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domenica 15 settembre 2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01768 presentato da FANUCCI Edoardo testo di Martedì 10 settembre 2013, seduta n. 74..FANUCCI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:    gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri lamentano una disparità di trattamento rispetto agli omologhi del ruolo normale, in base alla normativa vigente e sin dalla differenziazione dei ruoli stabilita dal decreto legislativo n. 171 del 1993;...




Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01768
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo di
Martedì 10 settembre 2013, seduta n. 74
FANUCCI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri lamentano una disparità di trattamento rispetto agli omologhi del ruolo normale, in base alla normativa vigente e sin dalla differenziazione dei ruoli stabilita dal decreto legislativo n. 171 del 1993;
   il citato decreto legislativo aveva distinto i ruoli prevedendo varie differenze, dal momento che mentre gli ufficiali del ruolo normale provengono dall'Accademia militare, i colleghi del ruolo speciale sono assunti a seguito di un concorso pubblico;
   gli appartenenti al ruolo speciale potevano raggiungere il grado apicale di colonnello (ultimo grado di ufficiale superiore), mentre gli appartenenti al ruolo normale potevano ambire al grado di generale di divisione, potendo così aspirare ai gradi di ufficiale generale;
   la circolare n. 545/228-1991 del 16 settembre 1995 del comando generale dell'Arma dei carabinieri ha previsto, per gli ufficiali del ruolo speciale, lo svolgimento esclusivamente di incarichi meno prestigiosi, quali attività di insegnamento o impieghi burocratici nelle amministrazioni regionali o dell'Arma, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, per i quali sono riservati i comandi di battaglione, provinciali e di scuola;
   il successivo decreto legislativo n. 298 del 2000 ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 117 del 1993, accentuando le differenze tra i due ruoli e determinando una vera e propria discriminazione nei confronti degli appartenenti al ruolo speciale;
   soltanto gli ufficiali del ruolo normale possono conseguire l'indennità perequativa riservata ai generali di brigata o l'indennità di posizione dei generali di corpo d'armata, a fronte della mera indennità di valorizzazione dirigenziale per gli appartenenti al ruolo speciale;
   vari aspetti del trattamento accessorio sono, di fatto, limitati a coloro che si trovano nel ruolo normale. Le richiamate differenze sono dovute alle normative di settore vigenti, che rischiano di determinare una discriminazione a danno degli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
   il decreto legislativo n. 298 del 2000 appare all'interrogante in contrasto con gli articoli 3, 52 e 97 della Costituzione, oltre che, relativamente ai profili economici, con il principio di perequazione retributiva, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 36 Costituzione;
   nel corso della XVI legislatura, interrogazioni parlamentari in merito sono state presentate al Ministero della difesa. La risposta agli interroganti fornita dall'allora Ministro Giampaolo Di Paola, seppur giudicata parziale dagli ufficiali del ruolo speciale, confermava rimpianto normativo vigente e giustificava le differenze di ruolo e trattamento –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di eliminare le disuguaglianze di trattamento subite dagli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri rispetto ai loro colleghi del ruolo normale. (4-01768)

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