Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-02545
presentato da
Interrogazione a risposta in commissione 5-02545
RIZZO Gianluca
testo di
Giovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204
il decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione alla «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica», ha previsto che, per l'intero triennio 2011-2013, le retribuzioni del personale della pubblica amministrazione – tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – fossero escluse tanto dai meccanismi di adeguamento previsti per legge, quanto dall'applicazione degli aumenti retributivi (scatti e classi di stipendio) collegati all'anzianità di ruolo, nonché, addirittura, dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva di recupero e senza possibilità di attivare comunque una procedura di concertazione;
tali disposizioni sono state da ultimo prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2012, n. 122. Sul relativo schema di regolamento la Commissione difesa della Camera, in data 4 giugno 2013, ha espresso una valutazione negativa;
il richiamato blocco ha pregiudicato la maturazione di alcuni istituti tipici specifici del comparto sicurezza, difesa e soccorso strettamente connessi alla valorizzazione dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché più impegnative responsabilità di servizio, quali l'omogeneizzazione, l'assegno funzionale e gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni. Inoltre, tale norma ha bloccato anche gli adeguamenti annuali indicizzati (classi, scatti stipendiali ed effetti economici) delle progressioni di carriera, tra l'altro in grande parte legate a rigide procedure di selezione e avanzamento, assolutamente definite dalla normativa vigente per le varie categorie di personale;
secondo quanto riferito nel corso di diverse audizioni in Commissione difesa, tale normativa ha avuto incidenze negative in modo devastante sia sulla funzionalità sia sulla motivazione del personale. Si pensi, in particolare, a coloro che, promossi e magari anche trasferiti in relazione a nuove e ben più rilevanti funzioni da assumere, non sono poi stati remunerati con il previsto trattamento economico;
al fine di mitigare gli effetti del richiamato blocco, il Governo, aveva previsto l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2012, per il finanziamento di misure «perequative» per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione;
con il decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011, il richiamato fondo è stato incrementato con 115 milioni di euro annui, sottraendoli peraltro alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 350, n. 155 del 2003;
con tale provvedimento peraltro sono state denominate «assegni una tantum» le misure perequative da concedere ed è stato legittimato il ricorso al fondo anche per compensare la mancata corresponsione, per effetto del tetto salariale di omogeneizzazione, di assegni funzionali e incrementi stipendiali e parametrali non connessi a promozioni;
da ultimo, il richiamato fondo è stato incrementato, relativamente all'anno 2014, di 100 milioni di euro dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) –:
quanto del sopracitato fondo sia già stato erogato ai militari e agli altri soggetti per il quale era stato creato e segnatamente in che misura e utilizzando quali criteri;
al fine di lenire la gravosa situazione del blocco contrattuale per i soggetti più esposti alla crescita del costo della vita e all'erosione del potere di acquisto dei salari, se il Governo non reputi di dover privilegiare nella distribuzione del fondo quei soggetti che percepiscono i salari più bassi (normalmente militari di truppa in ferma breve o prolungata e categorie equiparate nel comparto sicurezza e soccorso) dando agli uffici preposti istruzioni in tal senso. (5-02545)
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