Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 29-8-2013 n. 21474/DIV3/B
Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine agricole operatrici semoventi (m.a.o.s.). Chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Circ. 29 agosto 2013, n. 21474/DIV3/B (1).
Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine agricole operatrici semoventi (m.a.o.s.). Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.
Pervengono richieste di chiarimenti sulle disposizioni da osservare in merito all'inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N, già circolanti in Italia ovvero provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, che sono oggetto di trasformazione in macchine agricole operatrici semoventi. Al riguardo si fa presente quanto segue.
Fermo restando che l'inquadramento in oggetto continua ad essere disciplinato secondo tutte le disposizioni già a suo tempo emanate con la Lett.Circ. 2 novembre 2000, n. 1789/M3/C2, la Circ. n. 1005/MOT2/E del 25 marzo 2004, e la Circ. 30 maggio 2012, n. 15404/DIV3/B cui si rimanda, si rammenta che la trasformazione dei veicoli in oggetto in "macchine agricole operatrici semoventi", deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore all'atto della domanda di inquadramento.
In particolare, poiché tale trasformazione può essere ammessa solo se dette macchine risultano "munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole", si chiarisce che allestimenti che presentino apparecchiature quali: gru per sollevamento e caricamento, sponde caricatrici, prese di forza, verricelli, ecc., possono essere considerate "speciali apparecchiature" per ottenere il riconoscimento di m.a.o.s.; al contrario, il solo cassone (ancorché ribaltabile) non può essere ritenuto elemento decisivo per l'inquadramento in oggetto.
Inoltre, poiché con tali macchine, ai sensi del codice della strada, è vietato effettuare qualunque tipo di trasporto, si dispone che tale indicazione deve essere riportata sulla carta di circolazione di ogni veicolo, che, a seguito di trasformazione, è inquadrato quale "macchina agricola operatrice semovente".
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Lett.Circ. 2 novembre 2000, n. 1789/M3/C2
Circ. 30 maggio 2012, n. 15404/DIV3/B
Nessun commento:
Posta un commento