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venerdì 4 aprile 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 2-4-2014 n. 48 Art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Esclusione, per l'anno 2014, dell'indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 2-4-2014 n. 48
Art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Esclusione, per l'anno 2014, dell'indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate,Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Circ. 2 aprile 2014, n. 48 (1).
Art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Esclusione, per l'anno 2014, dell'indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate,Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.



Ai
Dirigenti centrali e periferici

Ai
Responsabili delle Agenzie

Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al
Coordinatore generale medico legale e Dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Commissario straordinario

Al
Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

Al
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei comitati regionali

Ai
Presidenti dei comitati provinciali





Generalità.
Sulla GU n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (24/12/2013), è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 [1].
Il provvedimento legislativo, dai molteplici contenuti, all'articolo 13, c. 19, è intervenuto sul regime contributivo dell'indennità di volo, così disponendo:
"Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare."
Al fine di comprendere la portata della norma, il cui testo non è stato modificato dalla legge di conversione, appare utile premettere quanto segue.

[1] La L. 21 febbraio 2014, n. 9 è stata pubblicata nella GU n. 43 del 21 febbraio 2014.


1) Indennità di volo. fonte legale e disciplina fiscale e contributiva.
Come noto, l'indennità di volo è una componente della retribuzione, spettante al personale aeronavigante in ragione dei peculiari rischi legati alle condizioni di lavoro.
Fonte legale della predetta indennità è il disposto dell'art. 907 del codice della navigazione secondo cui "Al personale di volo ............., oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita [ dalle norme corporative e in mancanza ] dagli usi".
Stante la mancanza nel settore del trasporto aereo privato di contratti collettivi nazionali di lavoro, la concreta determinazione degli importi spettanti a titolo di indennità di volo alle varie tipologie del personale aeronavigante, è demandata ai singoli contratti collettivi aziendali.
Il regime fiscale delle indennità di volo (riferite sia al settore di lavoro pubblico che privato) è attualmente determinato dall'art. 51, co. 6, del TUIR il quale, al riguardo, stabilisce che "le indennità.....di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare".
Per effetto dell'unificazione dell'imponibile fiscale e previdenziale, disposta dal D.Lgs. n. 314 del 1997, le indennità in argomento sono assoggettate a contribuzione nella stessa misura del 50 per cento.

2) Esclusione dell'indennità di volo dalla base imponibile.
Il primo periodo del comma 19 dell'articolo 13 del D.L. n. 145 del 2013 dispone l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, limitatamente all'anno 2014.
Stante il tenore letterale della norma, tale esclusione, ovviamente, non incide sul regime fiscale delle indennità in argomento, che continua, quindi, ad essere determinato dall'art. 51, co. 6, del TUIR. TUIR.
La disposizione di cui al secondo periodo della predetta norma, mantiene l'incidenza di dette indennità, in termini del 50 per cento, sulla determinazione della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sulla misura delle future pensioni dei lavoratori interessati.
Alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 19 provvede il successivo comma 20.

3) Lavoratori ed imprese interessate.
Destinatario dell'art. 13, co. 19, D.L. n. 145 del 2013 è il personale navigante dell'aviazione civile, individuato dagli artt. 731 e ss. del codice della navigazione.
Come noto, tale personale, è obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo).
Le aziende che hanno alle dipendenze iscritti al predetto Fondo, assolvono la contribuzione su posizioni contributive contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

C.S.C.
C.A.
1.15.04
A prescindere dal CA




4) Criteri per l'applicazione della disposizione di legge.
Per l'anno 2014, le aziende destinatarie della disposizione in argomento non assoggetteranno a contribuzione obbligatoria le indennità di volo contrattualmente erogate al predetto personale. Si precisa che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, le aziende interessate saranno comunque tenute all'osservanza dei minimali di legge.

5) Modalità di compilazione del flusso uniemens.
Tenuto conto di quanto disposto dalla norma in ordine alla computabilità, nel limite del 50 per cento, delle indennità di volo nella determinazione della base pensionabile, ai fini della compilazione delle denunce mensili Uniemens, le predette aziende si atterranno alle modalità di seguito illustrate.
In "DenunciaIndividuale"à"Dati Retributivi"à"DatiParticolari" è stato istituito il nuovo elemento "IndVolo50PerCento".
I datori di lavoro esporranno nel sottoelemento "ImportoIndVolo50PerCento" l'ammontare della predetta indennità erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione ai sensi della disposizione di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
Per la gestione delle situazioni connesse a periodi pregressi è stata istituita la sezione "IndVolo50PerCentoArr", in cui le informazioni saranno relative ai periodi indicati in "AnnoMeseIndVoloArr".
I datori di lavoro si atterranno alle modalità di seguito descritte.
Nel sottoelemento "ImportoIndVoloArr" dovrà essere indicato, per i mesi per i quali non sia stato utilizzato il sopra citato elemento "ImportoIndVolo50PerCento", l'ammontare delle indennità di volo erogate nella misura del 50% e non soggette a contribuzione.
Qualora le aziende avessero già assolto alla contribuzione non tenendo conto della nuova disposizione di legge, sarà possibile effettuare il recupero indicando l'ammontare della contribuzione nell'elemento "RecContribIndVoloArr", e in tal caso l'elemento "IndVoloGiaDichiarata" sarà valorizzato con "S". Si precisa che il recupero dovrà essere effettuato nel rispetto dei minimali di legge (cfr. punto 4).
Si fa presente che le operazioni sopra descritte potranno riguardare esclusivamente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.
Nel DM2013, sulla base dei dati sopra esposti, la procedura provvederà a ricostruire i codici causale di nuova istituzione "M153" avente il significato di "Indennità di volo 50 per cento" e "L616", avente il significato di "Recupero contribuzione su indennità di volo 50 per cento". La causale "M153" quindi darà evidenza all'indennità di volo esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi sia relativamente al periodo corrente che ad eventuali periodi arretrati (gennaio maggio 2014).
Di seguito è mostrata la struttura della nuova sezione "IndVolo50PerCento".

IndVolo50PerCento-----------
ImportoIndVolo50PerCento
IndVolo50PerCentoArr 0.5
AnnoMeseIndVoloArr IndVoloGiaDichiarata ImportoIndVoloArr RecContribIndVoloArr





6) Istruzioni contabili
Per l'anno 2014, in applicazione della normativa in oggetto, la rilevazione contabile dell'onere per la copertura delle minori entrate contributive per il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché per le altre gestioni contabili interessate (calcolato dalla procedura di ripartizione DM, sulla base dei dati valorizzati dal nuovo codice causale "M153"), essendo posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAZ (Gestione oneri vari), dovrà avvenire con imputazione al nuovo conto:
GAZ32115 - Onere per la copertura delle minori entrate contributive per le diverse gestioni contabili, interessate dall'applicazione dell'art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
La procedura automatizzata rileverà l'onere a carico GIAS e la rifusione alle diverse gestioni, a copertura delle minori entrate contributive, mediante la scrittura contabile:

GAZ32115 a
(onere GIAS)
diversi
VLR22094 (Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea)
PTA22194 (Gestione dei trattamenti dell'ASpI)
PTD22094 (Gestione dei trattamenti di famiglia)
PTH22094 (Gestione dei trattamenti di integrazione salariale ai lav. dell'industria)
PT022094 (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto)
PTP22094 (Gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità)



(per il trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate contributive nell'ambito delle specifiche gestioni contabili).


I conti sopra elencati xxx22094 (ovvero il conto PTA22194), in questa sede, vengono resi movimentabili da procedura automatizzata.
Il rimborso ai datori di lavoro dell'ammontare della contribuzione sulle indennità di volo erogate nella misura del 50%, già versata per i mesi precedenti, nonché della contribuzione eventualmente versata erroneamente (codice causale "L616"), dovrà essere rilevato con imputazione ai seguenti conti, nell'ambito delle gestioni sopra citate:
VLR34000
PTA34100
PTD34000
PTH34000
PTO34000
PTP34000
(per la rilevazione del rimborso di contributi).
Il conto PTA34100 è di nuova istituzione.
Anche in questo caso, essendo l'onere per la mancata contribuzione a carico dello Stato, la procedura provvederà ad effettuare, per pari importo, la scrittura:


GAZ32115 a diversi


VLR22094
PTA22194
PTD22094
PTH22094
PTO22094
PTP22094



I rapporti finanziari con lo Stato saranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano, in allegato, le variazioni intervenute al piano dei conti.


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1


Variazioni al piano dei conti



Tipo variazione
I
Codice conto
GAZ32115
Denominazione completa
Onere per la copertura delle minori entrate contributive per le completa diverse gestioni contabili, interessate dall'applicazione dell'art. 13, commi 19 e 20, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
Denominazione abbreviata
ON.COP.MIN.ENTR.CTR GEST.ART. 13 C19 E 20 D.L. n. 145 del 2013






Tipo variazione
I
Codice conto
PTA34100
Denominazione completa
Uscite varie - rimborso di contributi
Denominazione abbreviata
USCITE VARIE - RIMBORSO DI CONTRIBUTI




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