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venerdì 25 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 4-7-2013 n. 113316 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Attività di commercio sulle aree pubbliche - Problematiche relative a soggetti "senzafissa dimora".

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 4-7-2013 n. 113316
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Attività di commercio sulle aree pubbliche - Problematiche relative a soggetti "senzafissa dimora".
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, Divisione XXI - Registro imprese.

Ris. 4 luglio 2013, n. 113316 (1).

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Attività di commercio sulle aree pubbliche - Problematiche relative a soggetti "senzafissa dimora".


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(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, Divisione XXI - Registro imprese.




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Codesto comando di Polizia chiede di conoscere "se i senza fissa dimora possano fare impresa, essere amministratori di società o avere altre cariche sociali mantenendo la propria residenza fittizia o virtuale attribuita dal Comune, oltre che utilizzarla come sede dell'impresa".

Evidenzia che la fattispecie in discorso fa riferimento ai soggetti "che a seguito del loro stato di indigenza si rivolgono ai servizi sociali di (...) per iscriversi ad un indirizzo fittizio (...) oppure presso le associazioni di volontariato al fine di essere registrati negli archivi anagrafici del Comune".

Stante il diffondersi dell'utilizzo della predetta residenza fittizia, anche nel caso di soggetti che avviino l'esercizio di un'attività commerciale su area pubblica, con le evidenti conseguenze relative alle notifiche dei provvedimenti sanzionatori per violazioni alla disciplina, codesto comando di Polizia chiede "di conoscere la fattibilità dell'iniziativa commerciale" da parte dei soggetti in questione considerato che le prescrizioni normative sollevano da ogni responsabilità le associazioni o i servizi sociali, presso i quali sono iscritti ad un indirizzo fittizio, nel ricevere atti giudiziari o legali.

A tal fine richiama la nota n. 432686/12 del 23 novembre 2012, con la quale la Camera di Commercio di (...) ha precisato che "gli indirizzi virtuali creati dal Comune per l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale ma prive di domicilio (...) rispondono ad una convenzione e non ad un reale indirizzo di dimora e pertanto non possono essere utilizzati come sede di un'impresa individuale, né come sede legale di società di persone o di capitali".

Nella predetta nota però la Camera di Commercio, per quanto concerne l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cariche societarie ricoperte da soggetti residenti presso i citati indirizzi fittizi, ha anche precisato che "non può adottare provvedimenti di rifiuto di iscrizione in quanto la fattispecie di cui trattasi non rientra tra le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente".




Su quanto sopra la scrivente rappresenta quanto si riporta nel proseguo.




Per quanto riguarda il caso della titolarità di una ditta individuale si ribadisce quanto già sostenuto nell'allegata nota 13 ottobre 2010, n. 140480, con la quale la scrivente Direzione Generale ha formulato le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 1128 del 1954, come modificato dalla legge n. 94 del 2009 " (...) la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza di domicilio, si considera residente nel comune di nascita".

Ha fatto presente, inoltre, che l'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al regolamento anagrafico" diramate nel 1992, ha specificato quanto segue: "Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma

conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via... seguita dal nome

dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso. (...) Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio".

Ha precisato, pertanto, in linea peraltro con quanto evidenziato dall'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (...), che la fattispecie in discorso si trova in contrasto sia con l'articolo 2196, comma 1, n. 4 del codice civile che stabilisce che "(...) l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando (...) la sede dell'impresa", sia con l'art. 18, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 581 del 1995 che recita: "La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore".

Di conseguenza, nel sottolineare che in caso di iscrizione si fornirebbe ai terzi un'informazione inattendibile in quanto in realtà l'imprenditore non sarebbe reperibile, ha sostenuto che non ricorrano i presupposti per poter procedere alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese.

A conferma, peraltro, si richiama l'art. 2, lett. b) del D.P.R. n. 247 del 2004, in base al quale l'irreperibilità dell'imprenditore individuale può essere causa di cancellazione d'ufficio dell'impresa dal Registro delle Imprese.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne la questione degli "amministratori di società senza fissa dimora" si richiama l'art. 5, lett. m) del D.M. 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte (oggi REA) tenuto dalle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, il quale dispone che "le denunce di iscrizione [al REA] delle società soggette alla iscrizione nel registro delle imprese devono comprendere le seguenti indicazioni: [omissis] m) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale della persona munita di poteri di amministrazione e di rappresentanza, dei procuratori e degli institori, con la indicazione dei poteri loro conferiti. Durata delle cariche e delle procure".

Dal contenuto testuale della richiamata disposizione risulta che la medesima, nel caso di società, richiede necessariamente non solo l'indicazione del domicilio ma, se diverso, anche del domicilio fiscale con accentuazione della reperibilità del soggetto.

Dal che, anche in detto ultimo caso, ad avviso della scrivente, risulta sostenibile l'estensibilità dell'incompatibilità dello stato di senza fissa dimora dell'amministratore con l'iscrizione della carica nel REA.

Quanto sopra in considerazione della circostanza che la situazione che si determina in presenza di iscrizione al Registro di dette tipologie di società, nella sostanza comporta conseguenze analoghe a quelle già evidenziate nel caso di una ditta individuale e che rischia di non rispondere alla ratio e alle finalità del Registro che deve garantire oltre alla pubblicità, la reperibilità dell'impresa ai fini di notifiche, comunicazioni, ispezioni, etc..

Per concludere, si ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, anche le imprese individuali saranno tenute all'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese della propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Per le nuove imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane tale obbligo ricorre dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. stesso. Per le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese all'atto dell'entrata in vigore delle nuove norme si applica, invece, il termine del 30 giugno 2013.




Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio


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Allegato




Nota 13 ottobre 2010, n. 140480

Sede dell’impresa individuale e residenza del suo titolare - Richiesta di parere (2)


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(2) Il testo della nota 13 ottobre 2010, n. 140480, emanata dal Ministero dello sviluppo economico, è riportato autonomamente.




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D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, art. 2
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 2
Nota 13 ottobre 2010, n. 140480
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5

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