Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro
sedi
Al sig. commissario del Governo - Per la
provincia di Bolzano
Al sig. commissario del Governo - Per la
provincia di Trento
Al sig. presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta - Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica - Loro
sedi
e, per conoscenza:
Al gabinetto del Ministro - Sede
Alla segreteria del dipartimento - Sede
Al dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile -
Sede
Al comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Roma
Al comando generale della Guardia di
finanza - Roma
Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2
febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono
state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela
dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi
artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del
T.U.L.P.S..
Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le
disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul
mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle
categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal
comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni
integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo
utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili
negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran
parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai
prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione -
seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici
muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a
tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della
circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE,
si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11
gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare
della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".
Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare,
ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero
che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi
dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale
di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in
spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a
prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni
di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico,
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto,
munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresi', l'utilizzo
da parte di altre categorie di consumatori.
Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici
impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione
anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali
indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto
conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono
previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di
pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in
relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre
delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di
prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si
osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare,
chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al
precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati
CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i
cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli
articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione
le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte relativa
ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la possibilita'
di utilizzare il manufatto secondo le modalita' che sono indicate
nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un
diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una
dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57
T.U.L.P.S..
Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 -
Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e
"6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorita' locale di
P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena
applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici
marcati CE.
Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli
a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli
pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo
spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa
attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la
responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un locale
ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta
conservazione, senza ulteriori adempimenti.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA
SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si
applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle
relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro
posizionamento, per il successivo sparo, non e' soggetto agli
obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo
restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.
In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 -
Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative
indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli
articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il
fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate
nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro
superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la
distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto
della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente
circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero
ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e
preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di
rilasciare il certificato di conformita' CE. In mancanza di tali
indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovra'
provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di
sicurezza
risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si
intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.
E' evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante,
con le conseguenti, connesse responsabilita', al corretto
allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle
distanze di sicurezza dall'area di sparo.
Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della competente Autorita'
di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da
considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art.
9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni
dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama
l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti
alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste
sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli
spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e
testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi e' un
numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito,
nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art.
57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di
tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un
numero di spettatori assai piu' consistente rispetto all'ambito
privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore
salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate le distanze
di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata
circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di
prodotto impiegato.
Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di
P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi
della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione
Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica
(ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.) puo' utilizzare articoli pirotecnici
marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso
esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta
o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente
valutato "i pericoli e i rischi che puo' comportare qualsiasi
deviazione".
Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano
anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i
contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione
l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle
categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita la presenza
di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione
scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli
articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla
distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del
titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare.
Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2",
"cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno
2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3"
e "F4". Cio' non esclude la possibilita', tuttavia, che gli enti
notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova
direttiva, possano gia' rilasciare attestazioni riportanti
l'indicazione di tali nuove categorie.
Roma, 20 maggio 2014
Il direttore dell'Ufficio per
l'amministrazione generale: Valentini
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