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mercoledì 3 aprile 2013

Corte dei Conti: Polizia di Stato -"accertamento del suo diritto a miglior classifica delle suddette infermità, e precisamente la 1° cat.Tab.A più assegno di superinvalidità Tab.E , lett.B n.2 o F n.8"

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n 71506 presentato da P. V., rappresentato e difeso dall’Avv. (Lpd) (Lpd) e presso di lui domiciliato in Roma alla Via (Lpd), 4,
Contro il Ministero dell’Interno
Avente ad oggetto assegno di superinvalidità;
Udito nella pubblica udienza fissata per oggi 25.10.2012 l’Avv. (Lpd) (Lpd);
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
                                                      F A T T O
Il ricorrente, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità ed in pensione dal 1.10.1992, premette di essere titolare di pensione privilegiata di 4° cat. tab A dal 1.10.1992 e che a seguito della sua domanda di aggravamento presentata il 16.11.2005 , l’amministrazione con decreto n.341 del 11.3.2009 gli ha concesso la pensione di 1° cat. tab.A dal 1.12.2005, in aderenza alla ascrizione proposta CMO di Roma  ad esito della visita del 19.11.2007 (verbale A70518775), nella quale aveva diagnosticato le seguenti infermità : per le seguenti infermità : 1)pregressa contusione spalla dx e mano dx, 2)pregressa distorsione muscoli lombari; 3)pregressa contusione braccio sx; 4)pregressa contusione regione parietale dx, 5) spondiloartrosi cervico dorso lombare con grave limitazione funzionale e 8) gonartrosi bilaterale con grave limitazione funzionale delle ginocchia, quale unico complesso morboso,  6) pregressa poliartrite reumatica, 7)pregressa sinusite mascellare, 9)bronchite cronica con enfisema polmonare, 10)gastrite cronica in soggetto con pregressa ulcera duodenale, 11)insufficienza venosa degli arti inferiori in soggetto con arteriopatia periferica, 12) ipertensione arteriosa.
Con il presente ricorso ha chiesto l’accertamento del suo diritto a miglior classifica delle suddette infermità, e precisamente la 1° cat.Tab.A più assegno di superinvalidità Tab.E , lett.B n.2 o F n.8, sin dalla dispensa dal servizio, sostenendo che il complesso delle infermità è di tale gravità da rendere il ricorrente necessitato ad una quasi continua degenza a letto ed incapace di qualsiasi attività fisica.  A sostegno della pretesa ha depositato verbale della Commissione di 1° istanza  per l’accertamento della invalidità civile del 27.10.2009, nel quale si attesta che l’interessato è ultrasessantacinquenne invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, nonché invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonchè relazione medica a firma del Dr. (Lpd) (Lpd), nella quale, indicando a base dell’esame il verbale CMO del 14.12.2010, non allegato agli atti, ed il certificato di invalidità di cui si riferisce la data del 27.10.2009, si conclude come da pretesa, sulla base del fatto che l’interessato è inabile a qualsiasi attività fisica e quasi totalmente impossibilitato al movimento, situazione che di per sé comporta la necessità di una continua assistenza e di una continua degenza a letto. Ha concluso per la concessione dell’assegno di superinvalidità dalla data della domanda di aggravamento, con somme arretrate ed accessori, ed in via subordinata ha avanzato richiesta di deferimento della questione a CTU individuato nell’UML.
Il Ministero dell’Interno si è costituito personalmente, depositando memoria di difesa del 6.3.2012 con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto la pretesa contrasta con il disposto dell’art.2 e 3 l. n.111/84, dal quale si ricaverebbe che la concessione dell’assegno di superinvalidità è collegabile solo a patologie ascrivibili singolarmente, e non per cumulo, alla1° cat.Tab.A. di cui alla legge n. 834/81. Ha depositato diversi documenti, tra cui anche il verbale della CMO richiamato dalla relazione medica di parte, e cioè il verbale della CMO del 14.12.2010, che si riferisce però ad una ulteriore domanda di aggravamento presentata dall’interessato il 14.7.2009 e non al procedimento iniziato dalla domanda di aggravamento del 23.11.2005 di cui al presente giudizio (al quale è relativo, invece, il verbale della CMO del 19.11.2007 n. A70518775). Tale successiva domanda di aggravamento risulta anche dal preambolo del decreto del Ministero dell’Interno n.649/2011, pure depositato dall’amministrazione, con il quale per non constatato aggravamento l’amministrazione ha confermato la pensione privilegiata di 1 cat. in godimento all’interessato.
All’udienza del 25.10.2012 l’Avv. (Lpd) ha concluso come in atti.
DIRITTO
La pretesa concerne l’’accertamento dl diritto  a conseguire l’assegno di superinvalidità in relazione alle infermità già accertate ma ascritte alla 1° cat. tab.A.
1.Preliminarmente si rileva che la pretesa va più precisamente circoscritta all’accertamento del diritto “dalla data della domanda”, come in conclusione nel ricorso, e cioè dalla data della domanda di aggravamento, risultando presumibile che l’affermazione contenuta nella parte in fatto del ricorso “dalla data della dispensa” sia frutto di un refuso, non essendo tale decorrenza prevista dalla legge per la fattispecie.
2.Nel merito la pretesa è infondata.
In punto di fatto rileva il giudice, preliminarmente, che la relazione medica di parte ha erroneamente indicato la data del certificato di invalidità depositato dal ricorrente al 27.10.2000, mentre la suddetta data, seppure poco leggibile, è sicuramente successiva e presumibilmente quella del 27.10.2009, come si evince con certezza , oltre che dal tratto a mano della calligrafia con cui è indicata, dal fatto che il certificato, come ivi indicato, è stato rilasciato a seguito della domanda dell’interessato diretta all’accertamento dello stato di invalidità, da lui prodotta il 21.10.2008. La circostanza è rilevante, oltre che sulla affidabilità delle conclusioni della perizia, che sono inficiate da tale errore di fatto, anche direttamente sulla valutazione dell’incidenza della pretesa invalidità sul diritto qui azionato all’assegno di superinvalidità, in quanto i presupposti di quello vanno, per legge, valutati alla data  della domanda di aggravamento, e cioè al 1.12.2005.
A tale data, ed in base alla documentazione medica esistente agli atti,  il ricorrente  risultava affetto dalle infermità indicate nel verbale della CMO del 19.11.2007, n.A70518775, come risulta dal preambolo del D.M Interno n. 341 dell’11.3.2009, e cioè :
1)pregressa contusione spalla dx e mano dx, 2)pregressa distorsione muscoli lombari; 3)pregressa contusione braccio sx; 4)pregressa contusione regione parietale dx, 5) spondiloartrosi cervico dorso lombare con grave limitazione funzionale e 8) gonartrosi bilaterale con grave limitazione funzionale delle ginocchia, quale unico complesso morboso,  6) pregressa poliartrite reumatica, 7)pregressa sinusite mascellare, 9)bronchite cronica con enfisema polmonare, 10)gastrite cronica in soggetto con pregressa ulcera duodenale, 11)insufficienza venosa degli arti inferiori in soggetto con arteriopatia periferica, 12) ipertensione arteriosa.
Di tali infermità, escluse quelle non ascrivibili, indicate ai n.1,2,3,4,6,7, le altre, singolarmente ascrivibili a categorie inferiori alla 1° tab.A, non comportavano una permanente e assoluta riduzione della capacità fisica del soggetto, né singolarmente né nel loro complesso, non costituente un unico complesso morboso ma una pluralità di diverse patologie.
Non la spondiloartrosi e la gonartrosi (n.5 e n.8), che seppure con grave limitazione funzionale comportavano, secondo l’esame obiettivo dell’organo medico legale, la ascrizione alla 5° cat. tab.A quale unico complesso morboso, e dunque una invalidità complessivamente ponderabile nel 60%.
Non la bronchite cronica (9), che seppure accompagnata da enfisema polmonare non costituisce una causa di invalidità e inabilità assoluta che comporta la necessità di degenza a letto sempre o nella quasi totalità della giornata, ed infatti è stata ascritta dalla CMO alla 7° cat. Tab.A.
Tale suddetta condizione invalidante della necessità di degenza a letto non consegue neanche alle restanti infermità, e cioè alla gastrite cronica (10), ascritta alla 8° cat., all’insufficienza venosa (11), ascritta alla 6° cat., ed alla ipertensione, ascritta alla 7° cat.
Ricorda il giudice che   il meccanismo indennitario, schematizzato dal legislatore nelle diverse categorie di ascrizione delle infermità ai fini della pensione di privilegio, ha come riferimento il grado di invalidità del soggetto, e segnatamente: un trattamento pensionistico di ottava categoria tab. A compensa una perdita di capacità lavorativa stimabile nella misura del 30%, uno di settima categoria compensa una perdita di capacità lavorativa intorno al 40%, e così via via fino al trattamento pensionistico di prima categoria, che spetta nelle ipotesi di inabilità o invalidità totale (da cui peraltro differiscono quelle, indicate nella tabella E allegata al citato d.p.r. n. 918/75, di superinvalidità), quelle cioè alle quali corrisponde una perdita della capacità lavorativa pari al 100%.
Nessuna delle infermità sofferte dal ricorrente alla data della domanda di aggravamento del 2005, dunque, comportava una tale riduzione delle capacità fisiche del soggetto alla data di riferimento, ed in tal senso è corretta la tesi dell’amministrazione, sostanzialmente volta a rilevare come la mera ascrizione per cumulo alla 1° cat. tab. A di diverse infermità, non costituenti un unico complesso morboso, non costituisce titolo per la maturazione del diritto all’assegno di superinvalidità.
E’ però più corretto individuare come criterio fondante il diritto all’assegno di superinvalidità, conformemente a quanto dispone l’art. 100 del d.p.r. n. 1092/73, l’accertamento in capo al pensionato di una delle invalidità indicate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313; con riferimento a tale tabella, ed escluso nella fattispecie che le infermità da lui sofferte possano inquadrarsi in alcuna di quelle altre ivi previste, sostiene il ricorrente che lo stato morboso in cui versava l’interessato era quello previsto alla  Tab.E , lett. B n.2 o F n.8, cioè la sussistenza di infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, con continua o quasi continua necessità di degenza a letto.
E’ alla data della domanda di aggravamento, come detto anzi, che va verificato se tale condizione totalmente inabilitante sussisteva, con la conseguenza che va escluso il diritto all’assegno di superinvalidità poichè, per quanto sopra accertato, la condizione del ricorrente alla data della domanda di aggravamento del 2005 presentava un quadro morboso  costituito da una serie di singole patologie ed una condizione di salute senz’altro grave ma non impeditiva, non tale cioè da determinare una assoluta impossibilità di provvedere autonomamente agli ordinari bisogni della vita quotidiana,  con necessità di degenza a letto per tutta o quasi tutta la giornata.
L’accertamento di una tale condizione ad una data successiva a quella della domanda di aggravamento di cui al presente ricorso (quella del 2005) esula dall’oggetto del presente giudizio, in quanto non richiesta e soprattutto in quanto costituisce materia che ha formato oggetto di un distinto provvedimento dell’amministrazione, il decreto ministeriale n.649/2011 depositato dall’amministrazione in giudizio, emesso con riferimento ad altra e successiva domanda di aggravamento presentata dall’interessato il 27.8.2009, nel corso del quale si è pronunziata la CMO con distinto parere (verbale del 14.12.2010) e che si è concluso anch’esso negativamente, determinando una diversa materia del contendere sotto tutti i diversi aspetti sopra detti,  suscettibile di autonomo accertamento.
Pertanto il ricorso va respinto perché infondato.
Nulla per le spese, non essendo l’amministrazione costituita con difensore.
P . Q . M .
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunziando,
RESPINGE
Il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.

Così deciso in Roma il 25.10.2012.

                                                                        Il Giudice
                                                               F.to Chiara Bersani

 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16/11/2012
                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE

SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
1116
2012
Pensioni
16-11-2012


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