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domenica 15 settembre 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 27-6-2013 n. 16766/DIV3/C Sostituzione di elementi di sistemi di trasformazione a GPL o CNG su veicoli omologati sin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel). Chiarimenti.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 27-6-2013 n. 16766/DIV3/C
Sostituzione di elementi di sistemi di trasformazione a GPL o CNG su veicoli omologati sin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel). Chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 27 giugno 2013, n. 16766/DIV3/C (1).
Sostituzione di elementi di sistemi di trasformazione a GPL o CNG su veicoli omologati sin dall'origine con la doppia alimentazione (veicoli bifuel). Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.

Sono pervenute da parte di alcuni Uffici della Motorizzazione richieste di informazioni circa le procedure da adottare nei casi di collaudi per la sostituzione, totale o parziale, di elementi che fanno parte del sistema di trasformazione dell'alimentazione su veicoli omologati sin dall'origine con impianto bifuel (benzina + GPL o CNG).


Si rende quindi necessario fornire chiarimenti in merito.


Bisogna innanzitutto sottolineare come i veicoli bifuel omologati sin dall'origine con impianti GPL o CNG rientrano nella più ampia materia trattata dalla direttiva quadro, Dir. 2007/46/CE (omologazione dei veicoli a motore) e quindi dalle relative direttive particolari CE e regolamenti CE riguardanti sia le emissioni dei gas inquinanti sia gli argomenti che vengono coinvolti dall'introduzione o dalla eliminazione del doppio sistema di alimentazione, previsto dalla direttiva quadro, Dir. 2007/46/CE suddetta.
Di conseguenza qualunque modifica del veicolo è di esclusiva competenza del costruttore del veicolo stesso, il quale provvede, in caso di modifica dell'impianto, all'aggiornamento del fascicolo di omologazione ai sensi della Dir. 2007/46/CE.
Nel caso in cui in un veicolo in circolazione venga sostituito un dispositivo del sistema in alternativa previsto dal costruttore del veicolo stesso e compreso nel fascicolo di omologazione aggiornato, il veicolo potrà essere presentato a visita e prova presso gli UMC previa esibizione di nulla osta del costruttore nel quale saranno indicate le condizioni alle quali la trasformazione deve essere subordinata.
Qualora l'utenza chieda di sostituire elementi o dispositivi del sistema a gas non in conformità al fascicolo di omologazione aggiornato, le istanze non possono essere prese in considerazione in quanto i parametri interessati riguardano le prescrizioni relative alle emissioni inquinanti.
Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui vengano avanzate istanze tese alla sostituzione del serbatoio con un altro di tipo omologato, che non rientra nel fascicolo di omologazione del veicolo, per tale dispositivo si ritiene che il collaudo possa essere effettuato con la presentazione del nulla osta del costruttore del veicolo nel quale si attestino le condizioni di installazione.
È il caso di sottolineare infine come la presente circolare riguardi solo ed esclusivamente i veicoli con alimentazione bifuel prevista sin dall'origine e riconosciuta in sede di omologazione del veicolo.


Il Direttore della divisione
Dott. Ing. Vito Di Santo

Dir. 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE

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