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venerdì 25 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 4-7-2013 n. 113203 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. - Esercizi di vicinato.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 4-7-2013 n. 113203
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. - Esercizi di vicinato.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 4 luglio 2013, n. 113203 (1).

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. - Esercizi di vicinato.


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(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.




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Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale codesto Comune chiede se il titolare di un esercizio di vicinato con attività già avviata possa utilizzare anche il locale adiacente, (non comunicante con l'altro esercizio commerciale in quanto diviso da quest'ultimo da una parete senza aperture) per l'esposizione e la vendita della merce con accesso della clientela e tenendo un unico registratore di cassa.

Specifica, infatti, che intenderebbe mantenere attivo un unico esercizio di vicinato presentando la SCIA per l'ampliamento della superficie di vendita corrispondente alla superficie del locale adiacente.




Al riguardo si precisa quanto segue.




Da quanto sopra evidenziato trattasi di due unità immobiliari distinte, non collegate tra loro in quanto separate da una parete senza aperture e pertanto con accessi distinti per la clientela.

Il soggetto in questione, avendo presentato la SCIA per l'esercizio di vicinato nel quale è già avviata l'attività commerciale, può utilizzare l'adiacente locale solo come area espositiva delle merci ma non anche come punto di vendita delle stesse.

Nel caso intenda avviare l'attività commerciale nel secondo locale, che in tal caso non risulterebbe destinato alla mera esposizione dei prodotti, deve presentare una SCIA per l'avvio di un'ulteriore attività di esercizio di vicinato, distinta dalla precedente e ad avviso della scrivente munita di un proprio registratore di cassa.




Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio


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D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

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