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lunedì 9 giugno 2014

MINISTERO DELL'INTERNO CIRCOLARE 20 maggio 2014 Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345) (GU n.131 del 9-6-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 maggio 2014 
Integrazione  della  circolare  n.  559/C.25055.XV.A.MASS(1)  dell'11
gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed  alla
tutela dell'incolumita'  pubblica  in  occasione  dell'accensione  di
fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57  del  T.U.L.P.S.
(Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345) 
(GU n.131 del 9-6-2014)

 
                            Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro
                            sedi 
                            Al sig. commissario del Governo - Per  la
                            provincia di Bolzano 
                            Al sig. commissario del Governo - Per  la
                            provincia di Trento 
                            Al sig. presidente della giunta regionale
                            della Valle d'Aosta - Aosta 
                            Ai sigg. questori della Repubblica - Loro
                            sedi 
                            e, per conoscenza: 
                            Al gabinetto del Ministro - Sede 
                            Alla segreteria del dipartimento - Sede 
                            Al dipartimento dei vigili del fuoco  del
                            soccorso pubblico e della difesa civile -
                            Sede 
                            Al   comando   generale   dell'Arma   dei
                            Carabinieri - Roma 
                            Al  comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza - Roma 
  Con circolare n.  559/C.25055.XV.A.MASS(1)  dell'11  gennaio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale  -  del  2
febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti,  sono
state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed  alla  tutela
dell'incolumita' pubblica  in  occasione  dell'accensione  di  fuochi
artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi  dell'art.  57  del
T.U.L.P.S.. 
  Come  e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4  luglio  2013,  le
disposizioni  del  decreto  medesimo  concernenti  l'immissione   sul
mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle
categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2". 
  Al riguardo, a seguito di richieste di  chiarimenti  formulate  dal
comparto  economico,  si   rende   necessario   fornire   indicazioni
integrative alla richiamata circolare, per un  corretto  ed  omogeneo
utilizzo anche degli articoli  pirotecnici  marcati  CE,  impiegabili
negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. 
  A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che  gran
parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai
prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare  applicazione  -
seppur non integralmente - anche  riguardo  ai  prodotti  pirotecnici
muniti di marcatura CE, si procedera', di  seguito,  in  relazione  a
tali ultimi prodotti,  al  mero  richiamo  dei  singoli  punti  della
circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive. 
A) DISPOSIZIONI GENERALI 
  Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici  marcati  CE,
si conferma quanto rappresentato nella precedente  circolare  dell'11
gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare
della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti". 
  Anche  in  relazione  a  tali  prodotti  occorre,  in  particolare,
ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato  punto  1,  ovvero
che la licenza per l'accensione  dei  fuochi  artificiali,  ai  sensi
dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale
di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art.  101
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. 
  Ne deriva  che  l'impiego  di  qualsiasi  articolo  pirotecnico  in
spettacoli  autorizzati  ai  sensi   dell'art.   57   T.U.L.P.S.,   a
prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti  ragioni
di ordine e sicurezza pubblica connesse alla  presenza  di  pubblico,
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto,
munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta,  altresi',  l'utilizzo
da parte di altre categorie di consumatori. 
  Quanto alle indicazioni fornite al successivo  punto  "3-  artifici
impiegabili" della citata circolare, le stesse  trovano  applicazione
anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali
indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto
conto che per  i  prodotti  marcati  CE  tali  limitazioni  non  sono
previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di
pubblica sicurezza,  anche  avvalendosi  di  un  parere  tecnico,  in
relazione a particolari condizioni di tempo e di  luogo,  di  imporre
delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma  di
prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. 
  Con riferimento al punto  "4  -  Mortai",  anche  in  tal  caso  si
osservano  le  disposizioni  di  cui   alla   precedente   circolare,
chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto  appena  evidenziato  al
precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati
CE di calibro superiore ai limiti  massimi  (calibro  210  mm  per  i
cilindrici e calibro 400  mm  per  gli  sferici)  stabiliti  per  gli
articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione
le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte  relativa
ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la  possibilita'
di utilizzare il manufatto secondo le  modalita'  che  sono  indicate
nella documentazione approvata dall'ente notificato  (ad  esempio  un
diverso grado  di  inclinazione)  e  che  saranno  riportate  in  una
dichiarazione sottoscritta dal titolare  della  licenza  ex  art.  57
T.U.L.P.S.. 
  Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi  punti  "5  -
Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e
"6 - Disposizioni complementari riferibili  all'Autorita'  locale  di
P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano  piena
applicazione anche  in  caso  di  utilizzo  di  articoli  pirotecnici
marcati CE. 
  Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli  spettacoli
a carattere continuativo  all'interno  del  medesimo  sito,  articoli
pirotecnici  appartenenti  alle  categorie  T1  e  T2,   ovvero,   lo
spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli,  fino  ad  una  massa
attiva  pari  a  kg  20,  possono   essere   depositati,   sotto   la
responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un  locale
ritenuto,  dal  medesimo,  idoneo  alla  loro   sicura   e   corretta
conservazione, senza ulteriori adempimenti. 
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA 
  Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE  ALLA
SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della  richiamata  circolare  si
applicano anche nel caso di utilizzo di articoli  pirotecnici  muniti
della  marcatura  CE,  salvo  che  tali  articoli  appartengano  alle
relative  categorie  T1  e  T2.  In  tali  casi,  infatti,  il   loro
posizionamento,  per  il  successivo  sparo,  non  e'  soggetto  agli
obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo
restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima. 
  In relazione, poi, a quanto stabilito  al  successivo  punto  "2  -
Distanza  di  sicurezza"  della  precedente  circolare,  le  relative
indicazioni trovano applicazione anche  in  caso  di  utilizzo  degli
articoli  pirotecnici  muniti  della  marcatura  CE,  salvo  che   il
fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate
nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli  il  cui  calibro
superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la
distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal  raffronto
della distanza massima pari a metri 200, riportata  nella  precedente
circolare, e quella indicata dal  fabbricante  in  etichetta,  ovvero
ricavabile   dai   dati   riportati   nell'etichetta   medesima,    e
preventivamente  approvata   dall'ente   notificato   incaricato   di
rilasciare il certificato di conformita'  CE.  In  mancanza  di  tali
indicazioni  acquisibili  dall'etichetta,   il   pirotecnico   dovra'
provvedere all'allestimento tenendo conto delle  distanze  minime  di
sicurezza   
  risultanti da idonea documentazione relativa  ai  prodotti  che  si
intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato. 
  E' evidente che il pirotecnico concorre  in  maniera  determinante,
con   le   conseguenti,   connesse   responsabilita',   al   corretto
allestimento  dello  spettacolo  pirotecnico  ed  al  rispetto  delle
distanze di sicurezza dall'area di sparo. 
  Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della  competente  Autorita'
di  P.S.  di  innalzare  le  distanze  di  sicurezza  (che  sono   da
considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex  art.
9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni
dei  siti  prescelti  per  lo  sparo.  In  particolare,  si  richiama
l'attenzione sull'utilizzo degli  articoli  pirotecnici  appartenenti
alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di  sicurezza  previste
sono determinate, rispettivamente, in metri 8  e  metri  25  per  gli
spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono  progettati  e
testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi  e'  un
numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo,  certamente  lecito,
nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi  dell'art.
57 del T.U.L.P.S., impone una  valutazione  circa  l'innalzamento  di
tali distanze di sicurezza  minime,  connessa  alla  presenza  di  un
numero di  spettatori  assai  piu'  consistente  rispetto  all'ambito
privato. Pertanto, per  tali  articoli  pirotecnici,  quale  migliore
salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate  le  distanze
di  sicurezza  previste  dalla  lettera  B),  punto  2  della  citata
circolare dell'11  gennaio  2001,  in  funzione  della  tipologia  di
prodotto impiegato. 
  Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di
P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che,  ai  sensi
della Norma Europea EN 16256-2,  pubblicata  nella  G.U.  dell'Unione
Europea del  15.5.2013,  una  persona  con  conoscenza  specialistica
(ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento  di
esecuzione  del  T.U.L.P.S.)  puo'  utilizzare  articoli  pirotecnici
marcati CE, appartenenti  alle  categorie  T1  o  T1  "solo  per  uso
esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto  dall'etichetta
o dalle istruzioni  d'uso,  a  condizione  che  abbia  opportunamente
valutato "i  pericoli  e  i  rischi  che  puo'  comportare  qualsiasi
deviazione". 
  Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano
anche per gli articoli  pirotecnici  muniti  della  marcatura  CE,  i
contenuti  di  cui  alla  precedente   circolare.   Trova   eccezione
l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati  CE  appartenenti  alle
categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita  la  presenza
di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione
scenica in tale zona, ad esclusione del momento di  accensione  degli
articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla
distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato. 
  Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di  articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti  del
titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello  spettacolo
pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare. 
  Si rappresenta, da ultimo,  che  gli  articoli  pirotecnici  muniti
della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat.  2",
"cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva   
  del Parlamento Europeo e del Consiglio  2013/29/UE  del  12  giugno
2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3"
e "F4". Cio' non esclude la  possibilita',  tuttavia,  che  gli  enti
notificati, nelle more dell'entrata  in  vigore  della  citata  nuova
direttiva,   possano   gia'   rilasciare   attestazioni    riportanti
l'indicazione di tali nuove categorie. 
    Roma, 20 maggio 2014 
 
                                        Il direttore dell'Ufficio per 
                                l'amministrazione generale: Valentini 

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