Lpd), uditi l’avv. (Lpd) (Lpd) delegata dall’avv. (Lpd) per il ricorrente e la dott.ssa (Lpd) in rappresentanza dell’(Lpd) - (Lpd), la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 3769 del Registro di Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, instaurato dal sig. (Lpd), nato il OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. (Lpd) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (Lpd), via .., con ricorso avverso l’(Lpd).
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in esame l’interessato, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, transitato nel corrispondente ruolo provinciale della Provincia Autonoma di (Lpd), e cessato dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 31 dicembre 2007, ha impugnato la determinazione dell’(Lpd) n. 85 del 21 aprile 2010, negativa della richiesta concessione di pensione privilegiata, ed ogni altro provvedimento precedente presupposto, tra cui il parere del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate dell’(Lpd) n. 602 del 15 dicembre 2009, ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata di 7° categoria in applicazione degli artt. 61, 67, 75 del D.P.R. n. 1092/73, dell’art. 52 della L.P. (Lpd) n. 31/77 in relazione all’art. 4 della legge n. 36/04, e richiamando la nota operativa dell’(Lpd) n. 27 del 25 luglio 2007.
Il ricorrente ha rappresentato le circostanze che hanno determinato l’insorgenza della patologia “ulcera duodenale con deformazione del bulbo duodenale ed inizio di stenosi”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO dell’Ospedale di Verona con verbale n. 252 del 9 ottobre 1986, che ne determinava l’ascrivibilità alla sesta categoria di tab. A ai fini dell’equo indennizzo e dichiarava la sua idoneità al servizio nel Corpo Forestale Provinciale, nonché dalla CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale n. 609 del 18 settembre 2008, che ne ha valutato l’ascrivibilità alla 7° categoria di tab. A ai fini della concessione dell’assegno rinnovabile per anni 4, in quanto giudicata suscettibile di miglioramento; ha quindi lamentato l’erroneità della determinazione negativa impugnata, fondata sul citato parere del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate dell’(Lpd) n. 602 del 15 dicembre 2009, che ha respinto la sua domanda pensionistica assumendo la non dipendenza da causa di servizio della infermità gastroduodenale e comunque in quanto, a norma dell’art. 33 del R.D.L. n. 680/38, egli sarebbe risultato idoneo al servizio ancorchè solo nella categoria di appartenenza.
Richiamando il complesso normativo di cui agli artt. 61, 67 e 75 del  T.U. n. 1092/73 ed invocando la più favorevole applicazione della disciplina riguardante il personale militare rispetto a quella del personale civile dello Stato recata dall’art. 64, a suo avviso simmetrico all’art. 33 del R.D.L. n. 680/38, l’interessato ha rappresentato che l’infermità – della quale ha sostenuto la dipendenza da causa di servizio richiamando i pareri resi sulla questione, le certificazioni, i rapporti e la perizia medico legale allegati - è insorta precedentemente alla intervenuta smilitarizzazione del Corpo Forestale ed alla sua transizione nei ruoli provinciali, ed ha sostenuto l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa di cui al Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, recante “Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali”, nel cui ambito non esiste personale militare, con la conseguente impossibilità di equiparazione; diversamente opinando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale forestale rimasto al servizio dello Stato e quello transitato ex lege nei ruoli delle Regioni e delle Province Autonome, nonostante l’espresso richiamo di cui all’art. 52 della L.P. n. 31/77 all’applicabilità a detto personale “della normativa statale in materia di trattamenti economici e pensioni”.
Pertanto, contestando nel merito le conclusioni del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate anche circa la mancata dipendenza da causa di servizio dell’infermità che lo affligge, riportando le considerazioni espresse nella perizia medico legale in data 28 gennaio 2011 a firma dott. (Lpd) (Lpd), il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati con le consequenzialità di legge, ivi compreso il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di privilegio di 7° categoria, con arretrati dovuti e relativi interessi.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio l’(Lpd), subentrato in tutti rapporti attivi e passivi del soppresso I.N.P.D.A.P a norma dell’art. 21, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, modificato dalla legge di conversione n. 214/2011; l’Istituto previdenziale ha rappresentato le peculiarità che regolano l’emanazione dei pareri che intervengono nel procedimento concessivo di pensione privilegiata, soffermandosi su quello reso dal Comitato Tecnico delle Pensioni di Privilegio, non vincolante per l’Amministrazione, ma tale da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene; ha sostenuto che la patologia che affligge il ricorrente, anche se riscontrata in attività di servizio, non è stata considerata tale da aver determinato una totale invalidità lavorativa, in quanto egli ha continuato a lavorare fino alla data del collocamento a riposo avvenuta per dimissioni volontarie; evidenziando le differenze tra la normativa che regola i trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato e quello dipendente dagli EE.LL., ha ricordato che il ricorrente, in quanto dipendente provinciale, era iscritto alla C.P.D.E.L. ed assoggettato alla speciale normativa che subordina la concessione di pensione privilegiata all’inidoneità al servizio (art. 33 R.D.L. 680/1938, art. 16 L. 1614/1962), ed ha sostenuto che l’equiparazione tra personale forestale provinciale e quello statale, di cui alla L.P. n. 31/77, atteneva solo allo stato giuridico ed economico-retributivo e non al trattamento di pensione; ha quindi descritto le ragioni della inconciliabilità della disciplina pensionistica del personale degli enti locali con quella dei dipendenti statali, negando l’irragionevole disparità di trattamento denunciata dal ricorrente; infine, richiamando il parere espresso dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate, che ha sostenuto, nella specie, “la carenza sotto il profilo medico legale dei requisiti di legge e dei presupposti di fatto legittimanti l’accoglimento dell’istanza stessa”, ha concluso chiedendo “in via principale, dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato; nell’ipotesi – che appare, peraltro, inverosimile – di accoglimento, in ogni caso dare applicazione alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c.”, ed ha comunque domandato che, nell’ipotesi di accoglimento, gli oneri accessori siano liquidati in base al D.M. n. 352 del 1° settembre 1998.
Alla odierna udienza il difensore del ricorrente ha ribadito che la sua transizione nei ruoli provinciali non può essere preclusiva del diritto all’applicazione della disciplina del personale militare dello Stato, in quanto la normativa che regola la fattispecie nell’ambito degli EE.LL. è riproduttiva di quella recata dall’art. 64 del T.U. n. 1092/3; ha quindi sostenuto la dipendenza da causa di servizio della patologia che affligge l’interessato anche con riferimento alla sua precoce insorgenza, con ciò contestando le considerazioni espresse dal C.T.P.P., ed ha confermato le conclusioni di cui al ricorso.
La dott.ssa (Lpd) in rappresentanza dell’(Lpd) – (Lpd) ha a propria volta confermato le deduzioni difensive scritte e le conclusioni rassegnate, ricordando che detta patologia non ha determinato l’inidoneità al servizio del ricorrente, cessato per dimissioni, ed ha chiesto l’applicazione, alla fattispecie, del disposto dell’art. 33 R.D.L. 680/1938.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Preliminarmente, si precisa che il ricorso alla Corte dei conti non verte sulla legittimità/illegittimità di un atto dell'amministrazione, ma sull'esistenza/inesistenza dei fatti che fanno nascere, a norma di legge, il diritto ad un trattamento pensionistico; pertanto, non si può domandare in questa sede l'annullamento di un atto amministrativo, ma la dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni per l'affermazione della pretesa, entro i limiti nei quali essa è fatta valere in giudizio a norma dell’art. 112 c.p.c..
2) Nel merito, si osserva che il ricorrente ha rivendicato il diritto alla concessione della pensione privilegiata di 7° categoria, con riconoscimento degli arretrati dovuti e relativi interessi: allo scopo, ha sostanzialmente chiesto che a detti fini venga applicato alla fattispecie il disposto dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73, che dispone che “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.
3) Prescindendo da ogni considerazione in ordine al fatto che l’infermità che affligge il ricorrente è stata invece giudicata suscettibile di miglioramento dalla CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale n. 609 del 18 settembre 2008, sul quale egli fonda le proprie pretese, con la conseguente eventuale ed astratta applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 68 anziché dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73, si premette che sulla questione della disciplina applicabile al personale forestale della Provincia Autonoma di (Lpd) sussisteva un tempo un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa stessa Sezione giurisdizionale di (Lpd) (v. sentenze n. 3 del 24 gennaio 2005, n. 48 del 9 maggio 2005 e n. 1 del 9 gennaio 2007), definitivamente risolto nel senso dell’applicabilità della normativa CPDEL (cfr. sentenze di questa stessa Sezione n. 7 del 17 marzo 2010; n. 4 del 26 febbraio 2010; n. 1 del 21 gennaio 2010; n. 64 del 17 dicembre 2009).
4) In tali occasioni, questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha osservato che nel regime pensionistico dei dipendenti statali di cui al D.P.R.1092/1973 la pensione privilegiata del personale civile presuppone un’infermità dipendente da causa di servizio, l’ascrivibilità della stessa alla tabella A del D.P.R. 834/1981 e l’inidoneità al servizio del dipendente (art. 64), mentre per il personale militare non è richiesto il terzo presupposto (art. 67) ed è ammesso un assegno temporaneo rinnovabile (art. 68); è quindi incontroverso che il personale dei corpi “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge, come del resto riconosciuto anche nella circolare (Lpd) citata dal ricorrente. In particolare, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 1092/1973, agli appartenenti ai “Servizi Antincendi” ed al “Corpo forestale”si applicano le disposizioni “del presente titolo riguardanti i militari” (in specie i suddetti articoli 67 e 68); il ricorrente richiama altresì l’art. 52 della L.P. 31 del 5 novembre 1977, il cui quarto comma dispone che: “Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 74 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20”.
5) Tuttavia il sig. C. era dipendente del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di (Lpd), ed in quanto tale era amministrato – dal punto di vista pensionistico – come iscritto alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.). Le norme sugli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, e sulla C.P.D.E.L. in particolare, subordinano la concessione di pensione privilegiata al fatto che l’impiegato sia cessato del servizio in quanto “divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio” (art. 33 lett. c R.D.L. 680/1938), ed al fatto che il servizio stesso sia stato “concausa necessaria e preponderante” della infermità inabilitante (art. 16 della L.1646/1962). In effetti, nella normativa pensionistica dei dipendenti degli enti locali manca una norma simile all’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973, per cui, applicando la normativa speciale, non sarebbe riconoscibile la pensione privilegiata (o un assegno rinnovabile) in assenza dell’inidoneità dell’interessato al servizio.
Si osserva comunque che l’art. 2 del D.P.R.1092/1973 prevede che “Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti”; ne consegue che le disposizioni degli artt. 61 e 75 dello stesso Testo unico non possono trovare applicazione al ricorrente, in quanto iscritto alla C.P.D.E.L., a prescindere dalla qualificazione civile o militare assegnata al personale forestale della Provincia Autonoma da norme diverse.
6) Inoltre, la legge provinciale di (Lpd) n. 31 del 5 novembre 1977, nel provvedere al primo inquadramento nei ruoli provinciali del personale forestale transitato all’ente locale, ne disciplinava solo il trattamento retributivo, non quello pensionistico, e quindi non apportava alcuna deroga al principio di cui all’art. 2 citato: pertanto, l’equiparazione tra personale forestale della Provincia autonoma ed il personale forestale statale attiene solo allo stato giuridico ed economico-retributivo, e non al trattamento di pensione.
Infatti, ai sensi dell’art.117 Cost. previgente e dell’art. 117 lett. o) Cost. vigente, esorbitava ed esorbita dalla competenza legislativa provinciale la disciplina della previdenza obbligatoria, motivo per cui la legge provinciale non avrebbe potuto disciplinare il regime pensionistico generale dei propri dipendenti in deroga alle disposizioni del D.P.R.1092/1973; non è quindi possibile un’interpretazione analogico-estensiva dell’art. 52 anche in merito al trattamento pensionistico dei dipendenti forestali della Provincia, che apporterebbe un’inammissibile deroga a disposizioni di legge statali.
7) Per quanto riguarda la lamentata irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti di enti locali e dipendenti statali, concordando con quanto affermato dall’Istituto previdenziale resistente, si richiama la precedente giurisprudenza di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale (sentenza n. 1/2010, citata), che ha evidenziato che “Inoltre, la speciale disciplina pensionistica del personale degli enti locali prevede un calcolo delle pensioni (anche privilegiate) fondato sulla retribuzione annua contributiva, comprensiva di tutti le voci della retribuzione fisse e continuative assoggettate a contributo (art. 30 comma 2-bis D.L.55/1983 e 12 segg. L.379/1955), anche di speciali indennità non computabili in una pensione statale (cfr. ad esempio Sez. III Pens. Civ., sent. n. 70989 del 28-04-1994). Tale sistema non si concilia con il calcolo della pensione privilegiata militare, che da titolo ad una maggiorazione della pensione ordinaria calcolata sull’ultimo stipendio con esclusione di altre indennità ed assegni (artt. 74 e 67 D.P.R.1092/1973), e quindi giustifica il diverso trattamento concesso al personale degli enti locali: onde non sussiste un’irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti di enti locali e dipendenti statali.
Né si può affermare un’irragionevole disparità di trattamento tra forestali e dipendenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, per i quali la legge ha previsto un’equiparazione al personale militare a fini pensionistici (ad esempio la polizia di Stato, ex art. 5 comma 6 D.L. 387/1987), proprio perché i forestali sono transitati ad un’amministrazione diversa da quella statale con una speciale (e per certi versi più favorevole) disciplina pensionistica, al contrario dei dipendenti di altre forze di polizia, rimasti nell’ambito dell’amministrazione statale ed assoggettati alla generale disciplina pensionistica”.
8) Pertanto, il diritto a pensione privilegiata del ricorrente rimane disciplinato dalle disposizioni regolanti la C.P.D.E.L., e quindi presuppone l’inidoneità del sig. C. al servizio all’atto del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 33 R.D.L. n. 680/1938.
Nella concreta fattispecie, si osserva che tale circostanza è stata smentita dalla stessa CMO di Milano con verbale ML/B n.° 609 del 18 settembre 2008 che ha dichiarato il ricorrente idoneo nella categoria di appartenenza, nonostante l’intervenuto congedo, e che quest’ultimo, limitandosi a rivendicare il diritto alla corresponsione del trattamento privilegiato di 7° categoria in applicazione del disposto dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73, non solo non ha sostenuto, ma neanche ha allegato né provato in alcun modo, con certificati medici o perizie di parte, che al momento della cessazione dal rapporto di impiego era inidoneo alle proprie mansioni. Il che assorbe, ai fini che qui occupano, la questione della denegata dipendenza da causa di servizio dell’infermità gastroduodenale da questi accusata.
9) Pertanto, in assenza del requisito dell’inidoneità al servizio del ricorrente al momento del collocamento a riposo, non sussistono né il diritto a pensione privilegiata né il diritto a maggiori ratei di pensione con accessori di legge a tale titolo: il ricorso va quindi respinto.
La complessità giuridica della questione, e la presenza di contrasti giurisprudenziali – sia pure risalenti - nell’ambito di questa stessa Sezione Giurisdizionale costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che consentono l’integrale compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed impongono la fissazione di un termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige con sede in (Lpd), definitivamente pronunciando, respinge, in quanto infondato, il ricorso proposto dal sig. (Lpd) ed iscritto al n. 3769 del Registro di Segreteria.
Spese compensate.
Dispone il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in (Lpd), il giorno 28 novembre 2012.

IL GIUDICE UNICO
  ((Lpd) (Lpd))

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
         Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 30 novembre 2012
                                               Per il Direttore della Segreteria
                                                           Il Funzionario f.f.
                                                           Dott. Adriano Rosa


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